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foto (21) IL GIUDICE DEL TRIBUNALE (dott. Roberto Veneziano) SOSPENDE L’ESECUZIONE DELLA PENA (TRE ANNI E TRE MESI DI RECLUSIONE sentenza pronunziata dal Tribunale penale di Teramo, sez. di Giulianova, il 14 novembre 2012, apparentemente passata in giudicato l’8 luglio 2013 ) INFLITTA AD UNA GIOVANE IMPRENDITRICE BULGARA (D.I. di 45 anni), PROCESSATA E CONDANNATA SENZA AVER MAI RICEVUTO NOTIZIA DEL GIUDIZIO A SUO CARICO, se non al momento dell’arresto per l’espiazione della pena, eseguito mentre soggiornava presso un lussuoso albergo di Firenze. Il difensore d’ufficio non aveva proposto appello. Accolto il ricorso (incidente d’esecuzione) proposto dai difensori (avv. Vincenzo di Nanna del foro di Teramo e Maria Netzova del foro di Sofia) che, ritenuta la negazione d’ogni possibilità di difesa all’accusata, hanno ipotizzato una chiara violazione dell’art. 6  della convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (diritto ad un equo processo) e definito KAFKIANA la procedura seguita  dall’Ufficio della Procura della Repubblica de  L’Aquila (competente per la contestazione dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 55 comma 9 D.Lgs n. 231/07, 615 quater comma 1, 617 quinquies comma 1, 61 n. 2), che, per eseguire la notifica dell’ avviso di conclusione delle indagini preliminari e di ogni successivo atto, compresa la sentenza contumaciale, aveva ritenuto di poter “riutilizzare”, non si comprende a qual titolo, una dichiarazione resa  nell’ottobre del 2009, relativa ad altro processo penale. Un errore definito  “inspiegabile” dai difensori per la ragione che, l’Ufficio della Procura della Repubblica, pur “riutilizzata” l’elezione di domicilio resa in altro processo, non aveva poi ritenuto valida la nomina del difensore di fiducia operata in quel processo: “Una situazione, come si è detto assurda e kafkiana, posto che è stata ritenuta valida una dichiarazione di elezione di domicilio resa in altro processo e, tuttavia, non valido l’atto di nomina del difensore di fiducia effettuato nello stesso processo”. Il risultato di tali gravi violazioni di legge, hanno concluso i difensori Vincenzo di Nanna e Maria Netzova  è la creazione di un mostro processuale posto che, con i provvedimenti adottati, l’Ufficio della Procura ha realizzato la “metamorfosi” del difensore di fiducia trasformato in mero domiciliatario e così azzerato ogni possibilità di concreta ed effettiva difesa dell’accusata. Interpretazione condivisa dal Giudice del Tribunale di Teramo (dott. Roberto Veneziano) secondo cui, le notifiche relative al processo non avrebbero dovuto esser effettuate presso il domicilio eletto nell’ambito di un diverso ed autonomo procedimento ed ha quindi dichiarato la nullità, quale titolo esecutivo, della sentenza di condanna (Tribunale penale di Teramo, sez. di Giulianova, il 14 novembre 2012), ordinato la scarcerazione della donna e disposto che gli atti vengano rimessi al P.M. presso la Procura della Repubblica de L’Aquila affinché provveda al rinnovo della notifica degli atti ritenuti affetti da nullità per non esser mai portati a rituale conoscenza. L’imprenditrice, tratta in arresto il giorno 8 ottobre 2014, mentre soggiornava a Firenze  dopo esseri regolarmente registrata in albergo, il 5 dicembre ha lasciato il carcere di Sollicciano (Firenze) e, dopo la sfortunata vacanza, è subito tornata a Sofia!