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tribunale 1024x374Accoglimento TOTALE. Ancora una volta il tribunale di Teramo con il pronunciamento del Giudice Giuseppe Marcheggiani ha affermato il diritto alle cure per persone con autismo. Tra le motivazioni difensive della ASL: l’assenza sul territorio di alcuna struttura autorizzata/accreditata che erogasse il tipo di prestazione richiesta ( Terapia A . B . A . ) .
Ancora una volta il Tribunale di Teramo ha accolto il nostro ricorso , scrive autismo onlus Abruzzo a tutela del diritto, di un bambino con autismo, alle cure e alle attività riabilitative previste dalla Legge 1 3 4 /2 0 1 5 e sancite dai nuovi LEA come un diritto in eludibile.
“accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo di erogare gratuitamente a X. Y., sino all’esito del giudizio di merito, la terapia riabilitativa con metodo A . B . A ., da effettuarsi a cura del Centro Regionale di Riferimento per l’Autismo di L’Aquila, prioritariamente presso il domicilio del minore (secondo il programma riabilitativo stabilito e predisposto dal suddetto Centro), con onere di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale e con decorrenza immediata;
condanna la Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 1 . 20 0, 0 0, oltre spese generali nella misura del 1 5 % dell’importo dei predetti compensi difensivi, I. V. A . e C. A . P. ”
Il Giudice Giuseppe Marcheggiani, nella sua ordinanza, ripercorre in modo dettagliato la normativa di riferimento e richiama, ancora una volta, la valenza della prescrizione emessa da ll’UVM e gli obblighi conseguenti circa l’erogazione dei servizi. Spesso le famiglie, a l momento della consegna del verbale di prescrizione che autorizza le attività riabilitative, non ricevono indicazioni adeguate e finiscono nel vagare tra le varie strutture nella speranza di trovare “ posto”.
Non è l’utente che deve conquistare l’accesso alle strutture, piuttosto è la ASL a dover verificare l’avvio delle prestazioni. Questo è ciò che indica la norma vigente e che il Giudice sottolinea con chiarezza.
“Si richiama, in proposito, il contenuto dei rilievi svolti in una precedente ordinanza resa da

questo Ufficio, riferita a caso analogo, a dimostrazione della natura vincolante per la ASL
dell’autorizzazione: “E’ evidente che tale obbligo (l’utilizzo del termine “tenuto” non puòche interpretarsi come obbligo cogente e non certo come atto discrezionale e meramente eventuale) non è fine a se stesso, ma è volto ad una verifica puntuale degli esiti della valutazione UVM, accertando quali casi siano stati effettivamente presi in carico nel termine di 3 0 giorni dalla data dell’autorizzazione UVM e quali siano i motivi che non hanno consentito la fruizione del trattamento, verifica che, p o i, deve necessariamente condurre all’adozione delle opportune iniziative per o vviare ad eventuali situazioni di stallo, che possono determinare la mancata presa in carico, per qualsivoglia motivo.