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antoniomaceradi Antonio Macera,

segretario regionale Abruzzo per il Pci


Il Regolamento del Senato, all’art. 1 dispone che “I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti ...”.
La Corte d’Appello de L’Aquila, con provvedimento a firma del presidente dell'Ufficio elettorale regionale, il 19 marzo 2018 ha proclamato i sette senatori abruzzesi eletti il 4 marzo scorso alle elezioni politiche (fra i quali ovviamente il D’Alfonso), che per questo hanno acquisito il diritto all'immunità connesso allo status di parlamentare, ed hanno acquisito ogni altra “prerogativa della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni”.
Per unanime orientamento, la dottrina costituzionalistica sostiene che lo status di membro del Parlamento per i senatori si acquisisce al momento della proclamazione della elezione.
La Costituzione all’art. 122, comma 2, dispone che “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo”.
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), all’art. 13, comma 3, prescrive che “la carica di parlamentare e' incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva”.
Il Consiglio regionale d’Abruzzo, con 16 voti a favore e 15 contrari, ricorrendo ad una interpretazione creativa e fantasiosa delle norme, respinge l'istanza di incompatibilità nei confronti del governatore Luciano D'Alfonso, ritenendo insussistenti le cause di incompatibilità poiché lo status ufficiale di senatore scatta, a parere dei solerti 16 consiglieri regionali che hanno votato per l’incompatibilità solo dopo la convalida da parte della Giunta per il regolamento del Senato.
Alcune considerazioni a margine.
La prima. Lo status di Senatore, unitamente a tutte le prerogative, funzioni e diritti connessi alla carica, si acquisisce con la proclamazione, avvenuta, nel caso specifico, il 19 marzo a cura della Corte d’Appello de L’Aquila.
La seconda. La Costituzione e la legge ordinaria dispongono l’incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva; dunque, anche con quella di Presidente di Regione.
La terza. Cosa diavolo c’entra il Consiglio regionale d’Abruzzo in questa vicenda? L’incompatibilità fra la carica di Presidente di Regione e quella di senatore è sancita dalla legge e non sembra possa essere stabilita o negata da un Consiglio regionale.
La quarta. Il Parlamento con il voto sulla vicenda della nipote di Mubarak ha fatto scuola ed i 16 consiglieri regionali abruzzesi che hanno votato per l’incompatibilità ne sono stati gli allievi migliori.