Ancora Superbonus 110%.
Questa volta è il turno degli interventi antisismici (sisma bonus).
Per le spese di miglioramento sismico, sostenute sugli edifici dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, si può usufruire di una detrazione pari al 110 per cento. Per l’esattezza, si tratta diinterventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici fra loro collegatistrutturalmente, anche realizzati su parti comuni di edifici in condominio, inclusi quelli che producono la riduzione di una o due classi di rischio sismico, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (per esempio Teramo, Comune nel quale risiedo, è in zona sismica 2).Accedendo al link che segue, è possibile consultare la suddivisione dei Comuni italiani per rischio sismico.
Inoltre, l’aliquota di detrazione elevata al 110 si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle “case antisismiche”, intendendosi per tali quelle unità immobiliari, sempre ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che,entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successivarivendita.
Il Superbonusspetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra.
Le spese ammesse al Superbonus sono soggette ai seguenti limiti:
− 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa per il quale si può fruire della detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nel caso in cui gli interventi effettuati in un anno consistano nella prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. In questo caso, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa, per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha già superato il limite complessivo. Nel caso poi di più comproprietari, il limite dovrà essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta,in relazione alle spese effettivamente sostenute da ciascuno. Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo di spesa, eventuali pertinenze, anche se separatamente accatastate, vanno considerate in maniera unitaria con l’unità abitativa principale.
− 96.000 euro, nel caso di acquisto delle case antisismiche;
− 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.
Gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità, poiché l’unico requisito richiesto è che si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati, ordinariamente prevista nella misura del 19 per cento, è elevata al 90 per cento. La detrazione per i premi assicurativi non può, però, essere “ceduta”.Ciò significa che, l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.
Sia per gli interventi di miglioramento sismico che per quelli di efficientamento energetico, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, è possibile optare, come detto, per la “cessione” del credito d’imposta ad altri soggetti o, addirittura. per lo “sconto in fattura” Ma di questi aspetti, molto interessanti ed “intriganti”, parlerò approfonditamente la prossima volta.
Alla prossima puntata….
Giovanni Mattucci