• CANTORO
×

Avviso

Non ci sono cétégorie

FIRMAMARSILIOIl presidente della Regione Marsilio ha firmato l'ordinanza per la zona rossa in Val Fino

eccola


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 10 del 18 marzo 2020
Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
– Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020; – Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020; – Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020; – Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020; – Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020; – Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020; – Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020; – Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020; – Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
– Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo- Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
RICHIAMATI le proprie ordinanze del corrente anno, e segnatamente:
– la n. 1 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
– la n. 2 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
– la n. 3 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
– la n. 4 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
– la n. 5 recante “Emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo”;
– la n. 6 recante Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico”;
– la n. 7 recante Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VALUTATA l’esigenza, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività;
PRESO ATTO che con comunicazione distinta al protocollo n. 002764/20 in data 17.03.2020 la ASL di Teramo, rivolgendosi all’Assessore regionale competente ed al Presidente della Regione, ha trasmesso la relazione pervenuta “in data odierna a mezzo mail dai Responsabili del Dipartimento di Protezione della scrivente ASL in merito alla situazione rilevata presso i Comuni della Vallata del Fino”;
DATO ATTO che, con comunicazione a mezzo mail in data 14.03.2020, anche il Servizio Igiene e Sanità Pubblica S.I.E.S.P, alla luce delle richieste mosse dai Sindaci dei Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino, ha indicato il numero dei casi accertati in relazione ai territori interessati i casi sospetti concludendo che “i numerosi contatti stretti degli stessi, in larga parte sintomatici, in isolamento domiciliare nei comuni di Castiglione Messer Raimondo, Castilenti e Montefino, sono già in sorveglianza sanitaria da parte dei SISP di Teramo. Per tutti i suddetti casi, ad oggi, non è possibile stabilire la fonte di trasmissione o comunque i casi non solo riconducibili, ad oggi, ad una persona proveniente da un’area già interessata da circolazione locale del menzionato virus”;
DATO ATTO inoltre che con ulteriore trasmissione in data 17.03.2020 lo stesso S.I.E.P. comunicava che “in riferimento alla problematica relativa ai comuni ricompresi nella Vallata del Fino ed in considerazione dell’aumento del numero dei casi sospetti e positivi al COVID – 19, nell’area interessata, si rappresenta che […] i Comuni della Vallata del Fino necessitano, ai fini della tutela della salute pubblica, di provvedimenti restrittivi circoscrivendo la suddetta area, anche in riferimento alle situazioni in corso di accertamento da quanto emerso nella richiesta epidemiologica”;
CONSIDERATO il rischio di rapida diffusione nel contesto dell’area dei comuni anzi cennati e della conseguente estensione ad aree limitrofe;
CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere ulteriori misure di contrasto e di contenimento aggiuntive rispetto a quelle assunte dal livello nazionale e con proprie precedenti ordinanze, riducendo drasticamente all’interno dei comuni della Vallata del Fino (Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino) ogni opportunità di socializzazione, limitando al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo;
VISTA inoltre la nota a mezzo mail in data 18.03.2020, allegata alla comunicazione distinta al prot. n. 0027796/20 in data 18.03.2020 con cui il SIESP ha avuto a precisare che “nella giornata di ieri 17 marzo 2020 si sono avuti due decessi di pazienti di Castiglione Messer Raimondo con l’aumento del numero dei casi sospetti e positivi al COVID -19 nell’area interessata. Sono state intensificate ulteriormente le attività di Sorveglianza Sanitaria nella predetta area ai fini della salute pubblica. Si ribadisce, pertanto, con urgenza, l’emissione di provvedimenti restrittivi circoscrivendo la suddetta area, anche in riferimento alle situazioni in corso di accertamento da quanto emerso nell’inchiesta epidemiologica”;
VISTA la relazione pervenuta dalla ASL di Pescara con prot. n. 0041121/20 in data 18.03.2020 con cui si è precisato che “l’attuale progressione della diffusione dell’ interstiziopatia polmonare COVID correlata che sta affliggendo la provincia di Pescara ha costretto questa Direzione Strategica ad individuare e realizzare nei tempi brevissimi un’area COVID organizzata per livelli di intensità di cura [….]. A metà febbraio, in preparazione alla possibile evoluzione epidemica dell’infezione da nuovo Coronavirus, il reparto è stato letteralmente svuotato della sua tipica utenza e ristrutturato in vista della necessità di accogliere i pazienti con affezioni respiratorie da Coronavirus, alla luce della identificazione come centro di riferimento regionale per tale patologia […]

L’attuale personale di area medica dell’Ospedale di Pescara, che prontamente ha aderito al piano emergenziale, riorganizzandosi in uno staff multidisciplinare, è di fatto insufficiente allo stato attuale e ancor più lo diventerà nei prossimi giorni. Sotto il profilo rianimatorio, dei 125 pazienti ricoverati 20 sono attualmente intubati nella unità di rianimazione aggiuntiva collocata nell’ala Ovest del sesto piano, che da oggi è interamente gestita dal personale UOC di Rianimazione. Visto il costante e crescente ricorso all’intubazione, altri nuovi posti di rianimazione saranno disponibili giovedì prossimo, 19 marzo, presso i locali della vecchia di Rianimazione collocata al primo piano dell’Ospedale. Se questi non bastassero sarà necessario far ricorso all’utilizzo dei 9 posti della rianimazione centrale dell’Ospedale, sinora preservata come area pulita […]. In questo contesto, qualsiasi intervento che permettesse una riduzione della curva epidemica potrebbe risultare cruciale per ridurre questo stato di probabile discrepanza, stanti i dati strutturali, tra domanda di assistenza respiratoria e ventilatoria montante e la possibilità di offerta assistenziale complessa, per quanto potenziata ed ulteriormente potenziabile entro limiti ragionevoli”;
DATO ATTO delle conclusioni raggiunte nella cennata relazione della ASL pescarese, a mente della quale “il costante incremento di nuovi casi dimostra che il numero degli affetti con interstiziopatia polmonare è di gran lunga superiore al numero dei casi già diagnosticati e il ritmo dei ricoveri nelle ultime giornate (20-30 al dì) appare essere la progressiva immersione di una base di diffusione nel territorio di più ampia di quanto sin qui documentato. Alla luce delle considerazioni complessive sopra riportate, appare opportuno, onde evitare l’aumento del contagio nell’area Montesilvano Pescara, che potrebbe produrre un aumento dei casi ingestibile con particolare riguardo alla necessità di terapie ventilatori e salvavita, mettere in atto ogni possibile azione volta ad evitare l’ulteriore diffusione del virus in queste zone”;
DATO ATTO delle richieste dei Sindaci dei Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice, in atti;
VALUTATO altresì che il comune di Elice presenta continuità con i comuni ricompresi nella Valle del Fino, una contiguità di posizionamento geografico ma anche una contiguità connessa ai continui flussi di lavoratori che si spostano tra questi comuni contigui;
VALUTATO, pertanto, il divieto di allontanamento dai comuni della Valle del Fino debba estendersi anche al comune di Elice, per la predetta contiguità territoriale, al fine di limitare al massimo possibili ulteriori contaminazioni, secondo le indicazioni delle indagini epidemiologiche in atti;
RITENUTO necessario rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID – 19;
CONSIDEARATA la situazione di emergenza sanitaria dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
SENTITI i Sindaci dei comuni interessati ed il Prefetti di Teramo e di Pescara;
CONSIDERATO il carattere estremamente diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi di
decesso notificati;
ORDINA
1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con riferimento al territorio dei comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzi detti di da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;
c) è comunque consentito il rientro a domicilio o alla residenza all’interno dei comuni detti per chi, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si trovasse fuori dell’area stessa;
d) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
e) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità e delle attività connesse e serventi alla catena agroalimentare e sanitaria e comunque alle attività di interesse strategico e di carattere essenziale salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020 comma 1 (farmacie, parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni e servizi essenziali dei presidi socio-sanitari esistenti;
f) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
i) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
j) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
k) saranno comunque garantiti i servizi di raccolta e smaltimento servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
2. la presente Ordinanza è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati;
3. la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore del Dipartimento regionale sanità Dott. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)
L’assessore regionale alla Salute dott.ssa Nicoletta Verì
(firmato digitalmente)
Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio
(firmato digitalmente)