Nuovo ricorso, nuova bocciatura. Il Tar del Lazio, oggi, ha depositato una ordinanza con la quale respinge l’ennesimo ricorso presentato dalla Teramo Calcio di Ciaccia e Iachini.
La Teramo Calcio S.r.l., infatti, nuovamente rappresentata dagli avvocati specializzati in diritto sportico, Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, aveva presentato ricorso contro il C.O.N.I, e la F.I.G.C., nei confronti di: Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti - L.N.D., Fermana Football Club, U.S. Grosseto 1912, F.C. Legnago Salus, Paganese Calcio 1926, S.S. Arezzo e Torres.
Nel ricorso, il Teramo chiedeva l’annullamento previa sospensione dell'efficacia,
1) del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 e la decisione Co.Vi.So.C. del 1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali del 27 aprile 2022 sulla perentorietà del termine nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC nonché di tutte le norme federali nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso,
2) l'accertamento del titolo/diritto della Teramo Calcio a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato
3) la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente alle competizioni sportive organizzate dalla FIGC.
Il 9 settembre, poi, la società di Ciaccia e Iachini ha aggiunto ulteriori richieste;
l'annullamento di tutti i calendari della stagione di serie D 2022/2023, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della Teramo Calcio;
l’annullamento del provvedimento “non conosciuto e mai comunicato” con cui la Figc ha deciso di non inserire nel campionato di Serie D alcun club;
l’annullamento del provvedimento del 29 agosto 2022 con cui la FIGC ha comunicato al Comune di Teramo di non voler avviare la procedura prevista dall'art. 52 comma 10 NOIF per il Campionato Serie D
l’annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC del 26 agosto 2022 - svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la società TERAMO calcio.
l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, destinato ad escludere la ricorrente dal Campionato di Serie D, a decretare la perdita del parco tesserati e del diritto di esercitare l'attività sportiva prevista dall'oggetto sociale con richiesta di risarcimento dei danni derivati dagli atti impugnati nella misura che sarà determinata in corso di causa e per l'accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e di ogni ulteriore conseguenza come effetto automatico o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Il Tar: Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, non paiono sussistere i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dalla ricorrente, sulla base di una prudente e ragionevole previsione sull’esito del ricorso;
rilevato, in particolare:
- che la società ricorrente non ha assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale, in relazione al provvedimento con il quale la FIGC ha comunicato al sindaco della città di Teramo il mancato avvio della procedura ex art. 52, comma 10 delle NOIF relativamente al Campionato di Serie D;
- che, in ogni caso, l’art. 52 comma 10 delle NOIF non attribuisce alla società ricorrente il diritto di partecipare al campionato di Serie D, conferendo piuttosto alla federazione il potere discrezionale di avviare la procedura finalizzata a consentire alla città della società non ammessa di partecipare al suddetto campionato, ricorrendo le puntuali e specifiche condizioni previste dalla norma;
- che, nel caso di specie, il potere discrezionale della federazione non appare esorbitare i limiti della manifesta illogicità/irrazionalità/incongruenza, entro i quali è ammesso il sindacato giurisdizionale di questo Tribunale, in ragione delle ragioni tecnico-organizzative poste a fondamento del diniego;
- che neppure appare violato il canone della proporzionalità dell’azione amministrativa, avendo la Federazione rappresentato la possibilità di azionare la procedura ex art. 52 comma 10 delle NOIF in relazione al Campionato Regionale di Promozione, in relazione al quale non sussistevano le predette ragioni tecnico organizzative;
- che, per le suesposte ragioni, la fattispecie oggetto del presente giudizio non è assimilabile ai precedenti invocati dalla ricorrente, avuto riguardo, altresì, al diverso ordine cronologico degli avvenimenti emergente dagli atti di causa ed all’avvenuta predisposizione, nel caso di specie, dei gironi e dei relativi calendari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza di misure cautelari;
Adesso il Teramo potrebbe proporre un nuovo, ennesimo ricorso al Consiglio di Stato.