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PHOTO-2025-07-17-09-37-00.jpgAccolgo con estremo favore le dichiarazioni a mezzo stampa della ex Portavoce del Collegio di coordinamento del Comitato Teramo Centro perché finalmente fanno chiarezza sullo stato di grave confusione e profonda illegittimità in cui versa il fu Collegio.

La Commissione dei Garanti ha chiarito che:

1. le dimissioni dei componenti del collegio di coordinamento che generano la diminuzione dei membri eletti a tre o al di sotto di tre non comportano la surroga bensì lo scioglimento del Collegio” (verbale seduta della Commissione dei Garanti del 18 giugno 2025).

2. “Il Presidente Melarangelo e il Vicepresidente Cozzi richiamano l’art. 6 dello Statuto, (…) soffermandosi in particolare sul comma 7, (…). Tale disposizione è interpretata da entrambi come NORMA DI CHIUSURA APPLICABILE AL CASO DI SPECIE: si tratta di un meccanismo automatico di scioglimento, fondato sulla soglia minima di funzionalità dell’organo collegiale. Qualora, come nel caso di specie, venga superata negativamente la soglia del 50% dei membri eletti, IL COLLEGIO SI CONSIDERA SCIOLTO E I MEMBRI RESIDUI DECADONO IPSO IURE. La funzione attribuita al PORTAVOCE non è quindi discrezionale, bensì ricognitiva: EGLI È TENUTO A CONVOCARE UN’ASSEMBLEA NON PER DECIDERE SE SCIOGLIERE IL COLLEGIO, MA PER PRENDERE ATTO DI UNA CONDIZIONE GIÀ REALIZZATASI” (verbale della Commissione dei garanti 11 luglio 2025)”.

LA COMMISSIONE CONCORDA, DUNQUE, SU UN UNICO PUNTO: L’AVVENUTA DECADENZA DEL COLLEGIO (a nulla rilevando eventuali ulteriori opinioni personali espresse “in via astratta” da un singolo membro che non hanno alcun valore sostanziale).

A nulla rilevano anche artificiosi incroci di date e convocazioni. Quello che, infatti, non è ancora ben chiaro a qualcuno è che, MENTRE LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI, OGNI SUCCESSIVA ED EVENTUALE SURROGA VA EFFETTUATA E RATIFICATA IN ASSEMBLEA, COSÌ COME PREVISTO DALLO STATUTO (art.6, comma 6): non vi è, pertanto, nessun meccanismo di surroga automatica “ogni volta che ci sia un dimissionario”  tantomeno nessun surrogato che “fa parte di diritto del Collegio”.Emerge chiaramente(anchedalla richiesta di parere avanzata in data 3 luglio dalla ex portavoce e da lei stessa pubblicata) che la convocazione dell’Assembleadel 18 luglio, sebbene datata 19 giugno(pubblicata sul sito del Comitato il 9 luglio ed acquisita in pari data al protocollo comunale), è stata in realtà effettuata dopo le dimissioni di n. 4 membri del Collegio, tutte formalizzate entro la data del 20 giugno.Sicché, pur volendo ammettere che i membri restanti fossero in 3 (e non 2 – ammessa la surroga del Sig. Colella in via ipotetica), alla data di convocazione dell’Assemblea, si era comunque verificata la condizione di decadenza e la Sig.ra Ancarani era tenuta a convocare un’assemblea non per decidere se sciogliere il collegio, ma per prendere atto di una condizione già realizzatasi

Non da ultimo, se l’Assemblea fosse stata convocata in data 19 giugno (ma lo ritengo davvero improbabile), allora la convocazione sarebbe comunque illegittima poiché effettuata “in solitaria” senza riunire il Collegio ancora in carica a quella data, in violazione dell’art. 9, comma 1, dello Statuto.

Devo constatare, con tristezza, come questo pervicace attaccamento al ruolo ed al formalismo sia sideralmente distante dai reali problemi di noi residentiche,invece, attendiamo da un rinnovato Comitato azioni più concrete ed efficaci. 

Fabio Cioschi