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La Corte dei conti con delibera n.12/2018PAR respinge al mittente, vale a dire il Presidente Consiglio regione Abruzzo che , in data 29/12/2017,richiedeva l'ennesimo parere in merito all'operatività o meno del divieto per incarichi a tempo determinato e alle assunzioni del personale a titolo fiduciario. Ve la faccio spiccia: non c'è trippa per la campagna elettorale in corso senza la presentazione dei rendiconti 2013/2017. La Corte dei conti si era già espressa in tel senso a giugno 2017. La delibera n 12/2018PAR è su cortedeiconti.it sezione controllo Questi i passaggi salienti della tirata d'orecchie: ...Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, premesso che l’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 25 giugno 2016, n. 113 e s.m. ha introdotto il divieto di “ … procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto …” - disposizione applicabile anche alle Regioni ai sensi dei commi 1-sexies e 1-octies dell’anzidetto art. 9 -, ha richiesto se possa configurarsi, quale eccezione al divieto de quo, l’assunzione di personale a tempo determinato e dietro mera richiesta nominativa da parte dell'Autorità politica avente diritto ai sensi della legge regionale n. 18/2001 (sulla costituzione delle segreterie degli organi politici), anche considerando che l’art. 11, comma 3, della citata legge regionale n. 18/2001 prevede che detto personale "nonpuò interferire con l'attività amministrativa" e che, comunque, il periodo di servizio prestato in tale contesto non è valutabile in caso di selezioni concorsuali pubbliche (prescrizione prevista altresì dall’art. 7, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.). Da ultimo, l’Ente istante ha chiesto, altresì, se il divieto in parola possa essere derogato anche per “l’assunzione, con contratto di lavoro autonomo professionale (dunque non subordinato)” della figura di cui all'art. 7, comma 1, legge 7 giugno 2000, n. 150, a mente del quale “L’organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione” (nello specifico, assunzione del “portavoce” del Presidente del Consiglio regionale). ...2.1​Questa Sezione, con la deliberazione n. 103/2017/PAR del 1° giugno 2017, ha già affermato che il divieto in parola si applica alle “assunzioni di personale a tempo indeterminato (ivi compresa le mobilità tra amministrazioni), a tempo determinato/flessibile et similia nonché riguardo ai comandi, ai distacchi, alle assunzioni “a termine” del personale destinato alle segreterie degli organi di indirizzo politico, delle commissioni consiliari e del Difensore civico regionale e, infine, alle assunzioni effettuate dalla Regione su indicazione dei capogruppo consiliari quale modalità di reclutamento alternativa all’assunzione diretta da parte dei Gruppi”. ...2.2​Orbene questa Sezione ritiene che i cennati elementi distintivi rispetto agli “ordinari” rapporti di pubblico impiego, impregiudicata la “tenuta” costituzionale della disposizione legislativa regionalederogatoria, non consentono di fondare una eccezione al divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 25 giugno 2016, n. 113 e s.m.. ​Nella misura in cui il legislatore vieta, fino a quando le amministrazioni non abbiamo provveduto all’adozione (tardiva) degli atti contabili fondamentali, sia le “… assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto …”, sia la stipula di “… contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi” del divieto, emerge cristallina la finalizzazione del precetto normativo, ovvero il suo essere orientano a precludere ogni e qualsivoglia “spesa per il personale”, quand’anche non riconducibilead una “nuova assunzione” in senso stretto, bensì ad un suo “surrogato elusivo” (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Sul punto deve ribadirsi che le nuove disposizioni intendono sanzionare gli enti inadempienti con un “blocco” delle rispettive risorse, le quali, nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure sotto “mentite spoglie”, per spese afferenti al reclutamento di personale. Se allora la sanzione in parola paralizza ogni e qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche, se ed in quanto finalizzato all’incameramento di unità lavorative, in costanza di inadempimento, ne consegue che il divieto in parola non può che disinteressarsi, all’evidenza, del titolo contrattuale in concreto adottato per le “assunzioni” (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), di eventuali budget predeterminati di risorse già destinate al reclutamento e, infine, delle attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare. La gravità delle violazioni sanzionate dalla novella legislativa, nonché il loro possibile protrarsi per fatto e colpa dello stesso ente inadempiente cui è rimessa, in ultima analisi, la scelta circa la cessazione dell’inerzia legislativamente stigmatizzata, avvalora ulteriormente il rigore interpretativo teso ad escludere eccezioni al divieto. 2.3. La tesi dell’Ente richiedente, secondo la quale il divieto legale opererebbe soltanto per le assunzioni di personale chiamato a svolgere attività amministrativa e non anche per le assunzioni di personale chiamato a svolgere attività “non amministrativa”, ai sensi della legge regionale Abruzzo n. 18/2001, che contempla assunzioni su mera richiesta nominativa “fiduciaria” dell’organo politico (art. 9), appare priva di fondamento anche sotto un altro profilo. In effetti, la circostanza che il reclutamento di personale nell’Amministrazione regionale sia conseguente ad un pubblico concorso, a un comando/distacco oppure, per quanto interessa in questa sede, ad una richiesta nominativa fondata sull’intuitu personae (art. 9, legge regionale Abruzzo n. 18/2001), risulta irrilevante nella prospettiva del divieto legale più volte menzionato. Il legislatore, infatti, nel sancire all’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 25 giugno 2016, n. 113 e s.m., il divieto di “… procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto …”, conferisce rilevanza giuridica unicamente all’attività di spesa (che intende vietare) conseguente ad un’assunzione di personale,disinteressandosi, dunque, della modalità “procedimentale” a montedell’assunzione medesima, ovvero l’essere la stessa conseguente ad una procedura pubblica selettiva, ad una chiamata “fiduciaria”, ecc.. Gli elementi che, ad avviso dell’Ente richiedente, dovrebbero giustificare una deroga al divieto in parola – assunzione dietro richiesta nominativa dell’organo politico, fondata sull’intuitu personae, finalizzata all’espletamento di attività “non amministrativa” - risultano irrilevanti nell’ambito dell’ordito normativo, invero focalizzato unicamente a interdire una spesa per il personale, a qualsiasi titolo reclutato, sussistendo determinati presupposti. In sintesi, la richiesta fiduciaria di personale avanzata dall’organo politico e finalizzata ad un’assunzione per lo svolgimento di attività che non interferisce con l’attività amministrativa (artt. 9 e 11, comma 3, legge regionale Abruzzo n. 18/2001) costituisce dato “neutro” ai fini dell’operatività del precetto legale preclusivo. Se allora la richiesta nominativa dell’autorità politica ai fini dell’assunzione di un incarico a tempo determinato (art. 9, legge regionale n. 18/2001) appare priva di giuridica rilevanza nell’ambito della ratio del divieto – al pari di altre attività “presupposte” all’assunzione quali, ad esempio, il pubblico concorso – non si vede come possa addivenirsi a sostenere una valenza addirittura derogatoria di tali attività “presupposte” rispetto alla regola normativa preclusiva più volte menzionata e alle pertinenti finalità. 2.4. Le argomentazioni di cui sopra consentono di ritenere priva di persuasività anche l’ulteriore ipotesi di eccezione al divieto,paventata dalla Regione Abruzzo, relativamente all’assunzione “con contratto di lavoro autonomo professionale (dunque non subordinato)” della figura prevista dall’art. 7, comma 1, legge 7 giugno 2000, n. 150, a mente del quale “L’organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione” (nello specifico, assunzione del “portavoce” esterno del Presidente del Consiglio regionale). Artemisia