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di GIOVANNI MATTUCCI

Una volta si chiamava EQUITALIA, ora si chiama AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE….
E’ mutato il nome, ma non è assolutamente cambiata la sostanza: è e rimane sempre il più grande “incubo” del contribuente italiano medio !!!!
Da qui a fine mese, però, abbiamo la possibilità di scendere a patti con il nostro peggior “nemico” e di dare un bel taglio alle nostre cartelle esattoriali. Vediamo come….

ROTTAMAZIONE TER


Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto la cosiddetta “rottamazione-ter”, che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo e contenuti nelle cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
È possibile rottamare sia i debiti per i quali non è mai stata chiesta una precedente definizione agevolata, sia quelli per i quali si è già aderito a precedenti edizioni della “rottamazione”  ma non si è provveduto al pagamento delle rate.
Per sapere quali sono i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata è possibile rivolgersi all’Agenzia delle entrate – riscossione, tramite la propria “area riservata” nel caso si possiedano le credenziali di accesso, oppure presentando un prospetto online presente sul sito dell’Agenzia.
Una volta ricevuto dall’Agenzia il prospetto informativo contenente l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”, per aderire alla definizione agevolata  è necessario, entro il 30 aprile 2019, inoltrare apposita dichiarazione di adesione, compilando il Modello DA-2018 da inviare tramite pec o da presentare allo sportello. In alternativa, è possibile utilizzare, on line, il servizio web “Fai D.A. te".
La legge prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2019, una comunicazione di “accoglimento” della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento, oppure una comunicazione di “diniego” con le relative motivazioni.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure con un piano di dilazione che preveda fino ad un massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime 2 con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019 e le restanti 16 ripartite nei successivi 4 anni con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. Nel caso in cui la definizione agevolata dovesse riguardare cartelle per le quali era stata già richiesta in precedenza la rottamazione, il piano di dilazione può prevedere fino ad un massimo di 10 rate consecutive.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non potrà dare seguito a procedure esecutive già avviate e non potrà avviare nuove procedure cautelari o esecutive.

SALDO E STRALCIO


Sempre con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, la Legge n. 145/2018 prevede il “saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche ed i debiti relativi ad imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, nonché i debiti derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20.000 possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando le seguenti percentuali ridotte, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
16% delle somme dovute  con ISEE fino a 8.500 euro;
20% delle somme dovute  con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
35% delle somme dovute  con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
Può essere richiesto l’accesso al "saldo e stralcio" anche per quei debiti per i quali erano state già chieste le precedenti “rottamazioni”.
Anche per il “saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019 e nelle modalità precedentemente illustrate, l’apposita dichiarazione di adesione.
La legge prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 31 ottobre 2019, una comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate di cui l’ultima scadente il 31 luglio 2021.
Nel caso in cui la domanda di “saldo e stralcio” non venga accolta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della “rottamazione-ter”, fornendo l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

Giovanni Mattucci