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di GIOVANNI MATTUCCI 18 gennaio 2017 – 18 gennaio 2018…. E’ trascorso esattamente un anno da quel drammatico giorno che nessuno di noi riuscirà mai a dimenticare. Sono numerosi gli edifici danneggiati ed ancora tanti gli sfollati, e la “ricostruzione”, ahimè, tarda a decollare… A mio modesto parere, sarebbe auspicabile che tutti, ognuno per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie possibilità, pongano in essere, in via preventiva, tutte le misure atte a limitare il rischio di tragedie in caso di eventi tellurici di notevole intensità; anche per questo, dando seguito alle intenzioni già manifestate in un precedente articolo, provo a illustrare come il fisco italiano aiuti tutti coloro che, fino al 31 dicembre 2021, adottino misure antisismiche a favore di edifici sia abitativi che destinati ad attività produttive. Con riferimento alle spese sostenute per interventi edili finalizzati all’adozione di misure antisismiche, effettuati su edifici situati in Comuni classificati in Zona sismica 1, 2 e 3, spetta una detrazione d’imposta pari al 50%, da calcolarsi su un ammontare massimo di spesa pari ad € 96.000 per unità immobiliare e per ciascun anno, e da ripartirsi in cinque quote annuali di eguale importo. Se la ristrutturazione edilizia riduce il rischio sismico dell’immobile tramite il passaggio ad una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione pari al 70% della spesa sostenuta; se, invece, i lavori sono di impatto tale da ridurre di due classi il rischio di crollo sismico, la detrazione fiscale sale all’80%. Sarà sempre compito del progettista attestare la classe di rischio dell’edificio prima e dopo i lavori. Se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali, il limite massimo di spesa è pari ad € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari e le percentuali di detrazione sono aumentate rispettivamente al 75% ed all’85%. In caso di lavori condominiali, inoltre, i condomini che hanno diritto alle agevolazioni, possono fruire del beneficio fiscale anche cedendo, sotto forma di credito d’imposta, la detrazione spettante alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, che non siano istituti di credito e intermediari finanziari. E’ necessario effettuare il pagamento con bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento, e conservare le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute. Inoltre, nei Comuni classificati in Zona 1, nel caso in cui l’intervento per la riduzione del rischio sismico consista nella demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile ricostruito ha diritto ad una detrazione d’imposta pari al 75% o all’85% ( a seconda della riduzione della classe di rischio), calcolata sul prezzo di acquisto dell’immobile come da atto di compravendita, fino al valore massimo di € 96.000. E’ necessario, in questo caso, che l’intervento sia stato effettuato da imprese di costruzioni e che l’immobile sia venduto entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. A conclusione, mi piace sottolineare quanto affermato dal famoso architetto giapponese Shigeru Ban, “…le persone non vengono uccise tanto dai terremoti, quanto dagli edifici crollati…” Semplice vero ?