La cabinovia resta a Finori. Il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale (Presidente Dott.sa Angela Di Girolamo, a latere, dott.ssa Mariangela Mastro e dott.sa Erika Capanna Piscé, quest'ultima relatrice), ha rigettato il reclamo proposto dalla Gran Sasso Teramano Spa avverso l’ordinanza, emessa dal Giudice Dott.sa Silvia Fanesi, che aveva concesso alla Finori Marco Srl, assistito dagli avv.ti Andrea Galvani, Riccardo Leonardi e Maria Luisa Belvederesi, il sequestro del ramo di azienda in proprietà della stessa Gst Spa, ovvero gli impianti di risalita di Prati di Tivo e Prato Selva .
Il provvedimento in argomento, confermando le determinazioni del primo Giudice, ha accolto in toto la linea difensiva spiegata della Finori Srl, ritenendo pertanto fondata, sotto il peculiare aspetto del fumus boni iuris, la pretesa azionata dalla predetta, nel merito, ossia il diritto alla cessione del ramo di azienda in questione, nonché in ordine alla sussistenza di rischi concreti di dismissione dei beni aziendali in favore di soggetti terzi – c.d. periculum.
"Va rilevato, inoltre, come le doglianze della Gst spa sono state integralmente respinte, non solo nel merito della domanda cautelare come sopra dedotto, ma anche con riferimento sia alla richiesta di sostituzione del custode nominato dal Tribunale, sia alla pretesa di ottenimento di una cauzione, domande ritenute dal Collegio inammissibili, in adesione alle difese spiegate dalla Finori negli atti causa - spiegano i legali - pertanto, la Marco Finori srl potrà mantenere la gestione degli impianti, sino a quando non verrà definito il giudizio di merito".
NEL DETTAGLIO
“…al Collegio appare evidente come, nella specie, la cronologia dei plurimi eventi succedutisi a far data dal 2021 dia conto della volontà della reclamante di individuare un operatore economico interessato all’acquisizione dei beni immobili e mobili per cui è causa, palesando la sua intenzione di alienare a terzi il compendio meglio descritto in atti.
In particolare, a seguito della manifestazione d’interesse della Marco Finori srl all’acquisizione del complesso aziendale dalla medesima già gestito in via temporanea dall’anno 2019, la GST spa pubblicava un bando di vendita senza incanto in data 14.4.2021, con invito a presentare offerte irrevocabili di acquisto entro le ore 12.30 del giorno 3.5.2021. Procedura che si concludeva, in sintesi per quanto d’interesse, con la delibera con cui l’Assemblea di GST spa, tenutasi in data 6.7.2021, statuiva la vendita del ramo di azienda costituito da “debiti, crediti, mobili, immobili e concessioni, ivi compreso da parte di quest’ultima dell’obbligo dello smontaggio degli impianti giunti a fine vita tecnica” in favore della società Marco Finori S.r.l., verso il pagamento integrale dei creditori sociali entro e non oltre 24 mesi, con il pagamento dei professionisti entro l’anno 2021 per il complessivo importo di € 1.650.000,00 oltre oneri”.
Seguivano vari scambi di comunicazione tra le parti che documentano la comune volontà di addivenire alla stipula del contratto di cessione di ramo d’azienda. A solo titolo esemplificativo, si vedano: il messaggio pec del 7.8.2021 con cui GST spa invitava l’odierna reclamata (ivi definita “aggiudicataria definitiva” dei beni in questione) a prendere visione della bozza di accordo predisposta dal Notaio Vitali al fine di concordare la data per il rogito, inviata in allegato e contenente la precisa indicazione delle condizioni di vendita (docc. 15 e 16 fasc. I grado Finori srl); la pec del 24.9.2021 con cui il Finori rinnovava la disponibilità alla stipula dell’atto pubblico (doc. 17); l’email del 28.9.2021 con cui la GST spa comunicava al Finori la necessità di differire la data di stipula del rogito innanzi al Notaio, già fissata per il 30.9.2021, per cause ad essa riferibili (doc. 18); il verbale d’assemblea del 6.10.2021, cui partecipava anche il Finori, che confermava la volontà di GST spa di procedere alla vendita del compendio più volte indicato (doc. 19). Corrobora ulteriormente tale assunto la bozza di contratto inviata con pec dell’8.4.2022 dalla reclamante alla reclamata, con cui quest’ultima veniva formalmente invitata (come fatto con precedente email del 4.4.2022) alla stipula del contratto definitivo innanzi al Notaio Vitali per il successivo 22 aprile. Seguiva email di
risposta del Finori, inviata il 19.4.2022, in cui questi rappresentava una serie di criticità riscontrate nella bozza di contratto predisposta dal Notaio innanzi citato e per l’esame delle quali si riservava di conferire con altro professionista di sua fiducia, senza, tuttavia, manifestare alcuna intenzione abdicativa, anzi palesando la volontà di risolvere le problematiche denunciate, meritevoli di approfondimento anche in ragione del notevole lasso di tempo decorso dalla formulazione dell’offerta (per cause ad esso non imputabili) (cfr. doc. 23). Faceva seguito, quindi, la redazione del verbale con cui il Notaio attestava l’assenza del legale rappresentante di Marco Finori srl all’incontro concordato per la stipula del rogito (22.4.2022) e comunicazione del 5.5.2022 con cui GST spa informava Finori s.r.l. che l’Assemblea, in data 26.4.2022, preso atto della corrispondenza intercorsa, nonché della mancata comparizione dinanzi al Notaio, aveva deliberato la revoca della vendita del ramo d’azienda in questione.
Alla suddetta notizia Finori replicava con missiva dell’11.5.2022, rendendo nota a GST spa la sua intenzione di non accettare la revoca dell’aggiudicazione e chiedeva di poter visionare il relativo verbale d’assemblea, confermando, pertanto, la permanenza dell’interesse all’acquisto, come già manifestato nella missiva del 21.4.2022 (doc. 25) poi esitata nella proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., notoriamente sintomatica della volontà di adempiere.
Gli accadimenti innanzi brevemente richiamati si rivelano ampiamente idonei, specie nella presente sede cautelare, a ritenere fondato il fumus boni iuris di fondatezza della domanda nell’ambito di una controversia sulla proprietà o il possesso, nel senso delineato dall’art. 670 c.p.c., venendo in rilievo un’azione contrattuale diretta a conseguire la restituzione o il rilascio della cosa nella disponibilità altrui.
Non pare, invero, condivisibile, l’assunto della reclamante secondo cui non sarebbe ravvisabile alcun atto giuridicamente idoneo ad impegnare GST spa nei confronti dei terzi, attesa la valenza meramente interna delle delibere assembleari con le quali veniva disposta la vendita del ramo d’azienda in favore del Finori. In disparte la dubbia fondatezza di tale allegazione per quanto si dirà a breve, il Collegio osserva che, qualora si volesse dar seguito a detta tesi, risulterebbe estremamente arduo comprendere in forza di quale atto GST spa abbia proceduto, con plurime diffide, a convocare la reclamata innanzi al Notaio rogante per la stipula dell’atto pubblico ed a incaricare il medesimo pubblico ufficiale della predisposizione della bozza di accordo, di fatto, ponendo in essere una serie di condotte indicative della volontà di dar seguito alle previsioni contenute nelle richiamate delibere assembleari (mai impugnate, per quanto emergente ex actis) e sufficientemente idonee ad impegnarla al trasferimento del ramo d’azienda in favore del Finori nel senso delineato dall’art. 2932 c.c.
E’ appena il caso di evidenziare che non si presta a positivo riscontro l’allegazione di GST spa, a dire della quale la valenza solo “interna” delle delibere d’assemblea deriverebbe dalla mancanza di una conforme dichiarazione di volontà dell'organo esecutivo dell'ente, costituendo principio fondamentale dell'agire della persona giuridica quello secondo cui, per l'espressione esterna della volontà, occorre sempre l'intermediazione dell'organo rappresentativo. Orbene, in proposito, basti ricordare che le delibere assembleari da cui parrebbe discendere il vincolo negoziale (6.7.2021 e 22.3.2022) risultano adottate alla presenza dei soci e del liquidatore della società GST, dott. Gabriele Di Natale, in maniera assolutamente concorde. Si ricordi, ancora, che il liquidatore di una società ha, di regola, gli stessi poteri degli amministratori, sol che la sua attività è circoscritta a tutto ciò che è necessario per attuare lo scioglimento della società medesima, con il limite costituito dal divieto di nuove operazioni di cui all’art. 2279 c.c. Nel sistema della legge vi è infatti una sostanziale affinità tra l’opera del liquidatore e quella dell’amministratore (artt. 2452, 2489, 2275, 2392 c.c.) (Cass. 9.8.1977, n. 3652), di tal che non può ritenersi sussistente, sulla base della sommaria istruttoria condotta nella presente sede cautelare, un vulnus in ordine alla valida formazione della volontà della GST spa, attesa la partecipazione attiva del liquidatore (organo rappresentativo della società in liquidazione) alle decisioni concernenti la vendita del ramo d’azienda, come evincibile dalla lettura dei verbali d’assemblea citati.
Né pare dirimente in questa sede la proposizione di una domanda di risarcimento del danno da parte del Finori – da esaminare nella diversa sede del merito - nè la mancata presentazione di quest’ultimo innanzi al Notaio rogante in occasione della convocazione del 22.4.2022 (che sarà eventualmente oggetto di approfondimento nel giudizio di merito), tenuto conto dell’(incontestato) carattere “non essenziale” del termine di conclusione del contratto (per vero, già differito in precedenza per volontà di GST spa); delle intenzioni successivamente manifestate dal Finori, dirette a palesare la persistenza dell’interesse all’acquisto (cfr. missive, innanzi richiamate, del 21.4.2022 e dell’11.5.2022); dell’assenza di una fase “preliminare” di contrattazione che, pertanto, induceva le parti ad individuare, volta per volta, gli aspetti di dettaglio della cessione e che parrebbe rappresentare la ragione per la quale il Finori palesava l’esigenza di posticipare la data del rogito; della proposizione dell’azione di cui all’art. 2932 c.c. da parte di Marco Finori srl che, come anticipato, è notoriamente sintomatica della volontà di adempiere. Elementi questi che, allo stato, non consentono di ritenere insussistente la volontà di adempiere del Finori.
Quanto alla verifica della ricorrenza del presupposto del periculum in mora, ritiene il Collegio che le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata siano da condividere anche alla luce delle brevi precisazioni che seguono.
Invero, se appare superata dal dato normativo la teoria che riteneva che il pericolo dovesse necessariamente consistere in quello di deteriorazioni, sottrazioni o alterazioni - cui invece faceva riferimento l'art. 921 dell'abrogato codice di rito - esso può viceversa ravvisarsi nella circostanza che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (così Cass. n.° 9729/1993, Cass. n.° 854/1982), rendendo necessario provvedere alla relativa custodia.
Sul punto, la reclamante ha sostenuto che, poiché il pregiudizio paventato risultava discendere dalla possibilità che i beni costituenti oggetto della cessione potessero essere oggetto di ulteriori atti di disposizione da parte degli intestatari, lo stesso poteva essere agevolmente prevenuto mediante il sempliceutilizzo dell'istituto della trascrizione della domanda giudiziale la cui funzione cautelare previene appunto, mediante lo strumento dell'inopponibilità al trascrivente, il pericolo derivante dal compimento di atti di alienazione nelle more del giudizio di merito.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità, al fine di stabilire gli ambiti applicativi dei rimedi cautelari del sequestro e della trascrizione, ha affermato che la trascrizione di una domanda suscettibile di prenotare gli effetti di una sentenza sanzionante l'acquisto di diritti dominicali sul cespite immobiliare oggetto della vertenza non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di sequestro giudiziario dell'immobile stesso, essendo tale misura cautelare intesa, ai sensi dell'art. 670, n. 1 c.p.c., al conseguimento di provvedimenti relativi alla custodia, alla gestione ed alla disponibilità materiale del bene, non garantiti dalla trascrizione (Cassazione civile 5 gennaio 2000 n. 46, in Giur. it 2000, 2279), evidenziando che l'utilità e l'opportunità del sequestro si palesano solo laddove il pericolo evidenziato non possa essere scongiurato con la sola trascrizione.
Ebbene nel caso in esame, la reclamata ha fornito un'adeguata prova circa l'esistenza di rischi concreti di dismissione dei beni aziendali in favore di soggetti terzi, non soltanto in fase antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale, avvenuta il 24.10.2022 (si veda sul punto la delibera assembleare del 22.3.2022 laddove prevede la convocazione del secondo offerente – F.lli Persia – nell’ipotesi di mancata comparizione del Finori innanzi al Notaio rogante), ma anche in data successiva, come documentato dagli articoli di stampa locale che riferirebbero di trattative in corso tra la GST spa e i F.lli Persia, quantomeno sino al marzo 2023, suscettibili di pregiudicare, almeno in astratto, le possibilità di attuazione del diritto controverso; dovendosi, altresì, valorizzare l’esigenza di assicurare la continuazione della gestione che, al momento, sembra sufficientemente tutelata dal custode nominato, attesa l’esperienza maturata dal Finori nel settore (gestore degli impianti dal 17.1.2019 in forza di contratto di gestione concluso con GST spa, cfr. doc. 1 fasc. primo grado Marco Finori srl) e la ripresa dell’attività produttiva, attestata dalla recente riapertura della cabinovia Prati di Tivo - La Madonnina.
Infine, va dichiarata l’inammissibilità della domanda subordinata di sostituzione del custode proposta da GST spa, in quanto di competenza del Giudice che ha provveduto alla sua nomina e non del Collegio, come previsto dal combinato disposto degli artt. 65 e 66 c.p.c, nonché di quella diretta all’ottenimento di una cauzione da parte dell’attuale custode, poiché priva di qualsivoglia supporto motivazionale, non essendo esplicitate le ragioni sottese a tale richiesta.
In definitiva, il reclamo dev’essere rigettato con conseguente conferma dell’ordinanza impugnata.
Quanto al governo delle spese di lite, il Collegio condivide l’orientamento di legittimità in virtù del quale, nel regime successivo alla novella introdotta con la legge n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite (Cass. 02/09/2022, n. 25927).