TERAMO/ANNA POMPILI SODDISFATTA PER LA PROCEDURA ON LINE DELLE DIMISSIONI
La Consigliera di Parità Avv. Anna Pompili esprime la sua soddisfazione per l’introduzione della
procedura on line delle dimissioni, obbligatoria dal 12 marzo 2016, "Finalmente il fenomeno
delle dimissioni in bianco che ha colpito e colpisce soprattutto le donne non saranno più
utilizzabili e questo è un dato di civiltà importante. Un piccolo passo per questo Governo ma un
grande passo per le lavoratrici ed i lavoratori che mette la parola fine alla pratica sulla base della
quale al lavoratore, e più spesso alla donna lavoratrice, si chiedeva di firmare una lettera di
dimissioni al momento dell'assunzione. Una lettera che poteva essere utilizzata dal datore di
lavoro: il più delle volte in caso di gravidanza, ma anche per una malattia prolungata o per la
partecipazione ad uno sciopero.”
Le dimissioni, comunque intervenute, nell’arco temporale che va dalla data della gravidanza fino al
terzo anno di vita del bambino, ovvero entro tre anni dalla data di affidamento o adozione dovranno necessariamente essere convalidate presso il servizio ispettivo della Direzione territoriale del lavoro competente.
La novità normativa prevede che il lavoratore il quale intende cessare il rapporto di lavoro, a pena
di inefficacia, dovrà di utilizzare la procedura telematica presente nel «sistema informatico SMV»
messo a disposizione attraverso il sito www.lavoro.gov.it. Il Ministero del Lavoro che ha inserito
sul suo sito un supporto per l’illustrazione del funzionamento della procedura attraverso un video
tutorial ed ha attivata l’apposita e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per eventuali quesiti.
Sono interessati dalla nuova disciplina le risoluzioni di contratti di lavoro subordinato determinate
da dimissioni anche per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, salvo
che non siano intervenute nelle sedi protette nonché presso le sedi delle Commissioni di
certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il Ministero del lavoro conferma, indirettamente, che la nuova disciplina non si applica alle
risoluzioni di contratti di lavoro parasubordinato, alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, ai rapporti di lavoro domestico, durante il periodo di prova, per i rapporti di lavoro
marittimo, per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Il lavoratore può ricorrere a due modalità:
1. Procedura diretta – Il lavoratore procede direttamente alla trasmissione del modulo. In tal caso è
necessario il possesso del PIN INPS;
2. Procedura assistita – La modalità alternativa consiste nella richiesta di assistenza ad un soggetto
abilitato (DTL, Centri per l’impiego, Patronati, Organizzazioni sindacali, Enti bilaterali,
Commissioni di certificazione). Il lavoratore potrà revocare la decisione entro 7 gg dalla data di
trasmissione che deve essere effettuata utilizzando le stesse modalità.
La trasmissione telematica del modulo darà luogo all’automatico invio della comunicazione delle
dimissioni al datore di lavoro e alla DTL competente per territorio.
Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati da parte del datore di lavoro, questo
sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.