Ancora novità in materia di Superbonus 110%. Ritengo opportuno tornare sull’argomento poiché, le ultime settimane, sono stato tempestato di telefonate da parte di contribuenti allarmati da alcune notizie, trapelate dai palazzi di Governo e riportate dagli organi di stampa, secondo le quali si sarebbe assistito, a breve, ad una e vera propria rivoluzione in termini di scadenze e di percentuali di detrazione fiscale. Facciamo chiarezza.
Per alcuni giorni abbiamo sentito parlare della possibilità che tutte le detrazioni, relative a lavori di manutenzione, sisma bonus, eco bonus, bonus mobili, ecc…venissero uniformate all’aliquota unica del 75%. Allo stato attuale questa ipotesi è stata abbandonata.
Si è parlato poi, per diverso tempo, di una proroga generalizzata fino a tutto il 2023; ad oggi questa proroga non esiste e, nonostante ci siano assicurazioni di natura politica in tal senso, è doveroso organizzarsi solo in base a quanto ufficialmente riportato nelle norme legislative finora emanate.
Le norme ce le fornisce il D.L. 59/2001, in vigore dall’8 maggio 2021, che all’art. 1 prevede alcune modifiche con riferimento alle date di scadenza entro le quali è necessario completare i lavori.
I lavori in condominio dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2022, senza che sia stato effettuato entro il 30 giugno almeno il 60% dei lavori.
Il termine per i lavori effettuati negli ex IACP slitta al 30 giugno 2023.
Le persone fisiche proprietarie di palazzine con un numero di unità immobiliari da 2 a 4 avranno tempo, invece, fino al 31 dicembre 2022 sempre che, entro il 30 giugno 2022, abbiano realizzato il 60% dei lavori.
Boccata d’ossigeno, quindi, per i condomìni, che avranno più tempo per prendere le loro decisioni durante le assemblee, spesso molto animate se non infuocate. All’interno di un condominio, infatti, capita sovente che i passaggi necessari per ottenere in assemblea le maggioranze necessarie per deliberare su lavori di manutenzione e/o ristrutturazione, anche di modesta portata,richiedano molto più tempo di quello che si renderà poi necessario per effettuare i lavori stessi. Come è vero che la proroga accordata concede maggiore tranquillità, è altrettanto vero, però, che è opportuno non adagiarsi e dilungare i tempi, per evitare che i ritardi, che probabilmente si verificheranno per l’approvvigionamento dei materiali e per la ricerca di manodopera specializzata, possano vanificare il ben fatto.
Le persone fisiche proprietarie di palazzine con un numero di unità immobiliari da 2 a 4, come detto, potranno eseguire i lavori di Superbonus fino al 31 dicembre 2022 solo se saranno riuscite a portare avanti il 60% dei lavori totali entro la data del 30 giugno 2022. Non nego che mi rimane difficile comprendere quale possa essere il criterio oggettivamente ed universalmente corretto da utilizzare per definire lo stato di avanzamento dei lavori ma, non essendo il mio campo, mi rimetto all’esperienza ed alla professionalità dei vari tecnici asseveratori.
Nulla cambia, invece, per i proprietari di villette unifamiliari o unità immobiliari con «autonomia funzionale» per i quali rimane valido il precedente limite temporale del 30 giugno 2022.
Mi preme sottolineare, ancora una volta, che tutte le proroghe sono subordinate all’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea che, ad oggi, non è ancora arrivata.
Buon bonus a tutti !!!
Giovanni Mattucci