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Schermata_2026-02-18_alle_18.47.42.pngÈ ispettore e… commissario. Ispettore per lavoro, commissario per incarico. Ispettore in Polizia, commissario per la Lega in provincia di Teramo. Un doppio ruolo, quello del sindaco di Silvi, Andrea Scordella, che rischia di diventare un problema e che potrebbe distoglierlo da quello che sembra essere diventato il suo primo interesse: portare Silvi in provincia di Pescara. La domanda è semplice: può un appartenente alle forze dell’ordine in servizio attivo ricoprire contemporaneamente una carica direttiva in un partito? La risposta, al netto delle letture di convenienza, è piuttosto chiara: no. La normativa italiana e la giurisprudenza amministrativa hanno tracciato da tempo un confine netto tra partecipazione politica in senso lato e militanza partitica organizzata per chi indossa una divisa dello Stato. Il principio non è ideologico, ma funzionale: garantire la neutralità e l’imparzialità di chi esercita funzioni coercitive e di sicurezza. Un agente o un ufficiale di polizia può votare, avere opinioni, persino iscriversi a un partito, candidarsi, essere eletto, ma quello che non può fare è assumere ruoli direttivi o di rappresentanza politica, perché questi implicano esposizione pubblica, appartenenza identitaria e attività di indirizzo. La giurisprudenza sembra inequivocabile. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5845/2017) ha ribadito che l’assunzione di cariche all’interno di un partito configura una partecipazione attiva e pubblica alla competizione politica, incompatibile con il dovere di neutralità richiesto ai membri delle forze armate e di polizia. Non si tratta di una sottigliezza: è la differenza tra essere cittadino e diventare attore politico. E proprio per questo l’ordinamento distingue. La ratio è coerente con la Costituzione. L’articolo 98 consente al legislatore di stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti per magistrati, militari e forze di polizia. Limitazioni che esistono e che mirano a evitare l’identificazione tra apparati dello Stato e parti politiche. Il Codice dell’ordinamento militare afferma che le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche: principio esteso per analogia funzionale anche ai corpi di polizia a ordinamento civile e militare. È su questo crinale che la posizione di Scordella appare problematica. Essere sindaco è pienamente legittimo: la legge consente agli appartenenti alle forze dell’ordine di essere eletti in organi rappresentativi locali, prevedendo gli istituti di aspettativa e le incompatibilità operative necessarie. Diverso è ricoprire una carica di partito — come quella di commissario provinciale della Lega — che non è un mandato elettivo ma un ruolo interno, fiduciario e politico-organizzativo. Qui la legge non apre spazi: li chiude. Non è una questione personale né di schieramento. È un tema di garanzie democratiche. Le forze dell’ordine devono essere percepite — e devono essere — estranee alla contesa partitica. Quando un loro appartenente assume la guida di una struttura politica territoriale, la linea di separazione si incrina. E con essa la fiducia dei cittadini nell’imparzialità dell’istituzione. Per questo la soluzione è semplice e già prevista dall’ordinamento: chi sceglie la militanza direttiva di partito deve sospendere o cessare il servizio; chi resta in servizio deve rinunciare a incarichi partitici. Scordella può essere sindaco, ma non può essere dirigente di partito mentre è poliziotto. Non è un’opinione: è la regola che tutela tutti. Anche lui.

Foto: elaborazione AI - certastampa digital