È arrivata la parola definitiva della Corte di Cassazione, che ha posto fine, dopo quasi dieci anni, al contenzioso tra il Comune di Tortoreto, assistito dall’Avv. Sigmar Frattarelli, e lo stabilimento balneare Manakara.
Al centro della vicenda, la legittimità dei numerosi atti sanzionatori emessi dall’ente comunale per la violazione degli orari di intrattenimento musicale e per inquinamento acustico. Lo stabilimento, infatti, sosteneva di poter gestire la propria attività come un locale da ballo, ritenendo di non essere soggetto ai limiti orari stabiliti dal Comune per la diffusione musicale in aree urbane e turistiche.
Con la sentenza n. 1250/2025, depositata il 4 novembre 2025, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, riconoscendo la piena legittimità dei poteri comunali in materia di tutela acustica.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la liberalizzazione degli orari commerciali, prevista dall’art. 31 del D.L. n. 201/2011 (“Decreto Salva Italia”), non si applica alle attività di intrattenimento musicale e danzante, ma esclusivamente a quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
Nella motivazione si legge che: «La disposizione dell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011, che consente la libertà di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, non si estende alle attività di trattenimento musicale e danzante, soggette a disciplina speciale e a limiti giustificati da esigenze di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.»
La Cassazione ha inoltre ribadito la legittimità dell’ordinanza sindacale emanata dal Comune, adottata in base all’art. 31, comma 2, del medesimo decreto, sottolineando che è «pienamente legittimo l’intervento regolamentare del Sindaco volto a contemperare l’esercizio delle attività economiche con la tutela della quiete pubblica e del riposo dei cittadini».
Secondo la Suprema Corte, è dunque legittimo l’atto con cui l’amministrazione comunale mira a garantire «la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche degli stabilimenti balneari, derivanti non soltanto dagli strumenti elettroacustici ma anche dal rumore antropico degli avventori dei locali adibiti a discoteca».
La Corte ha precisato che la questione non riguarda l’apertura oltre l’orario consentito per la somministrazione di alimenti e bevande, bensì l’intrattenimento musicale oltre i limiti orari stabiliti.
Altro punto centrale riguarda l’applicazione dell’art. 10, comma 1, della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, in base al quale era stata comminata la sanzione. Sul punto, la Cassazione ha affermato che «l’inottemperanza a un’ordinanza comunale che impone limiti alle emissioni sonore costituisce illecito amministrativo ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L. n. 447/1995, essendo irrilevante, ai fini della violazione, la verifica del superamento dei limiti sonori in senso tecnico».
La sentenza rappresenta una pietra miliare per la giurisprudenza amministrativa, ribadendo la potestà regolamentare dei Comuni in materia di tutela acustica e il giusto bilanciamento tra libertà economica e diritto al riposo dei cittadini.
Tre, in particolare, i principi chiariti dalla Corte:
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Competenza comunale – Il potere del Sindaco di intervenire sugli orari e sui limiti sonori rientra tra le prerogative di tutela della salute e della quiete pubblica (art. 31, comma 2, D.L. n. 201/2011).
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Ambito della liberalizzazione – La libertà di orari prevista dal “Decreto Salva Italia” non riguarda le attività di intrattenimento e spettacolo, soggette a specifica regolamentazione.
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Rilevanza dell’inosservanza – La violazione delle prescrizioni comunali integra un illecito amministrativo anche senza accertamento tecnico delle emissioni sonore.
Commenta l’Avvocato Sigmar Frattarelli:
«La pronuncia della Corte, oltre a riconoscere la piena correttezza dell’operato del Comune e, in particolare, del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale, costituisce un importante riferimento per gli enti locali e per gli operatori del diritto amministrativo. Essa riafferma che la libertà economica deve sempre esercitarsi nel rispetto delle esigenze di ordine pubblico, salute e ambiente, pilastri di una convivenza civile equilibrata, rispetto ai quali è pienamente legittima l’azione regolamentare della pubblica amministrazione.»

