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DI GIAMMARINOSulla questione degli Incarichi Dirigenziali AUSL 4 di Teramo, la Uil scrive al Presidente della Regione Abruzzo, all' assessore alla Programmazione Sanitaria, al Presidente del Collegio revisori dei Conti AUSL 4 Teramo e al Direttore Generale della AUSL .   Il Segretario provinciale Uil: Alfiero Di Giammartino scrive: «Le ultime vicende che ha visto la AUSL di Tramo riconoscere a favore di diversi dirigenti dell’area medica veterinaria differenze retributive per mansioni superiori, per un esborso di oltre 500.000 euro, ripropongono la necessità di un immediato intervento teso a ripristinare le corrette procedure nel conferimento degli incarichi dirigenziali presso la AUSL di Teramo. E' auspicabile che l'invocato intervento, fra l'altro, favorirà il conseguimento dell’obiettivo unico di migliorare i processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle procedure, anche attraverso la riduzione degli sprechi e della spesa superflua. In questo senso, si ritiene che prioritariamente debba, annualmente, procedersi all'adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, vale a dire, mediante l'adozione di un atto amministrativo complesso che sintetizza tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane che si intendano realizzare nell'arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno.  Diversi sono i motivi per i quali la programmazione del fabbisogno del personale ha un ruolo fondamentale nella gestione del management dell'amministrazione pubblica. Questa UIL FPL, ricorda che sulla base delle indicazioni dei singoli dirigenti e dai responsabili di settore e con riguardo alle previsioni in merito alle cessazioni dal servizio per pensionamento o altri motivi di cui si è già a conoscenza, con il documento si individuano innanzitutto i posti vacanti di dotazione organica che si intendono ricoprire nel triennio di riferimento. D'altra parte, tale adempimento rappresenta il principale ruolo che da sempre è stato assegnato alla programmazione e che ogni anno merita un attento monitoraggio, che tenga conto anche delle novità legislative nel frattempo intervenute sul contenimento e la riduzione di spesa di personale, ma soprattutto in tema di limitazione sulle assunzioni. Le azioni di cui al punto precedente hanno ovviamente effetti anche sulla spesa. È inevitabile quindi che il secondo motivo di analisi presente all'interno del documento sia finalizzato a verificare il rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale. In ogni caso questo Sindacato ritiene che non si possa prescindere dall’analisi dell’effettivo fabbisogno di personale che va programmato sulla base delle risorse a disposizione e degli obiettivi da raggiungere, ma, soprattutto, ritiene che il predetto atto debba essere supportato dal parere dell’Organo di Revisione (in quanto atto di programmazione dell’assunzione di personale ex art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001), obbligatoriamente assunto antecedentemente alla relativa deliberazione, essendo finalizzato, non solo a obiettivi di controllo, ma anche a supportare l'organo deliberante, mediante una valutazione tecnica proveniente da un Organo dotato di autonomia e terzietà rispetto all’Ente. Dunque, il citato parere, finalizzato a dare effettività alla disciplina vincolistica in esame, svolge anche l’importante funzione di mettere a conoscenza l’Organo politico della concreta incidenza dell’atto programmatorio in relazione agli obblighi di contenimento delle spese di personale gravanti sull’Ente Rimane la considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti, le disposizioni legali prevedono che l’Organo di revisione debba prestare particolare attenzione nella verifica del pieno rispetto della disciplina vincolistica in tema di contenimento di spesa del personale, delineando un controllo sia a monte in fase di programmazione che a valle in fase di approvazione del bilancio annuale dell’ente, creando, dunque, un controllo circolare che investe sia la fase di programmazione che quella di rendicontazione. Come già detto, la programmazione triennale del fabbisogno, legittima gli stanziamenti di bilancio in materia di personale. Questi ultimi, si ritiene, non potranno mai essere lasciati alla discrezionalità dell'ufficio finanziario o di altri uffici destinati alla programmazione finanziaria delle risorse. Sono solo le azioni presenti all'interno della programmazione triennale che giustificano gli stanziamenti sia di natura stabile e quindi riferiti alle assunzioni e alla gestione del personale a tempo indeterminato, ma anche di quelle del personale con incarichi ad interim, ovvero con l'attribuzione di mansioni superiori, ovvero di altra natura. Nel caso del parere dell’Organo di revisione, invece, svolgendo lo stesso la duplice funzione sopra evidenziata, non può non ritenersi che lo stesso debba necessariamente precedere l’adozione dell’atto programmatorio e che la sua mancanza determini un’illegittimità dell’eventuale atto adottato. Ciò posto, rimane incomprensibile come a Teramo per la corretta applicazione delle regole sulla gestione del personale, la scrivente Organizzazione Sindacale sia costretta a procedere con diffide e finanche rivolgersi alle autorità di vigilanza competenti. In materia di conferimento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, in particolare sulle modalità, sono diverse  le pronunce dei giudici amministrativi ed ordinari, nonché osservazioni e pareri resi dalla Corte Dei Conti che si è espressa sia in sede consultiva che di controllo, tutte tese a garantire l’autonomia e l’imparzialità dell’agire. Vale in questa sede rammentare quando afferma la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2007 che “Pur essendo presenti nelle procedure per l’individuazione dei soggetti cui conferire un incarico dirigenziale il carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio fiduciari età, è indispensabile che le amministrazioni assumono la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità e delle caratteristiche attitudinali”. Mentre, il comma 1-bis dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall’art. 40 del D.lgs. n. 150 del 2009, ha imposto l’obbligo nei confronti delle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili, anche mediante pubblicazioni di appositi avvisi sui siti istituzionali, il numero e la tipologia dei posti di funzioni che si rendono disponibili nella dotazione organica ed dei criteri di scelta. Ebbene, sebbene i riferimenti normativi siano chiari e stringenti, presso la AUSL di Teramo si registra costantemente una forte criticità sulle procedure adottate per i conferimenti degli incarichi, vale a dire, in sintesi,  che non vengono date adeguate pubblicità ai posti di funzione vacanti, adeguata ponderazione per individuare il dirigente di ruolo, o, se non possibile, la persona estranea al ruolo stesso, che abbia caratteristiche più rispondenti e la professionalità più idonea allo svolgimento dell’incarico, in ultimo l’inesistenza di una programmazione per evitare di creare vacanze e/o eccedenze di organico. Per quanto sopra, si chiede un autorevole intervento nei confronti della AUSL di Teramo da parte delle SS.VV. affinché vengano eliminate le criticità sopra evidenziate e ripristinate le corrette procedure nella gestione del personale appartenente al comparto dirigenza».