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MATTUCCIGIOVANNILa Riforma generale dello Sport, originariamente decisa con la Legge Delega n. 86 del 2019 è, probabilmente, giunta alla sua versione finale.  Con il D.Lgs. 36/2021, poi corretto con il D.Lgs.163/2022, sono state previste rilevanti modifiche alla disciplina delle prestazioni lavorative nelle ASD e SDD, entrate in vigore il 1 luglio scorso, dopo che l’originario termine del 1 gennaio 2023 è stato spostato dal Decreto milleproroghe 2023. Il D.Lgs. 120/2023(cd. correttivo bis), pubblicato in G.U. lo scorso 4 settembre, ha poi introdotto ulteriori modifiche.

Provo, di seguito, a sintetizzare le varie novità, di grande impatto per tutte le realtà dilettantistiche diffuse nel territorio nazionale.Al fine di non approfittare troppo dell’attenzione del lettore, ritengo utile suddividere la trattazione in due documenti distinti.

La Riforma dello Sport ha inquadrato il lavoro sportivo sotto le diverse forme di lavoro dipendente, lavoro autonomo a partita iva e collaborazione coordinata e continuativa (la fattispecie verosimilmente più utilizzata ed alla quale mi riferirò in questo mio documento e nel successivo).

 Secondo il D.L 36/2021 è lavoratore sportivo ”l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara”, professionista o dilettante, che esercita l’attività sportiva verso il pagamento di un “corrispettivo”.

Oltre alle figure elencate, è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale), sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive. Tali mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI, entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport. Si avrà, quindi, un unico elenco tenuto dal Dipartimento dello sport, redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni.

I lavoratori sportivi possono essere inquadrati sotto la forma della collaborazione coordinata e continuativa con la possibilità di assolvere tutti gli adempimenti previsti per questa tipologia contrattuale (Comunicazione Unilav, Modello Uniemens, L.U.L.) tramite apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (in breve R.A.S.).

Un collaboratore non potrà superare la soglia delle 24 ore settimanali, escluse quelle dedicate esclusivamente alla partecipazione agli eventi sportivi. Il limite delle 24 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma, poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto, l’onere di dimostrarne la natura autonoma graverà sul committente, ovvero sul sodalizio sportivo.

I compensi pagati ai collaboratori sportivi sono fiscalmente esenti fino al limite di 15.000 euro all’anno, soglia oltre la quale il compenso sarà assoggettato a tassazione IRPEF e si cumulerà con eventuali altri redditi imponibili del percettore; per il 2023 il Decreto “Milleproroghe” ha stabilito che la soglia di esenzione fiscale si debba calcolare dal 1 gennaio.

I compensi sono inoltre esenti da contributi previdenziali fino al limite di 5.000 euro all’anno; si presume che per il 2023 la soglia di esenzione contributiva possa essere calcolata dal 1 luglio.

I contributi previdenziali sono calcolati con aliquote del 24% o del 25% (+ 2,03% di aliquote assistenziali minori), a seconda che il lavoratore sia già iscritto o meno ad altre forme di previdenza obbligatorie. Fino al 31.12.2027, la base imponibile su cui calcolare la contribuzione previdenziale è ridotta del 50%.

La contribuzione è ripartita 1/3 a carico del percipiente e 2/3 a carico del committente.

I Co.Co.Co. sportivi che percepiscono compensi da più committenti devono calcolare il raggiungimento delle soglie di esenzione cumulativamente. Gli obblighi di versamento degli oneri previdenziali e fiscali saranno a carico del committente che effettuerà il pagamento del compenso che causerà il superamento della soglia di esenzione in corso d’anno. Per tale motivo è necessario che, all’atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilasci un’autocertificazione che attesti l’ammontare dei compensi già percepiti da inizio anno.

Per i lavoratori sportivi sotto forma di Co.Co.Co non è prevista la contribuzione INAIL poiché, col decreto correttivo bis, è stato chiarito che ad essi si applica esclusivamente la tutela assicurativa legata al tesseramento  (prevista dall'art.51 della L.289/2022).

Si ricorda che il pagamento dei compensi ai Co.Co,Co. sportivi deve avvenire attraverso mezzi tracciabili, a prescindere dal suo ammontare.

Alla prossima puntata…………

GIOVANNI MATTUCCI