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RAVEPARTYPremesso che la norma è grossolana perché avrebbe dovuto essere, scritta meglio, con piena coscienza e conoscenza legislativa, un art. 633-bis c.p. ad esempio, perché l'occupazione di una proprietà altrui era già reato, quindi l'azione descritta dal legislatore in questa occasione né rappresenterebbe una aggravante perseguibile d'ufficio, mentre l'originale art. 633 c.p. al primo comma è applicabile solo per querela di parte e prevede pena più lieve anche se a commettere l'occupazione è una sola persona, perché in questo caso solo di occupazione abusiva si tratta e non anche di raduno, ma già se il fatto è commesso da più di 5 persone al secondo comma si prevede il procedimento d'ufficio, cioè per diretto intervento dell'autorità giudiziaria, e un inasprimento della pena che può arrivare fino a 4 anni, mentre la pena massima prevista dall'art. 434-bis è di 6 anni.


Insomma, stando alla lettera del provvedimento detto "liberticida", si commette reato punibile quando - semplifico - più di 50 persone occupano abusivamente una proprietà altrui - mettiamo la nostra ipotetica villa al mare - per radunarsi per qual si voglia ragione, quindi non solo per partecipare a un Rave Party, e questo fatto deve essere, in più, pericoloso per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, tutte circostanze da provare in sede giudiziaria, perché l'onere della prova spetta alla Pubblica Accusa, cosa affatto semplice per un Pubblico Ministero italiano (o Pubblico Mistero italiano) - semplificando: se si occupasse invece quella nostra ipotetica villa al mare in più di 50 per dire il rosario nel mese di maggio, la norma non sarebbe più applicabile perché tale azione non comprometterebbe l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Di conseguenza, tornando a quella nostra ipotetica villa al mare, se il suo legittimo proprietario volesse invece organizzare un bel raduno a casa sua sarebbe liberissimo di farlo, senza alcuna limitazione di numero o di azione, eccetto la commissione di altri reati, nel senso che non è che avrebbe la libertà di organizzare una sparatoria pure se dentro le mura di casa sua.

Quindi nessuna manifestazione pubblica è proibita dalla nuova norma, seppure grossolana, manifestazioni che, però, devono sempre essere preventivamente autorizzate dalle autorità competenti per questioni di ordine pubblico, come è sempre stato.

Bisogna imparare a leggere con gli occhi e senza l'utilizzo di lenti ideologiche: sarebbe un esercizio di intelligenza davvero costruttiva, impagabile.

Esercizio che sarebbe utile a capire che viviamo in un Paese ancora democratico e per questo colmo di difetti - e di questo fatto bisogna finalmente farsene una ragione -, ma quella che si discute non è affatto una norma liberticida, sicuramente scritta male e di fretta, "de panza", per fare un po' la mossa, da sbirro insomma, ma non è in pericolo, allo stato dell'arte, nessuna libertà.

La salvaguardia della proprietà pubblica - l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la salute pubblica sono anche questi beni del patrimonio nazionale - e "l'odiosa" proprietà privata sono ancora diritti sanciti dalla Costituzione di questa Repubblica, come la libertà di pensiero e di manifestazione del proprio pensiero.

Se la "sinistra", di cui mi sento parte, crede di risorgere ripartendo dai Rave Party, allora vorrà dire che moriremo, inevitabilmente, fascisti.

MASSIMO RIDOLFI