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di GIOVANNI MATTUCCI   “Dottò…ma che è ?” Questa domanda mi è stata e mi viene tuttora rivolta da tanti clienti ogniqualvolta, al fine di ottenere prestazioni sociali o agevolazioni di svariate tipologie, si sono trovati nella necessità di dover presentare il proprio modello “I.S.E.E.” . Cerco di dare una risposta semplice e chiara alla domanda. I.S.E.E. è l’acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente. I criteri per la determinazione dell’I.S.E.E. sono stati definiti dal D.L. 31 marzo 1998 n.109 ma, da gennaio 2015, il calcolo dell’indice è stato revisionato in base all’art.5 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 22.12.2011, e dal conseguente D.P.C.M. n.159 del 05.12.2013. L’I.S.E.E. serve a valutare la situazione economica delle famiglie e consente di accedere, a condizioni agevolate, a prestazioni sociali ed assistenziali nonché a servizi di pubblica utilità la cui erogazione dipende, appunto, dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente. In maniera più esplicita, oltre che per richiedere aiuti e sostegni al reddito, o servizi socio-sanitari domiciliari, o agevolazioni per le utenze domestiche (luce telefono e gas), serve anche per calcolare quanto si deve pagare per l’asilo nido, per l’iscrizione all’università, per l’abbonamento ai mezzi di trasporto ed, in alcuni casi, per tasse ed imposte locali (IMU/TASI), o per ottenere il bonus bebè, borse di studio, sconti per i libri scolastici, prestazioni del diritto allo studio universitario, ecc... Per ottenere l’I.S.E.E. è necessario presentare la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica). La D.S.U. può essere presentata all'ente erogatore della prestazione, ai comuni e all'INPS in via telematica. Per la compilazione della DSU, l'utente può rivolgersi anche ai CAF; quest’ultima soluzione, considerato che, a seconda della prestazione richiesta o della situazione in cui versa il nucleo familiare, variano i modelli da utilizzare e che le modalità di redazione della domanda non sempre sono di immediata comprensione, è quella che mi sento di consigliare e che, di fatto, risulta essere la più praticata dai contribuenti. L’I.S.E.E. si ricava dal rapporto tra l’I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) ed un parametro che viene determinato in base al numero dei componenti il nucleo familiare ed alle sue caratteristiche. L’I.S.E. è dato dalla somma tra i redditi percepiti ed il 20% dei patrimoni mobiliari ed immobiliari dei componenti il nucleo familiare del richiedente alla data di presentazione della dichiarazione. Ai fini della determinazione dell’I.S.E., il reddito complessivo ai fini IRPEF ed i trattamenti assistenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF ed erogati direttamente dall’INPS, riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U., sono acquisiti, rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS, qualora sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. In caso contrario ed anche per gli altri redditi, quali quelli esenti o tassati con regimi sostitutivi o a titolo d’imposta, quelli agrari o prodotti all’estero, il richiedente la prestazione deve fornire un’autodichiarazione. Il patrimonio mobiliare si compone, a titolo esemplificativo, del valore dei depositi bancari e postali, compresi i buoni postali fruttiferi e le carte prepagate, dei titoli di stato, delle obbligazioni e dei certificati di deposito e di credito, delle azioni o quote detenute presso società ed organismi di risparmio collettivo, di eventuali contratti di assicurazione sulla vita, di partecipazioni azionarie in società residenti ed estere. Tali valori, riferiti alla data del 31.12 dell’anno precedente la presentazione della D.S.U., devono essere autodichiarati. Con riferimento al valore dei depositi bancari e postali deve essere dichiarata anche la giacenza media dell’anno. A tal fine gli istituti bancari e postali rilasciano apposita certificazione. Coloro che svolgono attività d’impresa o detengono partecipazioni in società devono dichiarare anche il patrimonio netto relativamente alla quota di loro spettanza. Anche i dati relativi al patrimonio immobiliare si devono riferire alla data del 31.12 dell’anno precedente la presentazione della D.S.U. Il contribuente, inoltre, deve comunicare le targhe degli autoveicoli e ciclomotori posseduti. Una volta presentata la D.S.U., l’INPS calcola l’I.S.E.E. sulla base delle informazioni autodichiarate e di quelle acquisite dall’Agenzia delle Entrate e reperite nei propri archivi, e rilascia la relativa attestazione entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della D.S.U. Ricordatevi che l’attestazione I.S.E.E. scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della presentazione ed è necessario procedere al suo rinnovo per poter continuare ad usufruire delle prestazioni ad essa correlate. Consiglio vivamente di non fornire, al fine di ottenere un I.S.E.E. più basso, informazioni sbagliate e/o carenti. Considerato che chi compila la D.S.U. si assume la responsabilità per le informazioni autodichiarate, che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale, e soprattutto che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e la Guardia di Finanza, in qualità di soggetti investiti della funzione di controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche, potendo accedere alle informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria, conoscono tutti, o quasi tutti i dati relativi alla fiscalità dei contribuenti italiani, la raccomandazione è: NON FATE I FURBETTI !!!