Contesta la multa della Easy Help, si oppone e… vince. In una città martoriata dall’oppressiva azione di controllo della società che gestisce i parcheggi, con salatissime multe a raffica anche per pochi minuti di ritardo, la vicenda che stiamo per raccontarvi, potrebbe diventare “eroica”, con una sua protagonista indiscussa, l’avvocata Maria Angela De Luca. E non tanto, o non solo, in qualità di legale, ma anche e soprattutto in qualità di cittadina, di automobilista e di… multata. Andiamo per ordine: il 27 gennaio l’avvocata atriana riceve la notifica di una multa, elevata a Teramo, per «…violazione dell'art. 7 del Codice della strada, ovvero per aver posteggiato la propria auto in zona di sosta a pagamento senza esporre il tagliando comprovante l'avvenuto versamento dell'importo necessario…», alzi la mano chi, a Teramo, patentato e guidatore, non ha ricevuto almeno una di queste multe.
L’avvocata, però, non ci sta e si oppone, con una serie di motivazioni che, allo stato dell’arte, potrebbero rivelarsi una sorta di vademecum per tutti i teramani. L’avvocata eccepisce, infatti, in primis il difetto di notifica del verbale, poiché effettuata a mezzo posta e non a mezzo pec (ai sensi del Decreto interministeriale del 18/12/2017 pubblicato in G.U. in data 16/01/2018), oltre alla nullità dello stesso, in quanto redatto da un ausiliario del traffico, il cui potere accertatore, secondo la stessa avvocata, sarebbe limitato ai parcheggi riservati ai mezzi pubblici, e infine alla genericità delle informazioni della multa, dato che non si evinceva in quale punto della strada indicata sarebbe avvenuta l’infrazione».
Il Comune, ovviamente, si sente nel giusto e va in giudizio, rispondendo punto per punto: la validità e legittimità della multa, perché «…la notifica elettronica può essere effettuata a una persona fisica solo se questa ha reso noto il proprio recapito pec conoscibile alla pubblica amministrazione, e nel caso dell’avvocata, l'indirizzo pec non risultava essere stato comunicato; sull’ausiliario; nelle aree di sosta a pagamento gestite dalla Cooperativa Sociale Easy Help, gli ausiliari del traffico sono autorizzati ad intervenire nelle loro funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 12 bis, c. 1 del Codice della strada; non vale l’eccessiva genericità del verbale per omessa indicazione della posizione esatta del veicolo perché, come statuito nella sentenza della Corte di Cassazione civile n 5635 del 09/06/1990, "il requisito della specificità dell'atto d'accertamento deve ritenersi osservato tramite l'indicazione del giorno e dell'ora, la natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, della località».
Come dire: abbiamo ragione noi, paghi la multa.
Peccato, però, che il Giudice di Pace l’abbia pensata esattamente come l’avvocata, perché il Comune «non ha fornito sufficienti prove della responsabilità della ricorrente».
Risultato? Multa annullata e Comune condannato al pagamento delle spese di lite, ovvero 188,91 euro. Certo, non una grande somma, ma volete mettere la soddisfazione?