PASSA L'EMENDAMENTO DI DALMAZIO, RIFINANZIATA LA LEGGE SUL CAREGIVER FAMILIARE
"Regalo di Natale" della Regione agli abruzzesi. Quando ormai sembrava che fosse destinata a diventare una bella legge senza futuro, è arrivato il finanziamento della Legge 43, la cosiddetta Legge Di Dalmazio sul caregiver familiare. Cioè su quel distillato di civiltà che è la possibilità di riconoscere una partecipazione economica pubblica a chi si assume la cura di un familiare in difficoltà.
Bene, ieri, su proposta dello stesso Di Dalmazio, è stato approvato l'emendamento che finanzia con 400 mila euro proprio la legge 43, che rischiava di diventare nel 2018 una legge/ricordo.
Per saperne di più: così recita l' Art. 2 "Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del Piano Personalizzato di Assistenza (di seguito denominato PPA) di una persona cara e in condizioni di non autosufficienza e non in grado di prendersi cura di sé, che necessita di ausilio di lunga durata e di assistenza continuativa e globale. 2. L'aiuto del caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura. 3. Nello svolgimento di tali attività il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura. 4. Il caregiver familiare è individuato tra: a) i componenti del nucleo familiare anagrafico; b) altri familiari; c) i conviventi di fatto della persona non autosufficiente; d) i soggetti che, a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 7, di propria iniziativa oppure su proposta dei servizi sociali, sociosanitari o sanitari, esprimono la disponibilità a svolgere l'attività di assistenza e di cura come definita ai commi 1 e 2. 5. Il caregiver familiare, individuato ai sensi del comma 4, è comunque scelto dalla persona assistita oppure dal suo tutore. 6. L'attività del caregiver familiare è oggetto di un contributo economico, nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 8, fermi restando i contributi economici già riconosciuti ai caregiver familiari al momento dell'entrata in vigore della legge. 7. Le persone non autosufficienti, anche se assistite dai caregiver familiari, mantengono le forme di sostegno, anche economiche, previste dalla normativa vigente in materia di servizi domiciliari.