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«Una riforma pasticciata» Così il presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti, giudica la riforma e spiega come si sia arrivati alla nascita della Camera di Commercio del Gran Sasso, accorpando Teramo e L'Aquila, con sede principale a Teramo e secondaria a Teramo. «Noi non abbiamo svenduto niente - commenta - anzi abbiamo salvato la Camera di Teramo». Tutta da decidere la governance, sia per quel che riguarda i presidenti sia i consiglieri   ASCOLTA L'INTERVISTA AL PRESIDENTE LANCIOTTI   la nota della Camera di commercio Con propria deliberazione n. 15 del 22.11.2016, il Consiglio camerale deliberò di proporre, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 580/93 e s.m.i., al Ministero dello Sviluppo Economico, l'accorpamento della Camera di Commercio di Teramo e dell'Aquila. In tale contesto si stabilì, altresì, che la nuova struttura avesse il nome di “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia”, con sede legale a L'Aquila, C.so V. Emanuele n. 86, e sede secondaria a Teramo, Via Savini n. 48/50. Tale decisione è maturata nel corso di una serie di riunioni della Giunta e del Consiglio camerale (18 ottobre 2016, 11 novembre 2016, 18 novembre 2016, 21 novembre 2016, 22 novembre 2016) dalle quali è emersa la volontà da parte di tutti i rappresentanti delle Associazioni di categoria presenti in Consiglio (Confindustria, Ance, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Casartigiani, Cia, Coldiretti, Cooperative, Abi, Federpesca, rappresentanze dei sindacati dei lavoratori) di addivenire in tempi brevi all'accorpamento con la Camera di Commercio dell'Aquila. La Camera di Commercio dell'Aquila, con deliberazione consiliare n. 13, in pari data, formulò le stesse proposte di cui sopra al Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del Ministro del 27.01.2017 é stata decretata l'istituzione, tra l'altro, della nuova Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia con sede legale a l'Aquila e sede secondaria a Teramo. Nulla ancora è stato definito relativamente all'organizzazione territoriale delle funzioni e dei servizi. Certo è che, in entrambe le sedi, verranno mantenuti tutti i servizi che attualmente vengono erogati all'utenza e resterà inalterato il livello di assistenza e supporto alle imprese. Il convincimento degli amministratori dell'Ente camerale teramano, circa l'opportunità di concordare con i colleghi della consorella aquilana, il posizionamento della sede legale a L'Aquila derivava dal timore che il decreto attuativo della legge 124/2015 (oggi D.Lgs. 219/2016) e i successivi decreti emanati in attuazione di quest'ultimo, tra i quali, quello relativo alla definizione delle circoscrizioni regionali delle Camere di Commercio mediante accorpamento (firmato l'8 agosto 2017), prevedessero che il nuovo soggetto giuridico derivante dall'accorpamento dei due Enti dovesse avere sede nel capoluogo di Regione. Inoltre lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'art 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 26 agosto 2016, stabiliva che: “Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo Unioncamere trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali al fine di ricondurre le camere di commercio entro il limite di 60. Tale proposta deve anche contenere: a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle unioni regionali con individuazione di criteri che comportano una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio. ….” Il 17 ottobre 2016 l'Ente camerale ha organizzato un incontro con i parlamentari abruzzesi per rappresentare le criticità del progetto di riforma che si andava delineando per il sistema camerale italiano, formulando specifiche proposte per la modifica dello schema di decreto legge che era all'esame del Parlamento. La stessa Unioncamere, sentita più volte per le vie brevi, aveva confermato il criterio del Capoluogo di Regione per l'attribuzione della sede legale delle nuove Camere di commercio evidenziando, altresì, che la riforma avrebbe previsto addirittura l’eliminazione delle sedi secondarie. Conseguentemente, l'Ente camerale teramano, di fronte al concreto rischio di perdere anche l'attribuzione della sede secondaria che implicitamente avrebbe comportato solo la presenza di alcuni presidi nel capoluogo teramano, decise di anticipare le proprie scelte prima dell'entrata in vigore della Legge di riforma (10.12.2016), optando per l'accorpamento volontario, giusta quanto sancito dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 580/93 e s.m.i. Allo stato attuale, da una lettura della relazione illustrativa allegata allo schema di decreto emanato in attuazione del comma 4, dell'art. 3, del D.Lgs. Del 25.11.2016, n. 219 avente ad oggetto: “Ridefinizione delle circoscrizioni regionali delle Camere di Commercio mediante accorpamento” é emerso, in tema di sedi legali e secondarie quanto di seguito riportato: “anche in tal caso si é tenuto conto delle indicazioni delle Camere di Commercio interessate ed in assenza é stata individuata, quale sede legale, quella della Camera di Commercio che presenta il maggior numero di imprese e di unità locali al 31.12.2016)”. In altri termini, il Ministero dello Sviluppo Economico, nello stabilire la sede legale delle accorpande Camere di Commercio di cui all'allegato B del citato decreto dell' 8 agosto 2017, ha tenuto conto del criterio sopra indicato, ovvero di stabilire la sede legale, in assenza di accordi tra le Camere di Commercio, nel territorio ove risulta iscritto il maggior numero di imprese e di unità locali al 31.12.2016. Il decreto del MISE del 27.01.2017 di istituzione della nuova Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia, essendo frutto di accordi tra le due Camere di Commercio ha individuato la sede legale a l'Aquila e la sede secondaria a Teramo, senza ovviamente stabilire nulla sulla organizzazione territoriale delle funzioni e delle competenze, decisioni che competono agli organi politici e tecnici dei due Enti accorpandi.