Quando si può adottare il figlio del coniuge?L’art. 44, comma 1, lett. b) della Legge n. 184/1983 rappresenta una delle norme più importanti in materia di tutela dei minori, perché consente l’adozione “in casi particolari” del figlio del coniuge. Si tratta di una disposizione che negli anni ha assunto un valore sempre più centrale nella realtà sociale italiana, poiché riconosce giuridicamente legami affettivi e familiari già esistenti nella vita concreta del minore. La norma permette, infatti, al coniuge di adottare il figlio dell’altro coniuge quandociò corrisponde all’interesse del minore, senza interrompere il rapporto giuridico con il genitore biologico.
L’obiettivo principale non è soddisfare un desiderio degli adulti, ma garantire stabilità, continuità affettiva e protezione al bambino o al ragazzo coinvolto.
Il principio del “preminente interesse del minore” La giurisprudenza ha progressivamente valorizzato il principio del “preminente interesse del minore”, affermando che ciò che conta realmente è la qualità del rapporto educativo, affettivo e familiare costruito nel tempo.
Per questo motivo, l’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. b) è oggi considerata uno strumento fondamentale per dare tutela giuridica a relazioni familiari autentiche e consolidate. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il diritto di famiglia moderno non può limitarsi ad una visione puramente formale della genitorialità, ma deve guardare alla concreta responsabilità affettiva ed educativa esercitata nei confronti del minore. In una società in continua evoluzione, questa norma dimostra come il diritto possa e debba accompagnare i cambiamenti sociali, mettendo sempre al centro la dignità, la serenità e la tutela dei bambini.
MANOLA DI PASQUALE

