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Dal 2009, anno di inizio dell'attuale appalto, l'amministrazione comunale sottrae stalli e ricavi alla nostra cooperativa sociale. Cosa e come avremmo dovuto fare per coprire gli essenziali costi di gestione del servizio, se in questi anni di lavoro in perdita non ci è stata consentita nemmeno una piccola riduzione dei costi del personale con l'istallazione dei parcometri in 3 piccoli parcheggi meno frequentati? Alla precedente amministrazione avevamo inutilmente chiesto l'esenzione provvisoria del Cosap, come dal 2010 viene concessa ai nostri concorrenti di Piazza Dante. Invece a questa amministrazione avevamo chiesto di poter gestire per un periodo il piano a raso di Piazza Dante, considerato che il gestore aveva ampiamente ottenuto già nel 2019 il risarcimento richiesto. Nei due casi "Nemmeno a parlarne". Il piano a raso continua a gestirlo, non sappiamo a quale titolo, gli stessi che avrebbero dovuto lasciarlo già nel 2019, ma chissà quando e prima o poi, la piazza tornerà finalmente ai teramani e al gestore del sotterraneo rimarranno “solo” 27 stalli molto produttivi nella metà più piccola della piazza che in un anno renderanno circa 50.000, la stessa cifra che annualmente manca alla Tercoop da un decennio per la sottrazione degli stalli a titolo definitivo. Chi ha pagato i danni causati dal dissanguamento della cooperativa sociale? Noi 26 soci lavoratori e non altri ovviamente, costretti negli ultimi 10 anni a rinunciare a 20 mensilità per rispettare gli impegni contrattuali con il Comune.
L'assenza dei rappresentanti di Cgil e Cisl alle nostre rivendicazioni salariali e di parità di trattamento, era ampiamente prevista e scontata. Dopo essersi per loro stessa ammissione fatti prendere in giro sulla gara ponte definita poi un disastro sociale, ignorando i nostri inviti a non fidarsi delle rassicurazioni verbali, sono riusciti a replicare l'impresa con il project financing che avevano sponsorizzato, evidentemente senza nemmeno conoscerlo, sordi alle nostre denunce. Però sui premi non pagati nel 2018 ai dipendenti comunali non si fanno prendere in giro e se necessario si rivolgeranno anche al giudice di pace. Quando vogliono, possono.

Sintesi di quattro di 4 punti del ricorso al Tar Abruzzo L'Aquila contro l'aggiudicazione della (non) gara per la gestione dei parcheggi.

Art. 30 Dlgs. 50/2016 comma 1 e 2:
"Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori".
Con una serie di omissioni, di mancati chiarimenti e di mancati accessi agli atti, è stato impedito di fatto lo sviluppo di una seria concorrenza tra la Easy Help/Costruttori teramani e la Tercoop.

2) Tar Liguria, sentenza n. 539 del 2018:
Si ritiene violato il principio di non discriminazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione appaltante dopo aver dichiarato fattibili più proposte, inviti solo alcuni promotori ad apportarvi modifiche.
L'ultimo progetto di contratto misto consegnato all'amministrazione comunale fu valutato positivamente da una partecipata commissione consiliare nel novembre 2017.
Poi successivamente la proposta è stata scartata senza dare dare spiegazioni nel merito e non è stata data la possibilità di chiarire e/o modificare alcuni punti del progetto.
Al contrario, al project financing della Easy Help 4 volte meno vantaggioso per il pubblico interesse rispetto al nostro contratto misto, sono state richieste modifiche e integrazioni fino a renderlo presentabile alla giunta e al consiglio comunale per l'approvazione.

3) Il Comune aveva l'obbligo non solo di valutare i 3 studi di fattibilità e di progetto presentati dalla Tercoop (2013, 2015, 2017) e ancora nella disponibilità dell'amministrazione comunale, ma aveva anche l'onere di motivare l'esclusione attraverso provvedimento motivato. (Giusta Delibera dell'ANAC n.329 del 21 aprile 2021, in ossequio all'art. 183 comma 15 dlgs. n. 50/2016).

Alla Tercoop non sono state mai comunicate le motivazioni dell'esclusione dei suoi tre progetti.

4) In pendenza di un ricorso per accesso agli atti connesso ad un procedimento di affidamento di servizio pubblico in esito a project financing, la stazione appaltante deve sospendere la gara e anche l'eventuale aggiudicazione. Principio stabilito dal Consiglio di Stato con decisione della sezione V del 28 ottobre 2019, n.7387.
La Tercoop chiedeva di conoscere gli atti consegnati dalla Easy Help all'amministrazione comunale in merito alla valutazione di pregressi contenziosi segnalati all'Anac dal comune di Siniscola, ma nonostante un ricorso al Tar della stessa Tercoop per il negato accesso agli atti, il comune di Teramo ha in via definitiva assegnato i parcheggi alla Easy Help.
Nei fatti e non attraverso dei ragionamenti o ipotesi di diritto, l'amministrazione comunale non ha espletato in modo conforme alle norme e alle procedure di project financing e ai modi legislativi ad essi connesso, la gara per l'affidamento della gestione dei parcheggi.