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Si apprende dagli organi di stampa che nelle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi lo scorso 25 maggio a Teramo e concluse con l'indizione di un secondo turno di ballottaggio, potrebbe determinarsi la particolare situazione in cui  pur risultando eletta l’Avv. Manola Di Pasquale, espressione di una coalizione di forze politiche di centro sinistra, la maggioranza consiliare potrebbe essere espressione di altre forze politiche. Tale eventualità si determinerebbe in forza del disposto di cui all’art. 73 comma 10 seconda alinea del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali; D.lgvo 267/2000) in virtù del quale il candidato risultato eletto nel turno di ballottaggio non avrebbe diritto al c.d. “premio di maggioranza”  - previsto dalla medesima norma nella misura del 60 per cento dei seggi in Consiglio - laddove all’esito del primo turno elettorale un gruppo di liste ad esso non collegato abbia già conseguito più del 50 per cento dei voti validi. A seguito della riforma degli Enti Locali introdotta con la legge n. 81 del 1993 (ed oggi trasfusa nel D.lgvo 267/200), il Sindaco riceve una legittimazione democratica diretta da parte dell’elettorato, al pari di quella del Consiglio. La legge, infatti, distingue chiaramente l'espressione del voto dato  dall'elettore ad una delle liste che concorrono per l'elezione dei componenti del Consiglio Comunale, dal voto dato ad uno dei Candidati alla carica di Sindaco. E' noto che l'elettore può esprimere preferenze  “disgiunte”, nel senso di poter votare una lista appartenente ad un determinato gruppo e un candidato Sindaco collegato ad altro  gruppo di liste, con ciò potendosi determinare una mancata corrispondenza tra i consensi complessivi conseguiti dai diversi schieramenti di liste e quelli totalizzati dai diversi candidati Sindaci ad essi collegati. In coerenza con tale paritaria forma di legittimazione ai ruoli elettivi, tra l'ufficio del Sindaco e l'organo consiliare si instaura un rapporto di equiordinazione fondato sulla distinzione delle funzioni. La legge riconosce al Consiglio (art. 42 TUEL) oltre alle funzioni di indirizzo generale sull’attività dell' Ente, talune competenze in materia patrimoniale e di bilancio, nonché l’adozione degli atti regolamentari e amministrativi generali; mentre al Sindaco e alla Giunta (art. 48 e 107 TUEL) attribuisce la funzione di governo propriamente intesa, la gestione amministrativa (provvedimenti, contratti, atti di organizzazione etc.) e la direzione sul funzionamento di servizi. È il Sindaco, unitamente alla Giunta, ad impartire alla Dirigenza dell’Ente gli indirizzi programmatici per il perseguimento del programma politico amministrativo proposto alla cittadinanza, e sempre agli stessi organi compete il riscontro degli obiettivi prefissati ed il giudizio circa l’efficacia delle azioni poste in essere dall'apparato burocratico per la realizzazione del predetto programma. L’evenienza che il Sindaco, da una parte, e il Consiglio comunale, dall’altra, siano espressione di maggioranze diverse è considerata fisiologica e si verifica in molteplici casi, anche in virtù della previsione del voto disgiunto. In questi casi, ferma restando l’appartenenza al Sindaco e alla Giunta, che ne è espressione, dei poteri di governo, per gli atti di competenza del Consiglio si instaura tra il Sindaco e la maggioranza consiliare un rapporto di collaborazione e di mediazione tra le differenti posizioni nel quale  propriamente si esprime il carattere democratico dell’Ente. Si tratta in realtà di un rapporto non differente rispetto a quello che si pone tra il Sindaco e la maggioranza consiliare, pur espressa dalle medesime forze politiche, quando si tratta dell’adozione degli atti più importanti. Invero, gli atti di competenza consiliare dovranno essere mediati con le forze presenti in Consiglio, anche laddove essi siano espressione del medesimo elettorato. Ciò in particolare si verifica a proposito dei piani regolatori  e di altri atti di pianificazione di competenza del Consiglio, circa i quali è dovere del Sindaco e della sua Giunta di acquisire  il massimo consenso di tutte le componenti consiliari, in quanto rappresentative di diversi settori dell’elettorato, a prescindere dalla loro appartenenza alle forze politiche delle quali il Sindaco è più diretta espressione.  Prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli