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Concludo la “trilogia” relativa alle agevolazioni fiscali che la normativa tributaria vigente prevede per i disabili, esaminando quelle, particolarmente articolate, riservate al disabile che intende acquistare un’autovettura idonea al proprio trasporto. Trattasi, in concreto, di detrazioni Irpef, di IVA agevolata e di esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà.
Possono usufruire delle menzionate agevolazioni i non vedenti, i sordi, i disabili con handicap psichico o mentale, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione ma anche quelli con ridotte o impedite capacità motorie (in questo ultimo caso è necessario provvedere all’adattamento del veicolo). E’ necessario, ovviamente, che i veicoli siano utilizzati, in via perlomeno prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Per l’acquisto dell’auto il disabile ha diritto, una volta ogni quattro anni, ad una detrazione dall’Irpef pari al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di € 18.075,99. La detrazione può essere usufruita interamente nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. In caso di decesso del disabile, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Se entro i due anni successivi all’acquisto il veicolo viene ceduto, il contribuente è tenuto alla restituzione del beneficio fiscale ricevuto, a meno che il veicolo non sia ceduto per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi adattamenti.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per le spese di riparazione del mezzo, sempre che le stesse, sostenute nei primi quattro anni, rientrino, sommate al costo d’acquisto, nel limite massimo complessivo già indicato di € 18.075,99.
Sull’acquisto, effettuato direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico, di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, si applica l’IVA ridotta al 4% invece di quella ordinaria al 22%.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, così come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali venga rubato e non sia ritrovato.
Per completezza di informazione, preciso che l’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing a condizione, però, che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di esercitare il riscatto al termine della locazione finanziaria.
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, con eccezione dei veicoli dei sordi e dei non vedenti, sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA e possono essere esentati anche dal pagamento del bollo, con apposita domanda da trasmettersi agli uffici Regionali competenti.
Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. Ricordo che, per essere considerato “fiscalmente a carico”, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore ad € 2.840,51.
E’ necessario porre la massima attenzione alla documentazione che il disabile deve produrre.
Nei casi in cui non sia necessario l’adattamento del veicolo (è quindi escluso il caso di disabile con ridotte o impedite capacità motorie) vanno presentate:
certificazione attestante la condizione di disabilità consistente:
per il non vedente o sordo, in un certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica;
per il disabile psichico o mentale, nel verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e nel certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione a ciò preposta;
per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, nel verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che nei quattro anni precedenti non è stato acquistato altro veicolo agevolato (solo per usufruire dell’Iva al 4%).
3. fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile), dalla quale risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) vanno inoltre presentate:
fotocopia della patente di guida speciale (nel caso il disabile guidi);
autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso (ai fini dell’agevolazione IVA);
fotocopia della carta di circolazione da cui risulti l’adattamento del veicolo;
copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica.
Ai fini del diritto alle agevolazioni, è necessario adattare il veicolo secondo la minorazione di tipo motorio di cui si è affetti. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia i comandi di guida sia la carrozzeria e la sistemazione interna del veicolo, al fine di mettere il disabile in condizione di accedervi. E’ necessario che ci sia collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento. Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo.
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento. La natura motoria della disabilità deve essere però esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
Oltre che per le auto, le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sulle motocarrozzette e sugli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo.
Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacità motorie, è necessario che il veicolo sia adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto.

Ringrazio per l’attenzione.

GIOVANNI MATTUCCI

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