Sulla vicenda TeAm la signora Di Francesco, criticando l’assessore Di Bonaventura scrive “errare humanum est, perseverare autem diabolicum”. Mario Sulpizi sulla Maranella scrive che “ Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. Mi dispiace dissentire . Il problema non è nell’errare e non sentire, il problema è nel non contare niente. La Te.Am a Teramo fa il bello e cattivo tempo con una logica puramente industriale e i due assessori, pur avendo la maggioranza, non fanno pesare il loro ruolo. Di Bonaventura nella sua intervista è chiaro : da oggi ci saranno i mastelli grigi ?” Dunque quello che dicevo la settimana scorsa è vero: non c’erano. Bisognava usarli ma non te li davano Questo è un fatto. La sintesi è che ben altro atteggiamento avrebbe dovuto avere il Comune su questa vicenda. Ma, come per il coraggio di don Abbondio, se uno non ce l’ha non se lo può dare. Se un assessore non sente il dovere di difendere i cittadini vessati e una una azienda che mira al guadagno, si arriva a uno scontro. E a rimetterci sarà l’ambiente. I risultati si vedono. Ignorando e offendendo i cittadini – che sono i proprietari mentre i politicanti sono solo temporanei rappresentati…molto temporanei - ogni sollecitazione dei proprietari è stata ignorata. La voce dei cittadini non è stata ascoltata ed ora gli 007 immonnezzari , azzuffandosi con i topi superfans dei mastelli, andranno alla ricerca di scontrini , carte, ricevute per applicare le sanzioni. Come andrà a finire già si sa. Finirà come per le multe sulle affissioni . Nessuno pagherà un euro , perché ogni avvocatucolo sa bene che la responsabilità per illeciti amministrativi, al pari di quella per illeciti penali, è personale. Lo prevede espressamente l’art.3, L. n. 689/1981. “Perché nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Solo un video – da camera adeguatamente segnalata – può essere di supporto per individuare i responsabili. Oppure un accertamento sul posto fatto da personale di polizia. Tutto il resto è nullo. E un eventuale ricorso verrà accolto. Non è sufficiente l’accertamento, ove vi sia, dell’elemento oggettivo, cioè della condotta illecita, ma è necessario anche l’accertamento dell’elemento soggettivo, cioè in sostanza dell’autore di quella condotta; sul quale è necessario che vi sia certezza. Dunque, la violazione deve essere provata dall’ente accertatore e non può essere presunta: non è, così, sufficiente affermare che Tizio ha commesso un’infrazione sulla base di un elemento come un documento di qualsivoglia tipo rinvenuto nel sacchetto. Questo serviva a Teramo ? La citta degli sceriffi, gli 007 immonnezzari ? Un rigurgito di topi notturni che troveranno nei mastelli il cibo ? Questo vale soprattutto per i mastelli che sono aperti, ma anche per le buste.
Sulla scorta del principio della personalità della responsabilità dell’illecito amministrativo, è prassi di li legge escludere la legittimità della sanzione, irrogata a un soggetto in quanto definito obbligato in solido, semplicemente perché appartenente al nucleo familiare a cui era stato ricondotto “il sacchetto incriminato”, senza che si fosse individuato l’autore concreto della violazione. La responsabilità va dunque provata, come dispone l’art. 2697 c.c. e l’ordinanza della Corte di cassazione del 9 maggio 2019 numero 12334 che chiarisce nuovamente che “In materia di sanzioni amministrative vige il principio (mutuato dal diritto) della responsabilità personale dell’autore delle violazione…” . Aggiungo per chiudere che sul tema 007 che cercano tra i rifiuti puzzolenti la prova della colpa, si è altresi espressa l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali il 14 luglio 2005. Sul punto, la risposta fornita dall’Autorità è la seguente: gli organi di controllo sono legittimati a ispezionare per l’accertamento delle violazioni (art. 13, L. n. 689/1981); tale facoltà deve però “non può essere invasiva” ; non può essere una “ispezione generalizzata” del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Tale ispezione generalizzata, prosegue l’Autorità, può rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti, situazione economica, situazione di salute ecc… Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Stessero dunque molto attenti gli 007 immonnezzari - polizia municipale, e dipendenti specializzati delle municipalizzate, e non gli operatori ecologici, che sono dipendenti non idonei - a non trovare uno incazzuso che gli fa una bella denuncia per violazione della privacy. Perché un dato è certo e le sentenze parlano chiaro: spiare cosa c’è dentro la spazzatura degli altri costituisce una lesione della privacy. Non ci sono solo le tradizionali bollette e gli estratti conto da cui si possono evincere i dati altrui, ma anche le scatole di medicinali (che finiscono per rivelare le condizioni di salute di una persona), il tipo di alimenti acquistati (che ne denunciano il tenore di vita e le possibilità economiche) e numerosi altri oggetti (si pensi all’uso di pannoloni per anziani). Imporre mastelli o buste trasparenti può essere una misura eccessiva rispetto alle finalità di controllo che si prefiggono gli enti locali.
Intanto, per la gioia dei topi e dei randagi, in questi giorni tutti gli organi di informazione e tutti i cittadini si sono accorti ed hanno denunciato un aumento dei rifiuti buttati per le strade. Sono le prime conseguenze negative della scelta intransigente e arrogante della TeAm. Avallata dagli scendiletto. Eppure i cittadini teramani meriterebbero ben altro. E ne riparliamo domani.
Leo Nodari