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anna pompiliLa Consigliera di Parità Avv. Anna Pompili esprime la sua soddisfazione per l’introduzione della procedura on line delle dimissioni, obbligatoria dal 12 marzo 2016, "Finalmente il fenomeno delle dimissioni in bianco che ha colpito e colpisce soprattutto le donne non saranno più utilizzabili e questo è un dato di civiltà importante. Un piccolo passo per questo Governo ma un grande passo per le lavoratrici ed i lavoratori che mette la parola fine alla pratica sulla base della quale al lavoratore, e più spesso alla donna lavoratrice, si chiedeva di firmare una lettera di dimissioni al momento dell'assunzione. Una lettera che poteva essere utilizzata dal datore di lavoro: il più delle volte in caso di gravidanza, ma anche per una malattia prolungata o per la partecipazione ad uno sciopero.” Le dimissioni, comunque intervenute, nell’arco temporale che va dalla data della gravidanza fino al terzo anno di vita del bambino, ovvero entro tre anni dalla data di affidamento o adozione dovranno necessariamente essere convalidate presso il servizio ispettivo della Direzione territoriale del lavoro competente. La novità normativa prevede che il lavoratore il quale intende cessare il rapporto di lavoro, a pena di inefficacia, dovrà di utilizzare la procedura telematica presente nel «sistema informatico SMV» messo a disposizione attraverso il sito www.lavoro.gov.it. Il Ministero del Lavoro che ha inserito sul suo sito un supporto per l’illustrazione del funzionamento della procedura attraverso un video tutorial ed ha attivata l’apposita e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per eventuali quesiti. Sono interessati dalla nuova disciplina le risoluzioni di contratti di lavoro subordinato determinate da dimissioni anche per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenute nelle sedi protette nonché presso le sedi delle Commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il Ministero del lavoro conferma, indirettamente, che la nuova disciplina non si applica alle risoluzioni di contratti di lavoro parasubordinato, alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, ai rapporti di lavoro domestico, durante il periodo di prova, per i rapporti di lavoro marittimo, per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il lavoratore può ricorrere a due modalità: 1. Procedura diretta – Il lavoratore procede direttamente alla trasmissione del modulo. In tal caso è necessario il possesso del PIN INPS; 2. Procedura assistita – La modalità alternativa consiste nella richiesta di assistenza ad un soggetto abilitato (DTL, Centri per l’impiego, Patronati, Organizzazioni sindacali, Enti bilaterali, Commissioni di certificazione). Il lavoratore potrà revocare la decisione entro 7 gg dalla data di trasmissione che deve essere effettuata utilizzando le stesse modalità. La trasmissione telematica del modulo darà luogo all’automatico invio della comunicazione delle dimissioni al datore di lavoro e alla DTL competente per territorio. Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati da parte del datore di lavoro, questo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.