“Quando il Tar sconfessava la legittimità dell’atto sul profilo formale e sospendeva l’ordinanza – spiega il presidente Giorgio Giannella – il formidabile primo cittadino si dichiarava certo di averla vinta sul piano sostanziale, rimandato a un giudizio successivo, per il “disturbo della quiete e pericolo per la sicurezza urbana” Addirittura. Quel giudizio c’è stato e gli ha dato torto, l’ordinanza è stata annullata. Pur riconoscendo l’ingiustizia subita il Tar non dispone il risarcimento delle spese perché ‘impossibili da quantificare’, eppure sono molte le spese che abbiamo dovuto sostenere, grazie solo e soltanto ai nostri soci e all’autofinanziamento dell’associazione”.
“Già soltanto i costi fissi per avanzare il ricorso e per pagare gli avvocati sono sufficienti per motivare e quantificare il risarcimento – prosegue Giannella – E poi c’è la chiusura di 15 giorni effettivi su 30 disposti, tanto quanto la precedente chiusura di 3 mesi riportata all’interno della nostra arringa difensiva, evidentemente impossibili da misurare. Resta, comunque, la soddisfazione per un pronunciamento definitivo favorevole che ci auguriamo nel suo piccolo possa fare scuola, giurisprudenza e il suo giusto effetto sull’accanimento ricevuto in questi anni. Speriamo e siamo certi che quello che abbiamo passato non tocchi più a nessuno, che si garantisca la libertà di associazione, perché lo garantisce la Costituzione e perché contribuisce a migliorare la nostra comunità”.