TERAMO/PD E TERAMO CAMBIA CONSEGNANO AL PREFETTO IL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE MULTE, STESSA COSA ALLA CORTE DEI CONTI
Questa mattina una delegazione del Pd e Teramo Cambia si è recata dal Prefetto per consegnare il ricorso con il quale Manola Di Pasquale ha chiesto l'annullamento di tutte le 14 mila sanzioni in sanzioni. Contestualmente ha presentato anche ricorso alla Corte dei Conti per il grave danno arrecato ai cittadini costretti per una Ztl non bene omologata e chiara agli utenti a dover sborsare tanti soldi.
Di seguito il ricorso consegnato al Prefetto
PREFETTURA DI TERAMO – Ill.mo Signor Prefetto
COMUNE DI TERAMO - Egr. Signor Sindaco
UFFICIO DIFENSORE CIVICO DI TERAMO – Ill.mo Signor Difensore Civico
SPETT.LE GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RICORSO
I sottoscritti cittadini di Teramo, associazioni di categorie, associazioni di consumatori e consiglieri comunali di Teramo, tutti per il presente procedimento domiciliati in Teramo via Ciotti n. 17 presso e nello studio del Consigliere Comunale Manola Di Pasquale ( tel 0861 245846, fax 0861251035, pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
RICORRONO
Per l’immediato annullamento di tutte le contravvenzioni emesse dal Comune di Teramo per violazione D.L.vo 285/92 artt. 7 comma 9 e 14 per accessi in zona di traffico limitato non autorizzato a far data 2 marzo 2015 ad oggi . Violazioni tutte accertate con impianto di rilevamento elettronico denominato K53700CLASS della società PROJECT AUTOMATION S.P.A omologato con D.M. 3473 del 31.5.2001.
PREVIA SOSPENSIVA IN VIA CAUTELATIVA DELLA LORO EFFICACIA ONDE INTERROMPERE LA DECORRENZA DEI TERMINI PERENTORI PER IL PAGAMENTO RIDOTTO E LE IMPUGNATIVE DI LEGGE.
PREMESSO
Che con ordinanza prot. N. 407 del 5 gennaio 2010 il Sindaco del Comune di Teramo ha disposto la delimitazione delle Zone di Traffico Limitato ( ZTL), con specifica delle modalità di accesso, circolazione e sosta all’interno della ZTL;
che con Delibere di Giunta Comunale n. 403 del 23.10.2012 e n. 32 del 1.2.2013 è stato approvato il progetto preliminare per la installazione e manutenzione di un sistema elettronico sanzionatorio di controllo del transito per la ZTL;
che con delibera di giunta comunale n. 438 del 31.10.2013 è stata modificata la delimitazione delle sottozonizzazione della ZTL e prorogata la validità delle autorizzazioni accessi ZTL;
che con delibera del consiglio comunale n. 67 del 28.11.2013( all. n.1), è stato approvato il regolamento per l’accesso dei veicoli nella Zona Traffico Limitato ( all. n. 6) ; atto necessario anche per l’ottenimento dell’autorizzazione del Ministero delle infrastrutture di cui alla normativa D:P.R. n. 250/1999 ;
che con delibera di giunta comunale del 26.2.2015 n. 75 ( all. n. 4) sono stati modificati definitivamente e approvati i dettagli operativi e le specifiche tecniche del regolamento per l’accesso dei veicoli nella zona a Traffico Limitato della città di Teramo prevedendosi l’entrata in vigore per la data del 2.3.2015;
che a partire da tale data i varchi di accesso alla zone di traffico limitato sono entrati in funzione con il nuovo sistema di controllo – impianto di rilevazione denominato K 53700 Class della società PROJECT AUTOMATION S.P.A.
che delle nuove e diverse disposizioni veniva data comunicazione soltanto con pubblicazione sull’albo pretorio e con un comunicato stampa nel mese di gennaio 2015;
che dalla data del 2 marzo 2015 ad oggi sono state elevate 14.000 contravvenzioni, una media di circa 200 contravvenzioni al giorno, per accessi non autorizzati nelle zone di traffico limitato;
che le contravvenzioni elevate sono nulle e prive di efficacia
PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI
• Nullità del verbale di irrogazione della sanzione per violazione al CdS per mancata rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto garante della privacy del 8 aprile 2010: mancata comunicazione ex art. 13 D.lgs 196/2003 e specifico documento programmatico della sicurezza da parte del Comune di Teramo
Il Comune di Teramo, come detto in premessa, ha modificato le modalità di accesso nella ZTL installando sui varchi impianti elettronici di rilevamento , finalizzati all’ accertamento di violazione delle norme del codice della strada. Le contestazioni, quindi, per gli accessi non autorizzati sono differite e seguenti la lettura delle riprese visive da parte della polizia municipale. Per tale motivo tali impianti elettronici devono essere installati nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR n. 250/ 1999 e del D. lgs 196/2003.
In particolare devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella delibera del Garante 8 aprile 2010 ( all. n. 8) in materia di videosorveglianza, seguente quella del 2004.
Tale nuova delibera con riferimento agli impianti elettronici per i soggetti pubblici al punto 5.3. ha previsto una specifica regolamentazione per la rilevazione di violazioni al Codice della strada.
Tale normativa preliminarmente, equipara gli impianti elettronici di rilevamento automatico ai sistemi di videosorveglianza: “gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali”….. l’utilizzo di tali sistemi e’ (…) lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalita’ istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate”.
Al successivo punto 5.3.2 quindi aggiunge, la necessità del consenso al trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 D.lgs 196/2003 : “anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere sempre previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali ( art. 13 codice).
Tale ulteriore prescrizione, non era prevista nella delibera del garante del 2004 , e si aggiunge, per i sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli in centri storici e alle zone di traffico limitato a quanto già previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica 250/1999.
Sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione “ In materia di circolazione stradale, la preventiva informazione dei conducenti e delle persone che accedono o transitano nei centri storici o alle zone a traffico limitato costituisce condizione di legittimità dell'accertamento dell'accesso a tali aree mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata solo a seguito della delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, che ha introdotto specificamente tale obbligo a carico dei Comuni e che è priva di efficacia retroattiva, poiché, per il periodo precedente, era sufficiente il rispetto delle prescrizioni poste dal d.P.R. 22 giugno 1999 n. 250, e dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, che imponevano la mera segnalazione degli impianti in forma semplificata, essendo tali disposizioni orientate a riferire la rilevazione al veicolo piuttosto che al conducente.” (Cassazione civile S. II del 02/02/2012 Numero: 1479- all. n. 9)
La richiamata delibera del Garante del 8.4.2010 specifica che tale consenso può essere assunto anche nelle forme “minime” e mediante affissioni di segnaletica ( che allega al provvedimento) che riproduce una telecamera e indica la normativa di riferimento oppure utilizzando le segnaletiche previste dal codice della strada con riferimento alla presenza di impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni sempre se tale controllo sia “adeguatamente segnalato”.
Come è noto il codice della strada, come meglio viene specificato dalla giurisprudenza, per controlli effettuati con sistemi elettronici, prescrive attente comunicazioni e segnaletiche ben visibili e leggibili collocati in più parti, in modo che, il conducente abbia piena e chiara conoscenza che si sta avvicinando ad aree controllate . Anche lo stesso provvedimento del Garante si sofferma su tali necessarie comunicazioni qui di seguito il punto di riferimento integralmente trascritto:
“5.3.2. Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice).
Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo specifico in ordine all'utilizzo di dispositivi elettronici.
L'obiettivo da assicurare è quello di un'efficace informativa agli interessati, che può essere fornita dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni.
Un'idonea informativa in materia può essere anzitutto assicurata mediante l'utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini. A tal fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti); tali forme di informazione possono essere eventualmente integrate con altre modalità (es., volantini consegnati all'utenza, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti civiche e altra comunicazione istituzionale).
A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, va considerato il contributo che possono dare appositi cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa "minima", riportato nel fac-simile in allegato, può essere utilizzato nei casi in cui la normativa in materia di circolazione stradale non prevede espressamente l'obbligo di informare gli utenti relativamente alla presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare automaticamente le infrazioni.
Come si è detto, la normativa di settore prevede espressamente, in alcuni casi (es., rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di rendere nota agli utenti l'installazione degli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni. In questi stessi casi è quindi possibile fare a meno di fornire un'ulteriore, distinta informativa rispetto al trattamento dei dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale (art. 13, comma 2, del Codice). L'installazione di questi ultimi appositi avvisi previsti dal Codice della strada permette già agli interessati di percepire vari elementi essenziali in ordine al trattamento dei propri dati personali. Pertanto, gli avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati idonei ad adempiere all'obbligo di fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.
Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatizzata, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada”( cfr all. n.7)
Tutti i dati raccolti senza aver dato la citata informativa sulla privacy ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 di cui alla delibera 8 aprile 2010 sono nulli e non utilizzabili.( art. 11 comma 2 )
Nel caso in esame nella cartellonistica presente in prossimità del varco non vi è il segnale di informativa minima ( cartello con rappresentato una piccola telecamera ed il richiamo all’art. 13 della legge 196/2003) né adeguata cartellonistica presente nella città e sul luogo di segnalazione del controllo elettronico dell’accesso.
L’impianto presenta soltanto una piccola scritta” controllo elettronico degli accessi “ sopra il numero verde che non è assolutamente percepibile e leggibile , e che non rispecchia assolutamente le prescrizioni di legge sulla immediata percepibilità e sulle dimensioni . ( si allegano riproduzioni di cartellonistica a norma e foto dei varchi collocati a Teramo all. 10)
Soltanto qualche giorno fa sono stati posizionati alla distanza di qualche metro dai varchi , dei cartelli che indicano l’inizio di ZTL e su tali cartelli nulla si dice in merito ai controlli elettronici dei varchi .( cfr all. n. 10)
E’ bene ricordare che il legislatore prima e la prevalente Giurisprudenza di legittimità e di merito poi, hanno più volte posto l’attenzione sulla necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l’esistenza dei divieti e l’utilizzo di mezzi di rilevamento elettronico; informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell’idoneità e della correttezza.
Nel caso in esame è palese la violazione di tutte le citate prescrizioni.
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B) Illegittimità dell’accertamento per inidoneità delle comunicazioni in merito alle nuove regole di accedere nelle ZTL
La circostanza che, in meno di tre mesi sono state contestate oltre 14.000 contravvenzioni per accesso non autorizzato nella ZTL ,delimitata dai nuovi varchi sopra richiamati, dovrebbe già far nascere il sospetto che forse qualche errore nella comunicazione vi è stata, considerato altresì che la ZTL esiste a Teramo ormai da diversi anni.
Le zone di traffico limitate sono state istituite con ordinanza del Sindaco del 5.1.2010 n. 407 e, con la stessa ordinanza, venivano individuate le categoria dei soggetti ammessi ad accedere nelle ZTL, prevedendosi le modalità di autorizzazioni.
Gli accessi nelle ZTL erano per i primi anni delimitati con delle barre automatiche che si aprivano su richiesta; l’accesso, quindi, era materialmente impedito, potevano entrare soltanto i titolari di specifiche autorizzazioni e previo avviso citofonico.
Con D.G.C. n. 403 del 23.10.2012 il Comune di Teramo decideva di modificare gli accessi alle ZTL sostituendo il precedente sistema di controllo, con l’istallazione di un sistema elettronico ; avviava quindi, tutte le pratiche amministrative e autorizzative nel rispetto della normativa di legge e specificatamente prevista nel DPR n. 250/1999.
Con il nuovo sistema di controllo , si predisponeva anche il regolamento per l’accesso dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato che veniva approvato dal Consiglio Comunale di Teramo con delibera del 28.11.2013 n. 67. ( all. n.1) Nello stesso atto si differiva l’entrata in vigore del regolamento “all’effettiva attivazione del sistema di controllo ( successiva all’ottenimento delle autorizzazioni di legge e del positivo collaudo tecnico) e comunque non oltre il 30.9.2014. Si statuiva, infine, che “le modalità di rilascio e la validità delle autorizzazioni” venivano stabilite e dettagliate con apposito e separato atto di giunta . Restavano, dunque, valide tutte le autorizzazioni di accesso nel ZTL in precedenza rilasciate.
Con delibera di giunta del 29.12.2014 n, 495 ( all. n. 2) si disponeva la PROROGA D’UFFICIO fino al 31.3.2015 della validità di tutti i contrassegni e relative tessere che, negli anni dal 2012 in poi, erano stati rilasciati per circolazione e sosta all’interno della ZTL ; va precisato che tali autorizzazioni erano state rilasciate con le modalità previste nell’ordinanza del Sindaco del 5.1.2010 n. 407, e negli anni dal 2012 alla scadenza erano state sempre prorogate d’ufficio.
Con successiva delibera di giunta comunale n. 22 del 20.1.2015 ( all. n. 3) il Comune di Teramo approvava le specifiche tecniche del regolamento per l’accesso dei veicoli nelle ZTL di cui alle disposizioni della delibera di consiglio comunale n. 67 del 2013 ( all. n.1) e differiva l’attivazione del sistema di controllo elettronico, al giorno 2 marzo 2015 ; veniva, altresì, previsto che nella stessa data – 2.3.2015- sarebbero scaduti tutti i “ contrassegni permanenti e/o temporanei rilasciati per gli accessi autorizzati nelle ZTL nei modi e termini stabili dall’ordinanza del sindaco n. 407/2010 ( n. 31 reg. Ord.) .- Gli stessi che con la delibera di giunta del 495 erano invece stati prorogati al 31.3.2015 e senza che di ciò se ne facesse menzione.
Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26.2.2015 ( all. n. 4) viene modificata parte delle specifiche tecniche del regolamento per l’accesso dei veicoli nella ZTL e riconfermato che, l’entrata in vigore delle stesso, rimaneva collegato all’effettiva entrata in funzione del sistema di controllo elettronico dei varchi fissato per il giorno 2.3.2015.
Nella delibera di giunto viene nuovamente ribadito che lo stesso giorno di entrata in vigore del nuovo regolamento, sarebbero andati a scadere tutti i “ contrassegni permanenti e/o temporanei rilasciati per gli accessi autorizzati nelle ZTL nei modi e termini stabili dalla vecchia ordinanza del sindaco n. 407/2010.
Quindi, in sintesi, il giorno 2.3.2015 contestualmente, entrano in vigore i nuovi sistemi di controllo dei varchi e le nuove norme di autorizzazioni degli accessi nella ZTL ,con la modulistica ed il sistema sanzionatorio, e decadevano tutte le precedenti autorizzazioni rilasciate per accedere nella ZTL.
PECCATO PERO’ CHE NEL NUOVO REGOLAMENTO E NELLE DELIBERE RICHIAMATE NON VI SONO DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER REGOLAMENTARE IL PASSAGGIO TRA LE VECCHIE AUTORIZZAZIONI E LE NUOVE , E SOPRATTUTTO LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ DEL NUOVO E DIVERSO SISTEMA AUTORIZZATIVO.
Il Comune di Teramo, ha deciso di fare decadere tutte le autorizzazioni precedentemente concesse per accedere nella ZTL, ed ha fatto entrare in vigore un nuovo e diverso regolamento il giorno stesso, SENZA ALCUNA COMUNICAZIONE AI LEGITTIMI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI che nulla sapevano della perdita di efficacia alla data del 2.3.2015 e nulla sapevano delle nuove e diverse modalità di regolamentazione.
Ma ci si domanda come poteva il Comune di Teramo il giorno stesso ( 2.3.2015) della entrata in vigore del regolamento , rilasciare tutte le nuove autorizzazioni?
La delibera Giunta Comunale del 26.2.2015 n. 75, inoltre, è stata pubblicata il 4.3.2015 per cui non si comprende come siano valide tutte le contravvenzioni effettuate il 2 ,3 e 4 marzo nei confronti dei titolari delle vecchie autorizzazioni di accesso .
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La stragrande maggioranza delle contravvenzioni, sono state elevate nei confronti di invalidi, su cui torneremo più avanti, e dei titolari delle autorizzazioni rilasciate con le modalità contenute nell’ord. Sindacale n. 407/2010 che avevano perso efficacia contestualmente all’entrata in vigore del nuovo e diverso regolamento; perdita di efficacia decisa dalla Giunta Comunale con scadenze diverse e non pubblicizzate.
La Giunta Comunale di Teramo, in data 29.12.2014 con atto n. 495, ha prorogato la validità delle autorizzazioni per accedere nella ZTL concesse con la vecchia disposizione, fino al 31.3.2015 e poi, con le delibere successive n. 22 del 20.1.2015 e n. 75 del 26.2.2015, ha anticipato la scadenza al 2.3.2015.
Le delibere sono state solo pubblicate sul sito albo pretorio senza alcuna particolare pubblicità né sono state comunicate ai titolari che, sicuramente, qualche confusione sulla validità delle autorizzazioni hanno avuto : 2 marzo o 31 marzo ?
Ad aumentare la confusione è intervenuto anche il Dirigente della Polizia Municipale con la Determina del 8.5.2015 n. 599 dal titolo: “Proroga delle autorizzazioni ZTL rilasciate ai sensi della previgente ordinanza prot. 407 del 5.1.2010 fino al 31.3.2015” ( all. n. 5) ; con tale determina, dopo due mesi di vigenza del nuovo regolamento e dell’impianto di controllo dei varchi, si dispone ( contrariamente a quanto statuito dalla Giunta) una proroga fino al 31.3.2015 delle vecchie autorizzazioni che dovevano già essere state sostituite con le nuove ( SIC!!!!!) .
E’ importante leggere le motivazioni della determina: la Commissione Tecnica interpellata sulla questione , l’assessore di riferimento, e lo stesso dirigente, riconoscono che vi è stata confusione nella data di scadenza delle vecchie autorizzazioni e dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e che, quindi, si era potuto “ingenerare confusione” e “ incolpevole disorientamento nella utenza” che avrebbero determinato “numerosi accessi ai varchi sanzionatori della ZTL nella convinzione della validità della propria autorizzazione e quindi ritenendo in buona fede di non essere incorsa violazione …” ( cfr determina )
La determina emessa nel mese di maggio, della dubbia legittimità, parrebbe disporre una sanatoria per i titolari di autorizzazioni vecchie che, quindi, non sarebbero stati contravvenzionati per il periodo 2.3./31.3 . Solo loro e solo per tale periodo .
Ma il nuovo sistema di regolamentazione della ZTL e degli accessi nel suo complesso non è stato comunicato e pubblicizzato, e per tale motivo, ha ingenerato in tutti gli utenti confusione ; soprattutto se unito alla scarsa e inadeguata segnaletica presente nelle zone di accesso alla ZTL.
La stessa scritta “NON ATTIVA” che compare sulla segnaletica in prossimità dei varchi induce il conducente in errore, facendo pensare ad un accesso consentito, mentre la ZTL è H 24: ma questo non è scritto da nessuna parte.
Sta di fatto che anche gli stessi uffici hanno riconosciuto che vi è stata confusione nelle scadenze, e si aggiunge, anche inidonee segnalazione e comunicazione.
Sulle scadenze alla data del 2.3.2015, delle vecchie autorizzazioni si è fatta un’unica comunicazione mediante comunicato stampa nel mese di gennaio.
Queste brevi considerazioni lasciano intravedere la grande confusione ingenerata dal Comune di Teramo sull’entrata in vigore di nuove e diverse regole per accessi nella ZTL; regole che andavano a sostituire precedenti autorizzazioni.
Non sono state inviate comunicazioni,né la notizia è stata pubblicata su giornali fatta eccezioneper alcuni e sporadici comunicati stampa, né sono stati affissi manifesti. Le stesse numerose e diverse delibere di Giunta sono state solo pubblicate sull’Albo pretorio del sito. ( è bene ricordare che solo il 40% della popolazione usa il computer)
A ciò si aggiunga la omessa, errata comunicazione dei controlli attraverso sistemi elettronici come sopra richiamato.
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Stesse considerazioni vanno effettuate per i titolari di contrassegni di invalidità. Come è noto tali contrassegni devono essere posizionati nella parte anteriore dell’autovettura ben visibile , cosicché i mezzi che li trasportano possono accedere nella ZTL di tutta Italia, senza altra autorizzazione.
Sul punto le decisioni della Suprema Corte e dei giudici di merito sono ormai consolidate; è stato chiarito che il permesso consente all’invalido di circolare sulle ZTL di tutto il territorio nazionale, con qualsiasi veicolo, “[…] con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che lo stesso faccia riferimento alla targa del veicolo sul quale in concreto si trovi a viaggiare, e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone a traffico delimitato nei centri abitativi ( cortre di Cass. sentenza n. 719 del 2008 ;giudice di pace di Bolzano 03/02/2015 n° 47)
Gli impianti di controllo dei varchi elettronici però non leggono tali contrassegni per cui, tutte le autovetture che trasportavano un invalido a Teramo, sono state contravvenzionate. Ai titolari di tali contrassegni, infatti, non è stato comunicato che alla data del 2.3.2015 sarebbe entrato in funzione un sistema che non legge il contrassegno, e che, quindi, avrebbero dovuto iscrivere il mezzo nelle liste bianche tenuto dalla Polizia Municipale. Nulla vi è scritto nella cartellonistica presente sui varchi se non il libero accesso ai titolari del contrassegno di invalido.
Anche per tali titolari non è stata effettuata alcuna comunicazione inducendo in errore il conducente del mezzo che trasportava l’invalido. Ci sono conducenti di mezzi, che trasportavano invalidi, che hanno ricevuto oltre 30 contravvenzioni per essere quotidianamente entrati nelle ZTL, ritenendo di stare nel giusto .
Le contravvenzioni sono state inviate dopo due mesi dall’entrata in vigore del sistema per cui per i primi mesi alcun utente ha avuto la percezione di non stare in regola.
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• Illegittimità dell’accertamento per inidoneità delle segnaletiche e corretto funzionamento dell’impianto di controllo elettronico
Da ultimo si osserva che l’inizio della ZTL non è stato ben segnalato dall’amministrazione comunale né con segnaletica orizzontale che verticale. Non sono stati messi segnali in prossimità degli incroci, né segnaletica nella città, che indicavano l’esistenza di ZTL con controllo elettronico dell’accesso.
Soltanto qualche giorno fa è stato posizionato il cartello in prossimità degli incroci ( foto allegato n.9)
Nella segnaletica presente in prossimità del varco, inoltre, compare in alcuni momenti della giornata la dicitura luminosa “ NON ATTIVO" per cui l’utente è indotto a credere che si può accedere nella ZTL senza alcuna autorizzazione. Inoltre molti utenti hanno preso la contravvenzione anche quando compariva la citata scritta .
Soltanto qualche giorno fa è stato poi messo il numero verde per informazioni.
In base alle norme del Codice della Strada, i divieti di transito, fermata e di sosta dei veicoli devono essere indicati mediante appositi segnali negli spazi antistanti la Zona a Traffico Limitato, la stessa deve essere per legge resa nota agli utenti della strada, preventivamente, da apposita segnaletica la quale, per forma, contenuti e dimensioni, deve essere percettibile da un automobilista che arresti il veicolo.
Nel caso in esame la cartellonistica non è completa ed è poco visibile.
Il mancato rispetto delle indicate prescrizioni comporta che gli utenti delle strade possano essere agevolmente tratti in inganno e per tale motivo al conducente del veicolo non può essere riconosciuta alcuna responsabilità.
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• Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRTUTTURE E DEI TRASPORTI N. 1367 DEL 19.3.2014 ( all. n. 7)
Come è noto a norma delle disposizioni contenute nel DPR 250/1999 per l’installazione di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone di traffico limitato ai fini dell’accertamento delle relative violazione, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione da parte del ministero competente che controlla le modalità di attuazione ed il sistema utilizzato per la rilevazione.
Tale autorizzazione pervenuta al Comune di Teramo in data 24.3.2014 nell’accogliere la richiesta e autorizzare l’istallazione degli impianti ha dettato delle prescrizioni che il comune doveva rispettare tra le quali:
• Apporre , oltre alla segnaletica propria dettata dal codice della strada , ulteriore “adeguata segnaletica di indicazione, sia in loco che di preavviso , in grado di fornire agli utenti una tempestiva e rapida informazione in merito ai percorsi soggetti a limitazione ed altri itinerari alternativi possibili”. Nella città non sono stati apposti altre segnaletiche se non quelle collocate sui varchi, soltanto i primi giorni di giugno sono stati posizionati dei segnali qualche metro prima del varco ( come da allegato n. 19 foto n. 3)
• Concordare con le rappresentanze dei soggetti diversamente abili , misure “finalizzate ad agevolare le loro mobilità in quanto aventi diritto al libero accesso alla ZTL”. Il Comune di Teramo non ha mandato alcuna comunicazione delle nuove disposizioni contenute nel regolamento per l’accesso; né ha concordato le modalità con le associazioni.
• Ed infine sul presupposto della “complessità della procedura “ proprio per non indurre in errore gli utenti imponeva “un PERIODO DI PRE-ESERCIZIO DI DURATA NON INFERIORE A 30 GIORNI DA REALIZZARE SOTTO IL CONTROLLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE .” Specificava : “ in tale fase , contestualmente all’attivazione degli impianti oggetto della presente autorizzazione , i varchi di accesso alla ZTL saranno presidiati dalla Polizia Municipale. Nello stesso periodo di pre-esercizio eventuali violazioni alla disciplina di accesso alla ZTL dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente al varco . E conclude: al termine della fase di pre-esercizio , il Comune di Teramo valutati gli esiti della stessa ed adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario , nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nella presente autorizzazione e nel decreto omologazione del dispositivo utilizzato.
Ebbene tutto questo non è stato attuato ed anzi nel periodo che possiamo definire di “rodaggio” sono state elevate migliaia di contravvenzioni.
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Tutti i verbali, dunque, devono essere annullati d’ufficio dal Comune e dal Prefetto per mancanza dell’elemento soggettivo della Colpa, non potendo ricadere la negligenza e l’imperizia del comune nuovamente sui cittadini che dovrebbero, per vedere accolte le loro ragioni, ricorrere all’Autorità Giudiziaria con ulteriori costi e spese.
Si ricorda che, alla stregua dei principi generali,codificati dall’articolo 3 della L. n. 689/1981, presupposto per l’erogazione di una sanzione amministrativa è, non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa; e la sussistenza dell’elemento soggettivo è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa. Laddove l’automobilista, pur avendone diritto, abbia dimenticato di rinnovare il permesso di accesso alla zona a traffico limitato e laddove l’imminente scadenza del permesso non sia stata previamente comunicata dall’Amministrazione, non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo, e non sono quindi sanzionabili, le contravvenzioni successive alla prima infrazione e precedenti alla notifica di tale prima infrazione. (Tribunale di Reggio Emilia, 14 ottobre 2010).
Nel comune in Teramo, la non corretta comunicazione della nuova e diversa regolamentazione per gli accessi nelle ZTL ha indotto in errore numerosi automobilisti e soprattutto i portatori di handicap e invalidi muniti dell’apposita autorizzazione . Non si ha poi la certezza che tale impianto abbia funzionato alla perfezione .
Tutto ciò avrebbe richiesto un periodo di sperimentazione non attuato dal Comune di Teramo.
Per tutto quanto esposto I sottoscritti
Ricorrono
Affichè le S.V. Ill.me ognuna per la propria competenza, provvedano a prendere atto della non corretta installazione di varchi elettronici per controllare gli accessi alla ZTL nel comune di Teramo e conseguentemente:
1)L’ill.mo signor Prefetto ed il Comune di Teramo, in persona del Sindaco pro tempore, Voglia provvedere all’immediato annullamento di tutte le contravvenzioni emesse dal Comune di Teramo per violazione D.L.vo 285/92, artt. 7 comma 9 e 14, per accessi in zona di traffico limitato non autorizzato, a far data 2 marzo 2015 ad oggi, per mancanza di colpa per la ragioni tutte ante esposte.
2)L’ill.mo Signor Prefetto ed il Comune di Teramo, in persona del Sindaco di Teramo, in via preliminare disporre la sospensione di tutte le contravvenzioni di cui sopra onde interrompere la decorrenza del termine perentorio per il pagamento e le impugnative di legge onde procedere agli accertamenti del caso, mettere a norma l’impianto , e fornire esatta comunicazione ai cittadini;
3) L’ill.mo Difensore Civico intervenire per il controllo del procedimento a tutela degli interessi dei cittadini
4) l’Ill.mo Garante per l’accertamento dei dati personali Voglia controllare l’esatta corrispondenza dell’impianto di controllo elettronico di cui si discute con le prescrizioni contenute nella normativa del 196/2033 e della delibera del 8.4.2010;
Si allegano i documenti come richiamati nel corpo dell’atto con le numerazioni da 1 a 10
Teramo 22.6.2015