Il decreto legge del 1 aprile 2021 n. 44 ha introdotto l’obbligo per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private” di sottoporsi a “vaccinazione gratuita” per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
La norma, già alla prima lettura, suscita immediati e rilevanti dubbi di legittimità costituzionale per la violazione dell’art. 32 della Costituzione, nella parte in cui impone come trattamento sanitario obbligatorio, l’inoculazione di un vaccino al momento in fase sperimentale e di cui lo stesso Governo non ha potuto escludere la pericolosità per la salute, tanto d’aver addirittura sancito la non punibilità per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale.
In particolare, la punibilità è stata esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
Mettiamo da parte gli assillanti dubbi di legittimità costituzionale, con la promessa però di ritornare presto e con urgenza sull’argomento, e cerchiamo di comprendere quale sia la ratio dell’obbligo imposto per il momento, ai soli operatori sanitari.
L’art. 3 del decreto è chiaro:
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
La norma, dunque, giunge a sacrificare il diritto alla tutela penale per i possibili danni alla salute (lesioni o morte) sofferti a causa della somministrazione del vaccino, allo scopo di garantire la tutela di un bene superiore qual è la salute pubblica dei pazienti e, più in generale, dei numerosi utenti delle strutture sanitarie pubbliche e private.
A tali condizioni, potrebbe in astratto giustificarsi il sacrificio del diritto alla salute del singolo, ma solo ove sia provato, in termini d’assoluta certezza, che l’inoculazione obbligatoria a medici e infermieri garantisca contro il rischio di trasmissione del virus ai beneficiari delle prestazioni di cura e assistenza.
In difetto di tale comprovata e documentata condizione, l’obbligo vaccinale, sancito in relazione ad un trattamento sanitario di tipo preventivo, rischia di trasformarsi in un esperimento con cavie umane che, purtroppo, non rinviene precedenti storici se non nella Germania durante la dittatura nazista.
È allora quanto mai doveroso porsi la domanda:
sulla base di quali documentate e incontrovertibili prove scientifiche il Presidente del Consiglio Draghi, i Ministri Speranza, Cartabia, Brunetta, Orlando e Franco hanno ritenuto di dover imporre una così rilevante deroga alla punibilità penale, sino al punto di sancire l’obbligatorietà di un trattamento sanitario di tipo preventivo in fase ancora sperimentale?
Nel testo del decreto del 1 aprile si legge che il Governo avrebbe recepito l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 26 e 29 marzo 2021.
Quali sono le competenze dei componenti di tale misterioso comitato e, soprattutto, con quali criteri e procedure sono mai stati scelti?
Quis custodiet ipsos custodes?
Non è dato saperlo a causa della totale assenza di trasparenza che ha connotato l’emergenza sanitaria sin dall’inizio.
Il decreto legge richiama, inoltre, la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravità raggiunti a livello globale
Quest’ultima, tuttavia, non ha mai certificato con certezza che l’inoculazione del vaccino prevenga la trasmissione del virus cinese, tanto che, con dichiarazione ufficiale resa dalla portavoce Margaret Harris, nel corso di una conferenza stampa tenuta il 6 aprile a Ginevra, così come riportata dall’agenzia Reuters ha reso noto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non sostiene la richiesta di “passaporti per la vaccinazione” per i viaggi, a causa dell'incertezza sul fatto che l'inoculazione prevenga la trasmissione del virus, oltre a preoccupazioni di equità:
"Noi dell'OMS stiamo dicendo in questa fase che non vorremmo vedere il passaporto per le vaccinazioni come un requisito per l'ingresso o l'uscita perché non siamo certi in questa fase che il vaccino prevenga la trasmissione"
"Ci sono tutte quelle altre domande, a parte la questione della discriminazione nei confronti delle persone che non sono in grado di ricevere il vaccino per un motivo o per l'altro”.
(leggi QUI)
Una presa di posizione netta che smentisce in maniera a dir poco clamorosa, il presupposto “scientifico” su cui il Governo Italiano ha fondato le norme eccezionali contenute nel decreto legge del 1 aprile.
Una notizia così imbarazzante e scomoda per il Ministero della Verità da esser stata ignorata dalla stampa “mainstream”, sino al punto di censurare persino una dichiarazione resa dalla portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità?
Vincenzo di Nanna