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AEREOVOLANTE

La rubrica “Opinioni di Certastampa lo aveva scritto il 16 maggio. Viaggi saltati, hotel prenotati, case al mare bloccate, spettacoli annullati…vanno rimborsati La condizioni post covidsono cambiate se un cliente non vuole partire o lo spettacolo non si può fare bisogna rimborsare. O offrire il voucher. Ma decide il cliente cosa accettare e non è obbligato a accettare il voucher. Ieri l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, è intervenuta per segnalare al Parlamento e al Governo che quanto deciso dal Governo riguardo la possibilità delle compagnie di trasporto e le strutture ricettive di imporre un voucher invece del rimborso, è illegittimo. A stabilirlo, in contraddizione con le normative europee, è stato il governo all’art 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia (legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche dalla legge n.27/2020), emanato per l’emergenza coronavirus. “La recente normativa – spiega in una nota l’Antiturst – consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher – in luogo del rimborso – per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore”. Nella segnalazione al Paramento e al Governo l’Autorità ha evidenziato che l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.  La Commissione – continua l’Autorità – ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso”. Secondo l’Antitrust, affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso. L’Autorità ha infine rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.  Dunque la scelta del governo italiano di consentire a tour operator, hotel, agenzie , compagnie aeree o navali ( ma anche spettacoli o abbonamenti di calcio) di non rimborsare in denaro i viaggi annullati causa Covid-19, offrendo un voucher salva-vacanza valido per e fino al 2021, è contraria alle norme europee. Ed ha i giorni contati Del resto già tutti i tribunali italiani hanno decretato, come anche il “Codice del turista” e la corte di cassazione : "I diritti dei viaggiatori vanno preservati".  La Commissione premette che le numerose cancellazioni di viaggi causate dal Covid "hanno portato a un insostenibile mancanza di liquidità ed entrate per il settore delle vacanza, dei trasporti e dei viaggi e comprendiamo il bisogno di sostenere l'industria". Tuttavia, sottolinea Bruxelles, l'Europa ha dato i mezzi alle autorità nazionali per sostenere l'industria del turismo in altro modo: "Siamo convinti - si legge nella lettera - che la Ue debba preservare i diritti dei turisti, dei viaggiatori e dei passeggeri. I nostri cittadini sono profondamente colpiti dalla crisi, molti hanno perso significative parte delle entrate e coloro che hanno scelto un viaggio prima della pandemia ora potrebbero preferire il rimborso per coprire altri pressanti bisogni". Le regole adottate dal governo italiano a partire dal 2 marzo 2020 infatti sono contrarie ai diritti dei turisti e passeggeri garantiti dalla legge comunitaria e alla direttiva sui pacchetti turistici in quanto prevedono la possibilità dell’operatore di scegliere lui tra il voucher - ovvero la possibilità di recuperare il viaggio in futuro, a pandemia superata –o il rimborso in denaro come forma di protezione in caso di vacanza rovinata o cancellata. Ecco perché Bruxelles ricorda di avere approvato giusto la scorsa settimana una serie di direttive per salvare la stagione estiva e il turismo tra le quali si prevede espressamente che "turisti, passeggeri e i viaggiatori devono avere la scelta di optare tra voucher e rimborso". Tra l'altro, ricorda Bruxelles, i voucher per essere resi più attraenti devono essere coperti da una garanzia pubblica che garantisca il rimborso in caso di fallimento dell'operatore. Altra norma disattesa dall'Italia.

Leo Nodari