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di GIOVANNI MATTUCCI   I.S.I., I.C.I., I.M.U., T.A.S.I. e …. chi più ne ha più ne metta …. Tante sigle, tanti acronimi, tutti diversi fra loro ma tutti con il medesimo significato: “la tassa sulla casa”, quella “tassa” talmente invisa e mai accettata dagli italiani che, più di ogni altra, ti porta a dire “…mò mi vendo tutto!!!!!”. Il prossimo 18 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata. Non è mia intenzione addentrarmi nella spiegazione delle regole che devono essere utilizzate per un esatto conteggio ( sono talmente tante e tali che non basterebbero dieci articoli per illustrarle compiutamente), ma mi limito esclusivamente a fare due brevi considerazioni. Prima considerazione. E’ rivolta soprattutto a coloro che, amanti del “fai da te” e/o impossibilitati ad utilizzare i fogli di calcolo presenti ormai sulla home page dei siti di quasi tutti i Comuni italiani, preferiscono calcolare autonomamente le somme dovute. Ricordo loro che il 16 giugno 2017, data di scadenza per il pagamento della prima rata IMU e TASI, molti Comuni non avevano ancora deliberato le aliquote per l’anno corrente e, quindi la somma dovuta è stata calcolata, nella maggior parte dei casi, utilizzando le aliquote deliberate per l’anno 2016. Ora invece, dovendo provvedere al pagamento del saldo, è necessario accertare quali siano le aliquote definitive da applicare e verificare se le stesse siano cambiate rispetto a quelle dell’anno precedente, al fine di procedere al relativo conguaglio. ATTENZIONE ALLE DELIBERE COMUNALI !!! Seconda considerazione. Si riferisce alle agevolazioni relative alla “prima casa”. La “prima casa”, infatti, è attualmente esente da IMU e TASI, sempre che gli immobili interessati non appartengano alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e siano effettivamente utilizzati come abitazione principale nella quale il proprietario risulti anagraficamente residente. In merito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14389 del 15.06.2010, statuì, in materia di ICI, che “… ai fini della definizione di abitazione principale e del riconoscimento del trattamento di favore, è irrilevante che il possessore dimori abitualmente nella sua casa ubicata nel Comune poiché è necessario tener conto non già della sola dimora del contribuente ma anche della dimora del coniuge e dei figli minori …”. Parimenti, anche l’art. 13 del D.L. 201 del 6.12.2011, in materia di IMU stabilisce che “ Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. ”. E’ stata ed è ancora abitudine di molte famiglie, proprietarie, oltre che della casa di abitazione, anche di un secondo immobile sito in una località di villeggiatura ( la cosiddetta “casa al mare”), diversificare la residenza del marito da quella della moglie, al fine di usufruire di vantaggi sui costi delle utenze e fiscali. Di contro è abitudine, ormai frequente, degli uffici Anagrafe e Ragioneria delle Amministrazioni Comunali (soprattutto quelle costiere) provare a rimpinguare le sempre più povere casse comunali con facili e banali azioni di controllo. A buon intenditor poche parole…. IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT !!!!!