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MANOLADIPASQUALEGli autovelox rappresentano, nelle intenzioni del legislatore, uno strumento di prevenzione e tutela della sicurezza stradale, non un mezzo per incrementare le entrate degli enti locali. Eppure, nella prassi quotidiana, l’uso – o, meglio, l’abuso – di questi dispositivi ha spesso alimentato polemiche e contenziosi, soprattutto quando la loro collocazione appare finalizzata più alla “cassa” che alla riduzione dei sinistri.La funzione preventiva e la base normativa
La funzione primaria degli autovelox è quella preventiva, non repressiva. L’articolo 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità, stabilisce che l’obiettivo della norma è la tutela dell’incolumità pubblica, mediante la riduzione del rischio di incidenti causati dall’eccesso di velocità.
Gli strumenti elettronici di rilevazione automatica della velocità devono, dunque, essere installati in punti dove il rischio di sinistro è effettivo e documentato, e la loro presenza deve essere preannunciata e visibile.
La stessa Cassazione ha più volte ribadito che gli autovelox devono essere collocati in tratti di strada effettivamente pericolosi e non in punti “strategici” solo per elevare contravvenzioni .La finalità sanzionatoria, in assenza di un’esigenza reale di sicurezza, svilisce la funzione dello strumento e ne compromette la legittimità.

Le condizioni di legittimità dell’installazione
Perché un autovelox sia legittimo, devono ricorrere alcune condizioni giuridiche imprescindibili:
1. Autorizzazione prefettizia:
L’installazione di dispositivi fissi su strade extraurbane o provinciali deve essere autorizzata dal Prefetto, che individua con proprio decreto i tratti di strada dove è ammesso .
2. Segnalazione preventiva e visibilità:
L’obbligo di segnalare la presenza dell’autovelox .Il segnale deve essere ben visibile e collocato a una distanza congrua, sufficiente a consentire all’automobilista di adeguare la velocità. La mancanza di adeguata segnalazione comporta l’illegittimità della sanzione.
3. Taratura e verifica periodica dello strumento:
Gli strumenti devono essere omologati e sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
4. Motivazione dell’installazione:
Le amministrazioni devono poter dimostrare che la collocazione dell’autovelox risponde a una finalità di sicurezza stradale e non meramente economica. Ciò comporta la redazione di relazioni tecniche e studi di incidentalità, spesso allegati al decreto prefettizio.

Il rischio dell’uso distorto: la “cassa” dei comuni
Quando gli autovelox diventano una fonte stabile di entrata per comuni e province, si perde di vista la loro funzione originaria.
La Corte dei Conti e numerosi tribunali amministrativi ,hanno più volte censurato l’uso distorto degli apparecchi come strumento di finanziamento locale, evidenziando che le somme derivanti dalle sanzioni devono essere vincolate al miglioramento della sicurezza stradale (art. 208 C.d.S.), e non utilizzate per la spesa corrente.
L’uso strumentale di questi dispositivi mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e trasforma un presidio di legalità in una trappola per automobilisti, spesso collocata in punti dove il limite di velocità è irragionevolmente basso o mal segnalato.

Conclusioni: dalla repressione alla prevenzione
Gli autovelox non devono essere un prelievo occulto a danno dei cittadini, ma un mezzo di educazione e deterrenza. La loro efficacia si misura nella riduzione degli incidenti, non nell’aumento delle multe.
Solo un uso conforme alla legge, trasparente e motivato, può restituire credibilità allo strumento e coerenza all’azione delle amministrazioni, che dovrebbero considerare la sicurezza stradale come un investimento sociale e non una fonte di bilancio.
MANOLA DI PASQUALE