Il 10 novembre 2022, il governo Meloni ha approvato il Decreto Aiuti Quater 2022 il quale, fra le altre misure, prevede anche unarimodulazione delle norme relative al Superbonus 110%. In attesa che il Decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (si ritiene che ciò possa avvenire in data 17 novembre), e che sia poi convertito in Legge, dopo un “percorso” parlamentare che potrà prevedere anche qualche modifica, espongo in questa sede le novità più rilevanti in materia di Superbonus.
Considerato che, a detta del nuovo Governo, il Superbonus ha comportato per le casse dello Stato un’uscita molto più alta di quella preventivata, già dal 2023 l’aliquota scenderà al 90% sia per i lavori effettuati sugli edifici unifamiliari che per quellicondominiali.
Con riferimento ai lavori effettuati su villette e su edifici unifamiliari, la proroga varrà solo per il 2023 e il superbonus al 90% spetterà soltanto se l’immobile per il quale si richiede l’agevolazione è “prima casa” e se il nucleo familiare rispetterà illimite reddituale di 15mila euro, innalzato in base al quoziente familiare. In attesa che vengano rese note le istruzioni ufficiali, da quanto emerso, il reddito di riferimento sarà calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari diversi dal coniuge, per un numero predeterminato.In alcuni casi, tuttavia,rimarrà l’aliquota del 110%; sempre per le villette e gli edifici unifamiliari, il superbonus si applicherà ancora al 110%, fino al 31 marzo 2023, solo se i lavori hanno già raggiunto uno stato di avanzamento del 30% entro il 30 settembre 2022. Ricordo che lo stato di avanzamento del 30% al 30 settembre 2022 era la condizione da rispettare per sfruttare il superbonus 110%conriferimento alle spese sostenute nel secondo semestre 2022.Inoltre, probabilmente, ci sarà una nuova limitazione di cui tener conto: gli interventi su unifamiliari, per il 2023, dovranno essere effettuati solo dai proprietari e dai titolari di altri diritti reali di godimento sull’immobile e non dai comodatari e locatari.
Con riferimento ai condomìni, prima delle modifiche previste dal Decreto Aiuti Quater, la normativa prevedeva che il superbonus fosse del 110% solo per le spese fatte entro il 31 dicembre 2023; veniva poi previsto che per le spese del 2024 e 2025 la percentuale di sgravio fiscale scendesse rispettivamente al 70% e al 65%.Identica norma era prevista anche per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, con riferimento ai lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate ed anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Ora, con la nuova norma, per queste fattispecie, il superbonus sarà del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e anche per quelle sostenute nel 2023, a condizione che, entro la data del 25 novembre 2022, l’assemblea dei condomini abbia approvato i lavori e sia stata presentata la CILAS.
Per essere chiari: i condomìni che vogliono avere il Superbonus al 110% anche per le spese del prossimo anno e non hanno ancora iniziato i lavori, devono affrettarsi ad approvare i lavori ed apresentare la CILAS entro la citata data del 25 novembre.Poi, a prescindere dalla data di presentazione della CILAS, l’agevolazione scenderà al 70% per le spese 2024 ed al 65% per quelle 2025.
Spero di essere stato chiaro anche se …..vista la farraginosità delle norme…. non ne sono molto convinto….
GIOVANNI MATTUCCI