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giovannimattucci

Concludo la quadrilogia relativa al “superbonus 110%” illustrando in cosa consistano esattamente la “cessione del credito” e lo “sconto in fattura”.

Ricordo come il Decreto Rilancio abbia previsto la possibilità di optare, in luogo della diretta fruizione delle detrazione,per la cessionedel diritto alla stessa a soggetti terzi, quali privati, società, enti,compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, oppure, in alternativa, per un contributo sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi.

Per inciso, ricordo che la possibilità è allargata anche ai lavori di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni, all’ecobonus e al sismabonus che non rientrano nel 110%, agli interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate), all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

“Cessione del credito” vuol dire che il contribuente non porterà in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, in cinque rate costanti, il 110%della somma pagata ma cederà il diritto alla detrazione ad altri soggetti, i qualipotranno utilizzarla in compensazione delle imposte da essi dovuteoppure cederlo a loro volta. In questa fattispecie, si cede l’esatto importo della detrazione per cui, in caso di superbonus 110%, a fronte di una spesa complessiva di € 10.000 si cede un credito di € 11.000.L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori chenon possono essere più di due per ciascun intervento. Inoltre, il primo stato di avanzamentodeve riferirsi ad almeno il 30%, ed il secondo ad almeno il 60% dell’interventocomplessivo.Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, è possibile anche esercitare l’opzione della cessione del credito solo per alcune rate

Per “sconto in fattura”, invece, si intende la possibilità per il contribuente di ottenere, in luogo della detrazioneuno sconto in fattura, applicato direttamente dal fornitore ed uguale, al massimo,all’importo totale da pagare. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di €  10.000 non si pagherà nulla, ma non si recupereranno gli € 1.000 euro di detrazione aggiuntiva.A sua volta, il fornitore può utilizzare la detrazione ottenuta come credito d’imposta oppure cederla a intermediari finanziari o istituti di credito, ed avrà a disposizione anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Per chiarezza, a fronte di una spesa complessiva di € 10.000 che ha scontato totalmente, il fornitore ottiene un credito d’imposta di € 11.000 da utilizzare in detrazione o da cedere ad altri.E’ questa la fattispecie sicuramente più interessante, poiché, a fronte della rinuncia di un credito di imposta pari al 10% dell’importo dei lavori,  permette al contribuente di effettuare interventi edili importanti a “costo zero” ( o quasi ...) 

E’ interessante notare come, in caso dipiù persone che abbiano diritto alla detrazione, ognuna di esse possa decidere in totale autonomia. Pertanto, in caso di interventi condominiali, non deve necessariamente il condominio optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma ogni condomino può decidere per sé.

La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazioneall’Agenzia delle Entratein via telematica, personalmente oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati. In caso di lavori condominiali, per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione. La comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta. 

Oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica ed alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. 

Se, in sede di controlli, viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione

Notizia dell’ultim’ora è quella secondo la quale, intervenendo sulla formulazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio,un emendamento al disegno di Legge di Bilancio 2021, ancora in via di approvazione, preveda la proroga del superbonus 110% fino al 30 giugno 2022. Per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivola detrazione del 110% spetterebbe anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Con la speranza di essere stato sufficientemente chiaro, auguro a tutti… BUONI LAVORI !!!!!

 

Giovanni Mattucci