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PiazzadanteIl Tar Abruzzo, con sentenza depositata questa mattina, ha rigettato il ricorso presentato dalla ditta So.Ca.Bi contro il Comune per l’annullamento della delibera con cui l’ente aveva riavviato la procedura di progressiva riacquisizione del piano a raso di piazza Dante. Una sentenza che dà ragione all’amministrazione comunale, evidenziando come nessuna delle censure della società appaia fondata.
Nella sentenza i giudici oltre a sottolineare come le motivazioni della Deloitte, consulente finanziario dell’amministrazione, non siano sindacabili non ricorrendone i presupposti, quali l’inattendibilità per l’insufficienza del criterio o un vizio del procedimento amministrativo, escludono categoricamente l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune.
In particolare, per quel che riguarda l’attendibilità della metodologia applicata, il Tar sottolinea nella sentenza come “come il Consulente Finanziario ha condotto la propria analisi basandosi sui dati consuntivi forniti dal Concessionario…. L’analisi di tali dati consuntivi ha evidenziato che i ricavi medi di vendita totali derivanti dalla gestione dell’intero parcheggio oggetto della Convenzione per il periodo 2016-2019 sono risultati superiori rispetto ai ricavi medi previsti dall’orginario Pef allegato alla convenzione a parità di orizzonte temporale”. Per quanto riguarda invece l’analisi dei flussi di cassa, dalla stessa analisi è emerso “che la marginalità misurata dall’Ebitda…risultata mediamente inferiore rispetto a quanto previsto sempre dall’originario Pef. L’analisi condotta sui costi di gestione ha consentito di individuare la causa di tale scostamento in un eccessivo costo per il personale che incide per il 49% dei costi totali di gestione”.
Un aspetto a fronte del quale, rileva il Tar, “riscontrata l’anomalia, il Consulente finanziario ha verificato l’andamento di tale costo al fine di porlo a confronto con uno specifico dato rilevabile dal mercato….Da tale analisi è emerso che il Concessionario, nel periodo di riferimento in oggetto di valutazione, aveva registrato un costo del personale per posti auto pari a circa 591 euro, sostanzialmente superiore rispetto alla media evidenziata dall’analisi di benchmark per il periodo 2016-2019, pari a circa 260 euro”.
Per quanto riguarda invece i provvedimenti adottati dal Comune, la So.Ca.Bi, sosteneva come le delibere impugnate fossero illegittime in quanto non avrebbero ricompreso gli ulteriori fattori di squilibrio successivi alla data di riequilibrio del Pef, anche a causa dell’emergenza sanitaria. Censura rigettata dal Tar.
“Nella delibera 411/2021, impugnata nel presenze giudizio…- si legge nella sentenza – la Giunta Comunale non solo deliberava di concludere la procedura di cui alla richiesta di riequilibrio del Pef 16.7.2019…, ma deliberava altresì di avviare una nuova procedura di accertamento del riequilibrio relativa esclusivamente ad eventuali squilibri determinatisi negli anni 2020/2021 a seguito della pandemia da Covid 19”.