• FESTA AGRICOLA
×

Avviso

Non ci sono cétégorie
Da alcuni giorni, presso il Campo Scuola di Atletica leggera Via Tripoti, 2, è stato messo in funzione all’aperto entro container un impianto di cogenerazione a biomassa a cippato in legno, adibito alla produzione combinata di energia elettrica e termica, con potenza nominale pari a 49 KWE. ECCO LA LETTERA La UIL di Teramo a tutela della salute dei cittadini chiede notizie e certezze. -Al Signor Commissario Straordinario del Comune di Teramo -Al Signor Segretario Generale del Comune di Teramo Sede Comunale Raccomandata a mano Con riferimento all'oggetto, questa Segreteria territoriale, quale titolare di interessi diffusi e collettivi, in merito all'argomento trattato siccome riguardante ad una collettività non determinata, o non agevolmente determinabile, ritiene doversi attivare per tutelare l'ambiente circostante e la salute della popolazione interessata e quindi l'interesse di una moltitudine di cittadini, nonché e soprattutto per verificare il rispetto degli ambiti normativi (europei, nazionali, regionali e comunali) che regolano e disciplinano il particolare insediamento. La richiesta di conoscenza degli atti relativi, da cui verificare i presupposti di fatto e di diritto, è principalmente dovuta alla consapevolezza che impianti analoghi e/o similari, una volta entrati in funzione, hanno peggiorato la qualità dell’aria dei territori che li ospitano con l’immissione in atmosfera di importanti quantità di ossidi d’azoto, polveri sottili e ultra sottili, idrocarburi policiclici aromatici, diossine. A maggior ragione, se si vorrà tenere conto che l'installazione grava all'interno di una porzione di territorio destinata alle attività sportive all'aperto, frequentata da numerosi praticanti (che certamente avrebbero necessità di respirare aria salubre e priva di qualsivoglia inquinante), senza considerare, poi, che in prossimità all'installazione di cui si parla insiste un intero quartiere -Gammarana-, ad alta densità abitativa. Insomma, per il caso di specie, vi è l'assoluta esigenza acché siano rispettate le norme contenute nel Decreto Legislativo 155/2012 che, tra le sue finalità, prevede di “mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona e migliorarla negli altri casi”. Questo Sindacato, fra l'altro, ha motivo di ritenere che la installata centrale a biomassa possa, in via potenziale, rientrare anche in una più generale prospettiva di riutilizzo per il trattamento di rifiuti. Infatti, la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) è equiparata alle biomasse con decreto ministeriale. In altri termini, è possibile opinare che una volta costruita, invece di essere alimentata con biomasse a “cippato”, potrà essere alimentata con Forsu, il cui costo di smaltimento è già una prima fonte di redditività (Il conferimento della Forsu vale da 80 a 110 €/t, il verde circa 60 €/t e i fanghi da depurazione circa 90 €/t). In questo senso, sarà opportuno ricordare che le centrali a biomasse possono bruciare qualsiasi tipo di combustibile secco e purtroppo in molti casi è stato accertato che in queste centrali vengono inceneriti illegalmente anche altri prodotti (immondizia, plastica, gomma). Inoltre il Decreto Ministeriale (DM 6 luglio 2012 “nuovi incentivi alle rinnovabili”) ha introdotto la possibilità di alimentare le centrali a biomassa anche con Combustibile Solido Secondario (CSS) cioè il rifiuto secco trattato. Quindi è purtroppo possibile “per decreto” bruciare lecitamente i rifiuti in questo tipo di impianti. Ma, al netto di ogni altra considerazione, occorrerebbe valutare con attenzione i rischi per l'ambiente e per la salute connessi e conseguenti alla eseguita installazione dell'impianto. A proposito si segnala come per le centrali a combustione diretta di biomasse l’impatto ambientale sia molto gravoso, soprattutto in relazione al fatto che vengono considerate biomasse anche materiali altamente inquinanti (elenco D.M. 6 luglio 2012). Tutte le biomasse bruciate liberano in atmosfera quantità enormi di sostanze altamente inquinanti che per ricaduta vanno a contaminare l’ambiente, oltre a formare ulteriori aggregazioni chimiche inquinanti che vanno a depositarsi anche nei polmoni degli esseri umani. Alla luce di quanto sopra, l'istante Alfiero Antonio Di Giammartino (residente a Teramo in via fonte Baiano, avente n. telefonico 328 2319685), nella sua specifica qualità di Segretario Territoriale della UIL FPL, chiede, nei termini previsti, di esercitare il diritto di accesso, mediante esame ed eventuale estrazione di copia, nei modi e con i limiti indicati dalla citata legge, di tutta la documentazione concernente la vicenda in trattazione, con particolare riguardo ai documenti amministrativi di riferimento, comunque denominati, depositati agli atti d'ufficio, fra cui: 1- titoli edilizi, con annesse indicazioni circa la proprietà, la committenza, la esecuzione e la direzione dei lavori; 2- i titoli ambientali; 3- copia del certificato urbanistico della porzione di territorio interessata all'intervento; 4- copia della delibera del Consiglio Comunale di approvazione dell'intervento in trattazione, in ossequio all'articolo XI 5, zona F3, delle Norme Tecniche di Attuazione (annesse alla variante del PRG di cui alla Delibera CC n. 59 del 6 agosto 2010), in ragione della destinazione urbanistica di “impianti sportivi” fornita alla zona d'intervento; 5- atti autorizzativi di carattere ambientale relativi alle emissioni introdotte nell'atmosfera che possano causare inquinamento; 6- atti comprovanti il rispetto delle normative contenute nella parte V del D.Lgs. 152/06, che definisce i procedimenti di autorizzazione, valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite; 7- copia verbali di eventuali ispezioni da parte dell'ARTA eseguite successivamente all'installazione attestanti la qualità dell'aria circostante all'impianto; 8- copia della documentazione da parte dell'ARTA, laddove sussistente, circa il fornito supporto tecnico all'Amministrazione nell’ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni; 9- copia della documentazione da parte dell'ARTA, laddove sussistente, concernente il livello di rumore prodotto dall'impianto in parola -rilevato nelle ore notturne-, in relazione alla densità abitativa, alla configurazione urbanistica in rapporto alla morfologia territoriale, nonché il sostanziale rispetto della normativa di riferimento, la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, all’art. 2., c. 1 lett. a); 10- atti autorizzativi (licenze, permessi o comunque denominati, deliberazioni e determinazioni e connessi atti endoprocedimentali di natura vincolata -pareri o proposte-, siccome idonei ad imprimere un indirizzo ineluttabile al provvedimenti conclusivi), relativi ai manufatti edilizi realizzati, corredati dai nomi dei vari responsabili dei procedimenti amministrativi Altresì chiede di conoscere i nomi dei responsabili dei procedimenti relativi e fa presente che in mancanza procederà come di legge anche ex Art. 328 Codice penale.   IL SEGRETARIO TERRITORIALE UIL FPL -Alfiero Antonio Di Giammartino-