Il giudice del lavoro di Teramo condanna la Ruzzo Reti e riconosce sette mensilità a titolo di risarcimento per un ex operaio interinale dell'azienda acquedottistica rea, stando alla sentenza della dottoressa Daniela Matalucci, di aver reiterato il suo contratto di lavoro ben oltre il limite dei due anni così come imposto dalla normativa nazionale. La Cgil Teramo esulta per il risultato (stamane spiegerà i motivi in conferenza stampa). Ma quel rinnovo di contratto, arrivato proroga su proroga, di fatto si può considerare avallato anche dai sindacati. E il giudice lo evidenzia benissimo a metà della sentenza di primo grado, quando richiama quell'accordo di secondo livello in deroga (datato 2019) sottoscritto tra Ruzzo Reti e sigle sindacali, tra cui la stessa Cgil. Nella sentenza il giudice Matalucci rileva come quell'accordo negoziale sia “illegittimo” in quanto “le parti sociali hanno inteso derogare completamente alla normativa nazionale escludendo qualsiasi limite o vincolo temporale di utilizzo dei contratti di somministrazione”. E, prosegue il giudice, “senza, peraltro, alcuna controprestazione in termini di stabilizzazione occupazionale, a favore dei lavoratori e quindi introducendo una regolamentazione ad interesse univoco”. Tradotto, fino al 2020, in base a questo accordo negoziale, “la Ruzzo poteva stipulare e fare ricorso al personale di somministrazione, senza alcun limite temporale di durata massima e senza necessità di causale in caso di superamento della soglia di 12 mesi di utilizzazione”. Quindi, in sintesi, la sentenza stabilisce che: la deroga non poteva essere fatta e che quei contratti interinali reiterati (anche sulla scorta di quell'accordo negoziale) per attività ordinaria hanno abbondantemente superato il criterio della temporaneità. Il giudice condanna la Ruzzo a pagare all'ex operaio sette mensilità ma non salva la parte sindacale, relativamente appunto ai requisiti di quell'accordo. La Ruzzo ha 120 addetti interinali su 200 dipendenti, sotto l'era Cognitti sono andati in pensione 30 dipendenti e la società può assumere, per la natura dell'ente, solo ed esclusivamente tramite quei concorsi pubblici per i quali si attende il fiat da parte dell'Ersi, per altro per “tempi determinati”. Stante la situazione e stante questa sentenza, la prospettiva reale dovrebbe essere il “licenziamento” degli interinali della Ruzzo ogni due anni, portando a naturale scadenza i rispettivi contratti. Cosa dicono i sindacati?
Questa la nota ufficiale
Sentenza Tribunale del Lavoro di Teramo dell'08.02.2023
La CALT CGIL di Teramo esprime soddisfazione per la sentenza del Tribunale di Teramo che ha inteso pronunciarsi contro l'abuso della somministrazione di manodopera.
La vertenza è stata promossa dalla Categoria di settore della CGIL a tutela di un lavoratore nei confronti dell'azienda utilizzatrice Ruzzo Reti SpA e delle Agenzie di Somministrazione, in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro dopo più di cinque anni di attività
I contenuti innovativi della sentenza rappresentano per noi un importante strumento di tutela che ha una portata generale e che può contribuire a limitare la crescente precarietà del lavoro in settori essenziali per il territorio sia nel settore dei servizi pubblici, sia nel settore privato.
In primo luogo sanziona l'abuso della reiterazione dei contratti di somministrazione nello svolgimento di attività ordinarie, in nessun modo riconducibili alla condizione della temporaneità o della eccezionalità, considerati presupposti essenziali dalla normativa Europea.
In secondo luogo considera nulli gli accordi in deroga quando non si determinano le condizioni e i relativi percorsi per la stabilizzazione dei lavoratori con contratti a tempo indeterminato presso l'utilizzatore. normalmente adibiti allo svolgimento di attività ordinarie.
La sentenza per noi può aprire un nuovo scenario sul versante delle relazioni sindacali e può determinare un ruolo più forte della contrattazione collettiva nella costruzione di percorsi di stabilizzazione.
Nel settore dei servizi pubblici ad esempio riteniamo che si debba senza indugio avviare da subito una contrattazione per l'avvio delle selezioni pubbliche finalizzate alla costituzione di rapporti a tempo indeterminato. Su questo versante va inoltre precisato che in caso di interruzione di rapporti di lavoro precario di lunga durata attualmente in essere, le azioni risarcitorie a tutela dei lavoratori potrebbero determinare profili di responsabilità patrimoniale in capo agli amministratori.
Nel settore privato il ricorso strutturale a rapporti di lavoro a termine di lunga durata con accordi in deroga può determinare sin da subito la condizione per l'impugnazione dei contratti e la conseguente costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La CdLT CGIL di Teramo è impegnata con tutte le categorie a seguire in tutto il territorio la situazione del lavoro precario e ad avviare tutte le azioni che si renderanno necessarie a tutela dei lavoratori.