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Raveparty

434 bis c.p. un nuovo reato contro il dissenso?

Il paese è ancora stremato da inutili lockdown, sperperi enormi di danaro pubblico (banchi a rotelle, bonus monopattini ecc.), la morsa di una crisi economica che si preannuncia devastante, un’inflazione galoppante, una crisi energetica che non ha precedenti, ma per il governo Meloni esiste tutt’altra necessità ed urgenza, tanto da procedere addirittura  con decreto legge:

bloccare e punire i “rave party”!

Ma l’invasione di terreni o edifici pubblici o privati non era già severamente punita dal fascistissimo Codice Rocco (art. 633 c.p.), con la pena della reclusione da uno a tra anni, aumentata da due a quattro nel caso in cui il fatto sia stato commesso da più di cinque persone?

E allora, quale l’utilità (e soprattutto) l’urgenza della previsione di una nuova fattispecie di reato che punisce sostanzialmente la stessa condotta d’invasione di terreni ed edifici, già severamente sanzionata dal codice fascista?

Per provare a dare una risposta proviamo a leggere, non senza fatica, il testo contorto della nuova norma:

Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

L’ invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita.E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.2. All’articolo 4, comma 1, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: “i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale".

L’”invasione” - così è scritto nella norma con un ricorso ad una evidente tautologia – “consiste nell’invasione”, posta in essere “allo scopo di organizzare un raduno”, e il reato andrebbe a configurarsi quando “può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Si badi, nella previsione normativa non è contenuto alcun riferimento alla concretezza o meno del pericolo, ma all’astratta e generica “possibilità di pericolo”, mentre le pene superano in severità persino il codice fascista. 

Una condizione di pericolo puramente astratto che, dunque, potrà ipotizzarsi in ogni manifestazione o raduno pubblico che preveda la partecipazione di un numero rilevante di persone, come si potrà ad esempio sempre sostenere per la salute pubblica, laddove non sia possibile mantenere una distanza minima tra le persone.

La norma , così com’è stata malamente scritta,  si presta  allora a gravi abusi, considerato che, con il pretesto della ricorrenza di un possibile e non meglio precisato e vago “pericolo”  per l’ordine pubblico o l’incolumità o la salute pubblica, ben potrebbecondurre allafacile criminalizzazionee repressione del dissenso politico, al punto da comprimere e negare lo stesso diritto di riunione sancito dall’art. 17 della Costituzione.

Com’è possibile che uno stimato giurista dichiaratamente liberale come il dott. Carlo Nordio, non si sia opposto ad un cosi grave attentato alle libertà costituzionali e all’ancor più grave offesa alla stessa lingua italiana?

Ad essere in pericolo più che l’ordine, l’incolumità e sanità pubblici, è allora la democrazia e si tratta di un pericolo tutt’altro che astratto.

                                                           Vincenzo di Nanna

                               Segretario di amnistia

        giustizia libertà Abruzzi