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Superbonus

Di nuovo Superbonus 110%.

Come promesso, approfondirò oggi alcuni degli argomenti trattati in via più generale nell’ultimo articolo. Mi soffermerò, con maggiore grado di analiticità, sugli interventi relativi al miglioramento energetico.

Ho già spiegato la distinzione tra interventi “trainanti” ed interventi “trainati”: è necessario porre in essere almeno un intervento “trainante”, per poter godere delle agevolazioni fiscali anche per gli interventi “trainati” effettuati congiuntamente al “trainante”. “Congiuntamente” significa che le spese sostenute per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Quali sono gli interventi trainanti:

1) Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontalie inclinate, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o verso il terreno, che interessano l'involucro dell'edificio, sia esso un condominio, un’unità unifamiliare, oppure un’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno. L’intervento deve garantire determinati requisiti di risparmio energetico in termini di trasmittanza termica, così come specificato in appositi Decreti Ministeriali la cui lettura ed interpretazione lasciamo ai professionisti specializzati. Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese, pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari, a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari. 

2) Interventi, effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari, ed a 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

3) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare. 

Ovviamente, è necessario che i nuovi impianti abbiamo delle ben precise e definite caratteristiche tecniche e prestazionali. Ladetrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 

Come detto, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per altri interventi eseguiti contemporaneamente ad uno degli interventi principali sopra descritti, quali quelli di efficientamento energetico disciplinati dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento.

Mi riferisco:

alla sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali scuri o persiane, nonché dei portoni esterni che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio. Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale nella singola unità condominiale. Per tali interventi, la detrazione massima è pari a 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche in assenza di un impianto termico centralizzato;
all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per un ammontare massimo della spesapari a 3.000 euro. Il limite di spesa è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

E’ molto importante sottolineare come il Superbonus si applichisolo se gli interventi effettuati assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Alla prossima puntata….

Giovanni Mattucci

giovannimattucci