E’ una sentenza importante. Destinata a diventare riferimento, anche nel senso ambiental - culturale del termine, perché stabilisce un principio per certi versi rivoluzionario: anche i danni di un incidente stradale causati da animali selvatici protetti, vanno risarciti dalla Regione Abruzzo.
La storia è quella di un trentanovenne di Atri che, a maggio del 2019, mentre viaggiava da Atri verso Silvi, sulla SS 553, si scontrò con un capriolo, che gli attraversò all’improvviso la strada.
Risultato? Tanta paura, tanti rischi e danni all’auto per oltre 5mila euro.
E qui si apre la questione, perché la Regione Abruzzo, da sempre, ha eccepito di non essere responsabile degli animali che non l'obbligo di “controllare”, magari con azioni di abbattimento selettivo.
Come dire: se devo evitare che i cinghiali divengano invasivi e i cinghiali provocano incidenti, è colpa della Regione, ma se l’incidente lo provoca un protettissimo capriolo, allora è una sfortunata fatalità.
Non la pensa così, invece, l’avvocato Davide Calcedonio Di Giacinto (nella foto), che da tempo si batte perché sul territorio del Teramano e del Pescarese si provveda ad un’attività di controllo e di contenimento della fauna selvatica, per la messa in sicurezza della viabilità, dati gli innumerevoli incidenti causati da questi animali.
Nel curare la controversia legale, che ha visto l’operaio atriano avanzare richiesta di risarcimento danni, infatti, l’avvocato Di Giacinto ha sostenuto che, come in questo caso, i danni provocati da quel capriolo dovevano essere risarciti dalla Regione Abruzzo in quanto, nella qualità di ente deputato al controllo e alla gestione della fauna selvatica, risponde per tutti i datti causati da quella fauna, che ricomprende anche le specie protette, che non sono oggetto di controllo mediante abbattimento (come avviene per i cinghiali invece).
Una tesi che Il Giudice di Pace di Atri ha accolto in toto, condannato la Regione Abruzzo e l’ANAS in solido tra loro a risarcire tutto il danno oltre gli interessi e le spese legali.
«Si tratta di una sentenza particolarmente importante perché per la prima volta sancisce una responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, come il capriolo, specie che non è mai stata oggetto di abbattimento selettivo da parte della Regione essendo una specie protetta - spiega lo stesso avvocato Davide Calcedonio Di Giacinto - la tutela della specie animale non può essere messa in secondo piano rispetto a quella dell’uomo e dei suoi beni; la Regione Abruzzo è legittimata a poter scegliere di non procedere al controllo della fauna selvatica mediante abbattimento selettivo, ma di conseguenza, deve altrettanto mettere in campo utili strumenti alternativi di protezione che evitino che detti animali provochino danni all’uomo».
Nella sentenza (la n. 94 del 30.11.2023), che apre un nuovo filone risarcitorio, e che merita grande attenzione da parte di tutti gli enti, anche l’ANAS, nella qualità di società proprietaria della strada, è stata condannata in solido al risarcimento del danno, vista l’assenza del guard - rail ai margini della strada.
Infatti, se la strada è aperta al pubblico e non vi sono segnali di pericolo, ogni viaggiatore si ritiene, in buona fede, libero di percorrerla senza timore di incorrere in ostacoli improvvisi o in animali selvatici che possano provocare incidenti.