Detrazioni”….”Tracciabilità”… due parole apparentemente difficili… da addetti ai lavori… che, invece, insieme, esprimono un concetto molto semplice: per godere dei pochi vantaggi che il Fisco ci concede si deve limitare l’uso del denaro contante.
Mi spiego.
La legge 160 del 27.12.2019, nota come Legge di Bilancio 2020, all’articolo 1, commi 679 e 680, ha introdotto novità molto importanti in materia di oneri detraibili.
E’ importante fare chiarezza sulle nuove norme fin da subito, al fine di evitare sgradite sorprese quando, nel corso del 2021, dovremmo predisporre la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020.
Come ben sappiamo, l’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede, per il contribuente, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta, a condizioni ben definite per ogni tipologia di spesa, il 19% di alcune spese quali, a titolo esemplificativo:
1. Spese di istruzione scolastiche, universitarie, e post-universitarie;
2. Spese sanitarie;
3. Spese per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici per i figli con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
4. Spese veterinarie;
5. Spese per attività sportive dei figli;
6. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti;
7. Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza dell’assistito;
8. Spese funebri;
9. Interessi passivi sui mutui;
10. Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
11. Erogazioni liberali di vario genere;
12. Compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare;
13. Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento;
14. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari.
Dal 01.01.2020, per poter detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, il 19% di tali spese è necessario che le stesse non siano più pagate in contanti. Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario o postale, assegni bancari e circolari; in sostanza i sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Il testo della norma richiama, più genericamente, anche “altre disposizioni normative”, per cui si può dedurre che il riferimento è a tutte quelle spese per le quali è comunque prevista una detrazione d’imposta IRPEF del 19%. Inoltre, poiché il testo normativo fa riferimento a “detrazioni”, sembrerebbero escluse dall’obbligo della tracciabilità le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito.
Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che, in tal caso, le spese non saranno fiscalmente detraibili.
Sono previste due importanti eccezioni:
l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ma perché tutto questo? I pagamenti tracciabili aiutano la lotta all’evasione fiscale, poiché garantiscono la trasparenza dei movimenti di soldi e permettono di conoscere la reale disponibilità reddituale dei contribuenti, e servono anche ad evitare la circolazione di soldi di provenienza illecita ed il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. In teoria, dovrebbero assicurare maggiori tutele e comodità ai consumatori.
Lascio ad ognuno le proprie considerazioni…
Giovanni Mattucci