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Davide vince contro Golia. Davide, è il Comune di Crognaleto. Golia, è Terna. La vittoria è quella ottenuta dall'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe D'Alonzo innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ha stabilito che il Comune ha correttamente seguito il principio dell’effettiva occupazione e, sussistendone i presupposti, ha determinato l’importo da versare a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 44, 1 comma del D.Lgs. 507/93 e dell’art. 1 del Regolamento Tosap. Una vittoria per il Comune che si era visto invece penalizzare da un precedente pronunciamento della Commissione tributaria provinciale alla quale l'ente aveva chiesto la revisione del canone annuo da 1.500 euro pagato dalla società Terna per l’occupazione delle aree comunali di Crognaleto. La Commissione provinciale aveva ridotto il canone a poco più di 500 euro. Il Comune di Crognaleto ha fatto e vinto iol ricorso alla Commissione Tributaria Regionale: "La Terna spa non può usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 63 del D.Lgs. 446/97 perché non è un’ azienda di erogazione di pubblico servizio e non esercita attività ad esso strumentali. In aggiunta la Commissione ha nel merito sottolineato che la Terna è una società, ovvero un operatore, che effettua in regime di concessione il trasporto dell’energia esercitando un’ attività economicamente rilevante la cui gestione assicura un equilibrio tra costi e ricavi al fine di trarne profitti a vantaggio dell’azionariato". Da un punto di vista strettamente giuridico — economico, dunque, la Tema spa, "oltre a non rientrare tra le società strumentali che offrono servizi al pubblico, esercita un’attività economica di trasporto in rete, caratterizzata da tutte le connotazioni imprenditoriali, per conto di altre società di capitali, anch’esse liberalizzate, cosiddette “grossisti”, che vendono a prezzo di mercato energia elettrica ad aziende, enti e privati". E ancora: "la finalità del profitto, la natura dell’attività esercitata e la sua veste giuridica, a prescindere dall’inesistente rapporto diretto con il pubblico, superano l’invocata funzione pubblica e la strumentalità, per cui non può essere concessa la riduzione richiesta. Per tutti questi motivi l’appello del Comune di Crognaleto è stato integralmente accolto e pertanto l’ingiunzione emessa è legittima ed esecutiva", si legge in una nota l'ente. Al riguardo il sindaco D'Alonzo commenta: "La sentenza inoltre ha sancito un altro elemento importante è cioè la Terna e non solo, non eroga un pubblico servizio e pertanto deve ristorare per quanto occupato in termini di Tosap e non solo, il giusto compenso così come fanno i cittadini italiani".