Proseguo l’illustrazione delle novità previste dalla Riforma generale dello Sport che, come già detto nel precedente articolo, ha presumibilmente visto la sua versione finale con il D. Lgs. 120/2023 (correttivo bis), pubblicato in G.U. lo scorso 4 settembre.
La Riforma introduce la figura del lavoratore volontario le cui prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; con riferimento alle stesse, possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, e sostenute fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. In deroga alla rendicontazione analitica delle spese sostenute, è previsto che il volontario presenti un’autocertificazione per un importo massimo di 150 euro mensili; è necessario, a tal fine, che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi, sia documentati che autocertificati, non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Inoltre, la prestazione del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato.
E’ possibile avvalersi di prestazioni di lavoro sportivo occasionale, che seguiranno il regime ordinario di tassazione.
Qualora il lavoratore sportivo sia un dipendente pubblico, egli potrà sottoscrivere il contratto di lavoro sportivo solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal datore di lavoro. Qualora l’autorizzazione richiesta non dovesse pervenire entro 30 giorni dalla domanda, si intenderà comunque concessa per silenzio/assenso.
Per il committente, i compensi erogati ai co.co.co. sportivi non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP fino ad un ammontare complessivo di 85.000 euro.
I lavoratori sportivi, che svolgono mansioni che comportano il contatto assiduo con minorenni, devono presentare il certificato del casellario giudiziale.
Alle ASD e SSD iscritte al RAS che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio, abbiano conseguito ricavi complessivamente inferiori a 100.000 euro, competerà un credito d’imposta a fronte dei versamenti previdenziali relativi ai compensi erogati nel periodo luglio – novembre 2023.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, entro la data del 31.12.2023, devono adeguare i propri statuti alle novità introdotte con il D. Lgs. 36/2021. Le modifiche, strettamente necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del Decreto ed adottate entro la predetta data del 31.12.2023, non sono soggette all’imposta di registro di 200 euro.
Un’ultima indicazione riguarda la procedura necessaria per l’ottenimento della personalità giuridica da parte delle ASD. La si potrà ottenere con istanza presentata da un notaio al RAS; requisito essenziale sarà quello di un patrimonio liquido e disponibile minimo di 10.000 euro. Nel caso tale patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore o di una società di revisione.
Per questa Riforma è tutto. Linea allo “studio”….
GIOVANNI MATTUCCI