Una legge, due sentenze. Diverse.
Una legge, due scuole: una chiusa per sequestro e una aperta per dissequestro.
Una legge, due tribunali, due pesi e due misure.
Questa è la storia del «…sequestro preventivo di un immobile adibito a scuola», che aveva una relazione tecnica con un indice di rischio sismico pari a 0,26, quindi di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalla legge per gli edifici scolastici, e siccome quella scuola non era stata chiusa, ci aveva pensato il tribunale sequestrandola.
E’ successo a Modena, nel 2019.
Se non fosse per l’indice di rischio sismico, che a Teramo era 0,46, sarebbe una storia in fotocopia di quella che, in questo momento, impone ai 1200 studenti del Delfico giornate di incertezza e condanna il più bel palazzo scolastico della città ad una lunga chiusura.
Eppure, la scuola della storia che vi stiamo raccontando, non è stata chiusa.
Anzi: è stata riaperta, prima dal Tribunale del Riesame e poi dalla Suprema Corte di Cassazione, perché - udite udite - il Tribunale del Riesame «…ha in ogni caso escluso che la normativa vigente imponga l'obbligatorietà della messa fuori servizio dell'opera non appena se ne riscontri l'inadeguatezza rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione, sicché i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o soggetti privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei, commisurati alla vita naturale nominale restante dell'opera, alla sua classe d'uso e alla disponibilità di risorse ordinarie o straordinarie allo scopo destinate. Da ciò consegue, ad avviso del Tribunale del riesame, che la non rispondenza di costruzioni preesistenti agli indici di sicurezza sismica posti dalle Norme tecniche di costruzione (NTC) non determina di per sé un obbligo di intervento di salvaguardia rilevante ai sensi dell'art. 328, comma 1, cod. pen., dovendosi per questo escludere nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti. In tal senso, il mero carattere probabilistico astratto del parametro espresso dall'indice di sicurezza sismica non assumerebbe una valenza autonoma, trattandosi della definizione di un rischio diacronico che proietta la sua funzione sul piano della programmazione degli interventi edilizi necessari all'adeguamento sismico piuttosto che su quello della diagnostica del rischio attuale».
Traduzione: non era obbligatorio sequestrare il Delfico, ma era obbligatorio pretendere che l’ente proprietario, cioè la Provincia, avesse già programmato un progetto di adeguamento, così come risulta dal finanziamento da 20milioni affidato dalla precedente Giunta ad Invitalia per tutta la gestione dell’iter.
E non solo.
«…le norme tecniche (NTC del 2008 e del 2013) non impongono, pur a fronte di un basso indice di sicurezza sismica, alcun obbligo di intervento, ma piuttosto un dovere di programmazione, ai quali non potrebbe sostituirsi un intervento sindacale impeditivo dell'uso del bene pubblico…».
Traduzione: se l’indice di vulnerabilità sismica è inferiore a 0,6, non è obbligatorio chiudere la scuola, ma adeguarla… però se il Tribunale la sequestra, non la si potrà adeguare.
In conclusione: i bambini di Modena vanno a scuola, quelli di Teramo no.
Elisabetta Di Carlo