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Spesso ci capita di imbatterci con cinghiali che scorrazzano liberamente anche in prossimità di centri abitati e lungo le strade transitate da veicoli e pedoni.
Spuntano all’improvviso e diventano un serio pericolo. Spesso causano incidenti stradali, anche gravi, danni a giardini, colture e persone.
Ci domandiamo: ma chi paga per questi danni?
Se l’animale domestico causa un danno a terze persone, ad esempio un cane morde un bambino, a pagare il danno è il proprietario dell’animale .
Nel caso del cinghiale, a pagare il danno è la pubblica amministrazione in particolare la Regione a norma dell’art. 2052 c.c.
Il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda, come per gli animali domestici, non sul dovere di custodia dell’animale ma sulla proprietà dell’animale selvatico stesso.
Tutti gli animali annoverati tra le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 /1992, come il cinghiale, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono quindi affidati alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Da ciò deriva, quindi, che l'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici è normata dall’ art. 2052 c.c. e va proposta contro l’Ente Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
Ma stiamo attenti: grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure.
E' opportuno ricordare che nella ipotesi di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi statisticamente molto frequente) non è sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo.
Il danneggiato deve provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e che lui stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare l’impatto .
Quindi deve dimostrare di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno – Cass. Civ. n. 7969 del 20.4.2020.
Se rimaniamo quindi coinvolti in un incidente a causa di un grosso cinghiale che ci attraversa all’improvviso la strada, dobbiamo subito far rilevare l’incidente dalla centrale operativa più vicina, individuare la carcassa dell’animale, rintracciare tracce di peli sull’autovettura e controllare se vi sono persone che hanno assistito e che passano riferire il fatto.
Ricordiamoci infine, che nelle strade montane e in zone isolate è sempre possibile incontrare un animale selvatico che attraversa la strada, quindi dobbiamo avere un andamento adeguato e soprattutto essere molti attenti alla guida, non ci distraiamo e non usiamo i cellulari mentre guidiamo.

MANOLA DI PASQUALE