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La Guida alpina Pasquale Iannetti scrive ai sindaci de L'Aquila e di Fano Adriano e ai Prefetti di Teramo e L'Aquila. Iannetti diffida ad adempiere alla revoca dell’Ordinanza n.1 del 31 gennaio 2017. Regolamentazione sci alpinismo e fuori pista. Queste le aree vietate: Monte Corvo, Le Renare, Valle Venacquaro, Conca Capevelle, Vallone Fosso del Monte, Malecupo, Valle Crivellaro, Colle Andreole, Bosco del Vadillo, Rifugio del Monte. Scrive Iannetti: Considerato che il Sindaco del Comune di Fano Adriano con l’ordinanza n. 1 del 31 gennaio 2017  ha imposto  il divieto assoluto a tutti i frequentatori del comprensorio montano del proprio Comune di effettuare qualsiasi attività di tipo escursionistico e scialpinistico, nelle zone al di fuori delle aree sciabili. Considerato che in data 28 dicembre 2017 il Sindaco di Fano Adriano ha inviato una nota al Prefetto di Teramo in cui comunicava che “ è in istruttoria il procedimento per la designazione della Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga” . Considerato che non è stata rispettato l’art. 17 della Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992.
Art. 17 Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga. Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe. La Commissione neve e valanghe è chiamata ad esprimersi solo ed esclusivamente su queste situazioni ed il Sindaco emette le ordinanze solo ed esclusivamente per pericoli a persone e cose: Considerato che ho inviato in data 28.11.2017 una richiesta alla Prefettura di Teramo perché intervenisse presso il Comune di Fano Adriano per il grave difetto di illegittimità del provvedimento. Considerato che ho ulteriormente chiesto al Sindaco di Fano Adriano e alla Prefettura di Teramo il 09.01.2018 la revoca del provvedimento. Considerato che nonostante i buoni propositi il Comune di Fano Adriano ad oggi non ha costituito la Commissione valanghe ai sensi della legge 47/92. Considerato che il provvedimento è dannoso per la collettività tutta degli utenti della montagna.
Considerato che pregiudica in modo considerevole la mia attività di Guida Alpina non potendo esercitare l’attività sulle montagne dell’intero comprensorio montano del Comune. Considerato che da informazioni assunte presso il Municipio di Fano Adriano a tutt’oggi non è stata revocata l’ordinanza in oggetto. CHIEDO 
L’immediata revoca dell’Ordinanza n. 1 del 31.01.2017 Concludo riportando le considerazioni già fatte nelle mie precedenti note: “In seguito a problemi di varia natura che coinvolgono un territorio è necessario e doveroso, per il Sindaco di un comune, emettere una Ordinanza che tuteli i cittadini, ma non può e non deve essere la soluzione! Un’ordinanza è un atto temporaneo di urgenza a cui deve poi far seguito la messa in opera di tutto ciò che serve a ripristinare la sicurezza. Non può e non deve essere solo un modo facile e sbrigativo con cui un Sindaco possa risolvere i problemi, credendo di mettersi a posto la coscienza. Quello, poi, che più danneggia la comunità è il fatto che troppo spesso, anche se il motivo dell’ordinanza cessa, nessun Sindaco si preoccupi di revocarla, lasciando che per anni il provvedimento resti  in vigore.” (estratto dalla Sentenza del TAR Regione Sicilia Pubblicato il 18/12/2017 N. 00896/2017 REG.PROV.CAU. - N. 01863/2017 REG.RIC. con il quale annulla l’Ordinanza del Comune di Lipari). Considerato che, in assenza di una “urgenza qualificata”, per rinvenire la quale non sono stati allegati dal Comune adeguati dati di fatto, l’ordinanza ex art. 54 TUEL, che nel caso di specie non stabilisce neppure un termine finale di efficacia, non è utilizzabile, dovendosi altrimenti provvedere con gli strumenti ordinari messi a disposizione dell’ordinamento; infatti, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, di cui all’art. 54 d.lgs. n. 267/2000. Espressamente invocato nel provvedimento impugnato, è prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, e non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili ed ordinarie (cif,, ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 24/03/2006 n. 1537. La montagna è uno spazio di libertà e non di coercizione e, come tale, comporta un elevato senso di responsabilità da parte di chi la frequenta, che normalmente possiede capacità, conoscenza e competenza. 
Questo è il principio fondamentale: non si può regolamentare la frequentazione delle montagne, perché questo comporterebbe una limitazione della libertà dell’uomo che è uno dei capisaldi di tutte le attività che si praticano in montagna (alpinismo, sci-alpinismo, fondo, escursionismo ecc.). Rappresentato quanto sopra, informo la S.V. che, qualora non si provvedesse con ogni urgenza alla revoca della predetta ordinanza e comunque decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della presente, provvederò ad inoltrare una richiesta di risarcimento per i mancati introiti di tutte le giornate, in cui non è stato possibile e non sarà possibile effettuare attività alpinistiche o sci-alpinistiche sul territorio comunale, fatta salva ogni altra iniziativa per rendere edotte le competenti autorità circa eventuali comportamenti omissivi al riguardo posti in essere da cotesta amministrazione, conclude Iannetti.