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Ecobonus, Sismabonus, Superbonus…sembrano i versi di uno scioglilingua, invece rappresentano solo i termini con i quali vienecomunemente definito un importante provvedimento adottato dal Governo e previsto negli articoli 119 e 121 del cosiddetto Decreto “Rilancio” n.34 del 19 maggio 2020. Un’agevolazione, quella in questione, sicuramente interessante, dalle grandi potenzialità, “un treno che passa una sola volta” (così come definito da alcuni), però da analizzare e, eventualmente, da utilizzare con estrema attenzione.

Proverò a fare un po' di chiarezza, anche alla luce della recentecircolare dell’Agenzia delle Entrate n.24 dell’8 agosto 2020. Data la complessità e la vastità degli argomenti, anche al fine di non tediare ed annoiare troppo chi sta leggendo, in questa sede mi limiterò ad illustrare la norma nei suoi aspetti generali, con l’impegno di entrare maggiormente nello specifico con ulteriori articoli.

Il Superbonus è un’agevolazione che prevede la detrazione al 110%, in cinque anni e nei limiti di capienza della propria imposta annua,delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (anche se si parla già di proroga fino al 2023), per interventiantisismici, di miglioramento energetico, di installazione di impianti fotovoltaici odiretti alla collocazione di dispositivi atti alla ricarica di veicoli elettrici. Detrazione al 110% vuol dire, molto semplicemente, che, se spendo 100,in sede di dichiarazione dei redditi, posso detrarre fiscalmente 110, cioè più di quanto ho speso.

La nuova misura si aggiunge a quelle, già previste, per gli interventi atti al recupero del patrimonio edilizio, alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus) ed alla riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus); tali misure però, a differenza del nuovo Superbonus 110%, consentivano di detrarre solo una parte delle spese sostenute per il miglioramento degli edifici.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da condomìni, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione, Onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori relativi agli spogliatoi. Le imprese, comprese le società di persone o capitali, possono beneficiare della detrazione in caso di partecipazione alle spese per interventi effettuati su parti comuni condominiali.

Il Superbonus spetta in caso di effettuazione dei seguenti lavori cosiddetti “trainanti”: isolamento termico sugli involucri degli edifici, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale centralizzati, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, interventi antisismici. Gli interventi citati, oltre ad avere precisi limiti di spesa, al fine di dare diritto all’agevolazione, devono avere determinate caratteristiche e raggiungere obiettivi definiti di miglioramento sia sismico che energetico. Se eseguiti contemporaneamente a quelli trainanti, danno diritto alSuperbonus anche altri interventi cosiddetti “trainati”, quali i vari interventi di efficientamento energetico, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. In prossimi articoli approfondirò la problematica.

Con il Superbonus, oltre che fruire direttamente della detrazione (il che, vorrebbe dire pagare tutti i lavori ed avere anche un reddito “capiente”, che permetta cioè di recuperare le somme in cinque anni), posso ottenere, dall’impresa che svolge i lavori, uno sconto in fattura pari all’importo della detrazione concessami, oppure posso optare per la cessione a terzi del mio credito d’imposta.  La cessione può essere disposta in favoredei fornitori dei beni e dei servizi, di istituti di credito ed intermediari finanziari, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cederlo ulteriormente. Questa possibilità riguarda anche i normaliinterventi di recupero del patrimonio edilizio nonché quelli di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate). Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, è necessario acquisire anche il visto di conformità e l’asseverazione tecnica. Anche questi aspetti, tanto interessanti quanto complessi, sarannotrattati successivamente in maniera più articolata.

Alla prossima puntata….

Giovanni Mattucci