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di Giovanni Mattucci Lo scorso articolo, in materia di disabilità, ho trattato, anche se parzialmente, delle agevolazioni fiscali che la normativa vigente prevede per le persone disabili e per i loro familiari. Continuo oggi la disamina della problematica parlando di spese sanitarie, di spese per l’acquisto di mezzi di ausilio, anche tecnici ed informatici, di spese per polizze assicurative e di altre agevolazioni riservate ai non vedenti. Spese sanitarie generiche e specialistiche e spese per l’acquisto di mezzi di ausilio. Il disabile può dedurre integralmente, dal proprio reddito complessivo, le spese mediche generiche, quali quelle sostenute per l’acquisto di medicinali, e le spese di “assistenza specifica”, ossia quelle sostenute per  l’assistenza infermieristica e riabilitativa. E’ importante sapere che tali spese sono deducibili anche quando sono state sostenute non per sé stessi ma per un familiare disabile. Godono invece di una detrazione dall’Irpef del 19%, previo calcolo di una franchigia di € 129,11, le spese sanitarie specialistiche, sostenute per analisi e prestazioni chirurgiche e/o specialistiche. Anche in questo caso, godono della detraibilità le spese sostenute da un familiare del disabile, a patto però che il disabile sia fiscalmente a carico del familiare che ha sostenuto la spesa. Ricordo che, per essere considerati fiscalmente a carico di un familiare, è necessario aver conseguito, nell’anno solare di riferimento, un reddito non superiore ad € 2.840,51. Le spese per il trasporto in ambulanza, per l’acquisto di arti artificiali, per l’eliminazione di barriere architettoniche, compreso l’adattamento dell’ascensore affinchè contenga la carrozzella, per l’acquisto di poltrone speciali per non deambulanti, per l’acquisto di apparecchi atti a contenere fatture ed ernie o a correggere i difetti della colonna vertebrale, e quelle sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato sono detraibili integralmente, senza che si debba tener conto della franchigia di € 129,11. E’ necessario, ovviamente, che il contribuente conservi il documento di spesa rilasciato da chi ha effettuato il servizio o venduto il bene e la prescrizione del medico curante, ove richiesta; questo perché gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in sede di eventuale controllo, potrebbero richiedere l’esibizione di tali documenti. Agevolazioni IVA per l’acquisto di mezzi di ausilio, anche tecnici ed informatici. I mezzi necessari al sollevamento ed alla deambulazione dei disabili, quali, ad esempio, poltrone con motore, servoscala e piattaforme elevatrici, nonchè le protesi dentarie, gli apparecchi oculistici ed ortopedici, gli apparecchi che facilitano l’ascolto ai sordi, le prestazioni di servizi atte a consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche sono soggetti, al momento dell’acquisto, ad un’IVA agevolata del 4%, invece di quella ordinaria del 22%. Parimenti, anche l’acquisto di mezzi che possono aiutare la comunicazione, l’accesso all’informazione, la scrittura e la lettura delle persone che hanno menomazioni permanenti di tipo motorio, visivo, uditivo e del linguaggio è soggetto all’aliquota IVA agevolata del 4%. Mi riferisco, per esempio, all’acquisto di fax, modem, computer, schermo a tocco, telefono a viva voce. Per godere dell’agevolazione è necessario consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, la prescrizione rilasciata dal medico specialista, nonché la certificazione della ASL competente che attesti l’esistenza di una permanente menomazione rientrante fra quelle sopra elencate. Spese per polizze assicurative. In caso di polizza assicurativa, che copri il rischio di morte e che sia stipulata a favore di una persona con grave disabilità, l’importo massimo complessivamente detraibile dall’IRPEF nella misura del 19%, è innalzato da € 530,00 ad € 750,00. Agevolazioni riservate ai non vedenti. Le persone non vedenti hanno diritto, una sola volta ogni quattro anni, ad una detrazione dall’IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un cane guida. Si può fruire della detrazione in un’unica soluzione o in quattro quote annuali di eguale importo. Hanno diritto anche ad una detrazione forfettaria di € 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane, senza che sia necessario documentarle. Inoltre, all’acquisto di prodotti editoriali  destinati ad essere utilizzati da ipovedenti e non vedenti è applicata l’IVA agevolate del 4%. In materia di imposta di successione e donazione, un breve accenno merita, infine, l’agevolazione che spetta all’erede o al donatario quando questi sia un portatore di handicap grave, ai sensi della Legge 104/92. In tal caso l’imposta dovuta dal beneficiario si applica solo sulla parte della quota ricevuta in successione o in donazione che supera il valore di € 1.500,00. Nel prossimo articolo completerò la trattazione dell’argomento esaminando una problematica abbastanza complessa ed intricata ma, a mio avviso, molto interessante: le agevolazioni per il settore auto. Colgo l’occasione per esprimere a tutti voi i miei più sentiti auguri di Buona Pasqua !!!! “E non finisce qui…”