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Ecosuper

Le novità introdotte dallaLegge di Bilancio 2021mi inducono a dedicare un ulteriore articolo all’ormai superconosciuto Superbonus 110%. Sono diverse e, in alcuni casi anche importanti, le modifiche che la Legge, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, ha apportato alle norme iniziali. Elenco di seguito quelle che ritengo essere le novità di maggior interesse.

1) La data di scadenza dell’incentivo, intesa come limite di tempo entro il quale devono essere sostenute le spese, inizialmente fissata al 31.12.2021è stata ora posticipata al 30.06.2022sia per gli interventi di ecobonus che di sismabonusPer i condomìni il beneficio può prorogarsi di ulteriori sei mesi (31.12.2022) se, alla data di scadenza, è stato concluso almeno il 60% dei lavori. E’ molto importante sottolineare che l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.Le spese sostenute a partire dal 2022 saranno restituite con la dichiarazione dei redditi in 4 anni invece che in 5.

2) Prerogativa del Superbonus era quella di ammettere alla detrazione energetica soltanto strutture che racchiudessero ambienti riscaldati di un edificio. Per intenderci, non era possibile ammettere all’incentivo Ecobonus le coperture dei sottotetti non riscaldati.La Legge di Bilancio 2021 dispone che gli interventi per la coibentazione del tetto sono ammessi al 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.Quindi, la presenza di un sottotetto non riscaldato non è da ostacolo al 110% per il rifacimento del tetto. 

3) La Legge di Bilancio 2021 apre anche alle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche.Rientrano, quindi, tra le spese detraibili quelle finalizzate all’installazione di strumenti che favoriscono la mobilità di persone con disabilità. Sarà possibile usufruire della detrazione per installare ascensori, montacarichi o piattaforme elevatrici, e realizzare ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e per lepersone di età superiore a 65 anni.Tali interventi però faranno parte della categoria dei lavori “trainati”, per cui si potranno eseguire solamente in concomitanza con un altri lavori più significativi, ovvero quelli definiti trainanti.

4) E’ stata ampliata la plateadei beneficiari del Superbonus, comprendendovi anche gli stabili da un numero massimo di 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario. Questa peculiarità rappresenta una svolta per tutti quegli immobili quali, per esempio, le villette bifamiliari che erano rimaste escluse dal Superbonus in questi primi mesi.In sostanza, dal 01.01.2021, possono accedere al Superbonus per le parti comuni, oltre i condomìni così come genericamente intesi, anche le persone fisiche nella loro sfera privata che siano uniche proprietarie (o comproprietarie) da un minimo di 2 a un massimo di 4 unità immobiliari site nello stesso complesso.

5) Infine, la Legge di Bilancio ha leggermente modificato quanto già previsto all’art. 119 del Decreto Rilancio, in merito al Superbonusancora più “Super, per iComunicolpiti da eventi sismici. Dalla lettura coordinata dei commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, si evinceche ilimiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; in tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione (comma 4-ter). Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi 110% spettano perl’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (comma 4-quater).

E con questo è tutto!!!    (almeno spero….)

Giovanni Mattucci

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